Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2268 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2268 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 13483/09 proposto da:
Acern
Centrale
dollo zntratR, in pQrsona
pro tempore,
elettivamente
del
Direttore
domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
avG0
contro
Monros S.r.l.;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 30/30/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 14
luglio 2008;
Data pubblicazione: 03/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 30/30/08, depositata il 14
luglio 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte, respinto l’appello dell’Agenzia del
Territorio, confermava la decisione n. 21/09/08 della
Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva
annullato, per difetto di motivazione, assorbita la
subordinata richiesta di riduzione della rendita
formulata dalla contribuente Monros S.r.l., l’avviso di
classamento n. T00363028/2005.
La CTR, espressamente dichiarando di aderire alle
ragioni del giudice di prime cure, giudicava
innanzitutto che l’impugnato “avviso di classamento
fosse un provvedimento che integrava un atto
d’accertamento e che, come tale, dovesse esser
motivato”;
però,
motivazione,
secondo
la
CTR,
assolutamente mancante, limitandosi, l’avviso, “a
riportare gli estremi catastali dell’immobile e la
stima ad esso attribuita”; contenendo, cioè, “solo i
calcoli”.
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Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia del Territorio
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
La contribuente non si costituiva.
Diritto
1. L’Agenzia del Territorio censurava la sentenza a’
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 1. 212 del
2000 e dei principi di generali in ordine alla
motivazione degli atti in materia catastale”;
dolendosi, in particolare, l’Ufficio, che erroneamente
la CTR aveva “ritenuto l’avviso di classamento privo di
motivazione”; giacché, sosteneva l’Agenzia del
Territorio, secondo costante giurisprudenza di questa
Corte, l’avviso di classamento, conclusivo del
procedimento DOCFA, in sostanza risolvendosi nella
correzione della proposta di classamento formulata dal
contribuente, doveva ritenersi sufficientemente
motivato col semplice riporto delle indicazioni
catastali e della sintetica stima; questo perché,
concludeva l’Agenzia del Territorio, il contribuente, a
seguito della trasmissione della denuncia DOCFA, aveva
conoscenza completa dei dati sulla cui base
l’Amministrazione aveva stabilito il classamento. Il
quesito era: “se abbia violato le norme e i principi in
materia di motivazione degli atti di accertamento in
materia catastale la CTR che, in caso d’impugnazione di
avviso di classamento emesso in base alla stima diretta
effettuata dall’Ufficio, nell’ambito della procedura
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sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., per
DOCFA, abbia annullato il predetto avviso perché privo
di motivazione, in quanto contenente esclusivamente
l’indicazione
dell’unità
immobiliare,
il
canone
censuario, foglio, particella e subalterno; zona
censuaria, categoria, classe e consistenza; indicazione
della rendita stabilita, dovendosi, al contrario,
l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento
deve ritenersi osservato anche mediante la mera
indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Agenzia
del Territorio e della classe conseguentemente
attribuita all’immobile”.
Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte, per cui “L’obbligo della motivazione
dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi
osservato anche mediante la semplice indicazione dei
dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe
conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi
di elementi idonei a consentire al contribuente,
mediante il raffronto con quelli indicati nella propria
dichiarazione, di comprendere le ragioni della
classificazione e di essere quindi nella condizione di
tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.
L’atto di classamento costituisce, infatti, l’esito di
un procedimento specificamente regolato dalla legge
(art. 2, d.l. n. 16 del 1993, conv. dalla 1. n. 75 del
1993 e specialmente dal regolamento di cui al d.m. n.
701 del 19 aprile 1994), che prevede la partecipazione
del contribuente, e trova, in osservanza alla regola
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affermare il principio di diritto in virtù del quale
generale sull’attribuzione di rendita agli immobili
classificati in categoria D (come nella fattispecie in
discussione), il proprio presupposto in una “stima
diretta” eseguita dall’ufficio; la quale esprime un
giudizio sul valore economico dei beni classati di
natura eminentemente tecnica, in relazione alla quale
rilevano, non già ai fini della legittimità, ma della
attendibilità concreta del giudizio accennato e, in
sede contenziosa, della verifica della bontà delle
ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione.
Pertanto, l’avviso di classamento, secondo la procedura
“DOCFA” avente struttura fortemente partecipativa,
costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e
facilmente conoscibile per il contribuente” (Cass. sez.
trib. n. 5404 del 2012; Cass. sez. trib. n. 14379 del
2011; Cass. sez. trib. n. 16824 del 2006).
2. Alla cassazione della sentenza, deve quindi seguire
il giudizio di rinvio per l’accertamento degli
ulteriori fatti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 dicembre 2013
la presenza e la adeguatezza o non della motivazione