Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22679 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29467-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA SCARPA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FISCIANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LOREDANA DE SIMONE;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4355/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

l’8/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il Comune di Fisciano ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 4355/5/20514, depositata l’8 maggio 2015, non notificata, accolse, compensando le spese di lite, l’appello proposto dal sig. R.A. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Fisciano avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per TARSU relativa all’anno 2004, avendo il giudice tributario d’appello accertato il difetto di notifica dei prodromici avvisi di accertamento ed il difetto di sussistenza del presupposto impositivo in capo al contribuente, che aveva dedotto di non essere mai stato proprietario dell’immobile in relazione al quale era stata manifestata la pretesa impositiva dell’ente.

Avverso la sentenza della CTR, limitatamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimata Equitalia Sud S.p.A. non ha svolto difese, mentre il Comune di Fisciano ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3) nella parte in cui la sentenza impugnata, pur a fronte del totale riconoscimento della fondatezza del ricorso proposto dal contribuente, ha ritenuto di giustificare la disposta compensazione delle spese di lite unicamente “in considerazione della singolarità della vicenda” portata all’attenzione della Commissione.

Il motivo è manifestamente fondato.

Invero la sentenza impugnata si è limitata ad affermare, quale ragione giustificativa della disposta compensazione delle spese di lite, la singolarità della vicenda.

Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo della decisione impugnata, la CTR, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, giusta il richiamo dell’allora D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’art. 92 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare – proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame – come “le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11222; Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6059).

In tale vizio è incorsa dunque la decisione impugnata nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite unicamente alla pretesa, in realtà neppure ricorrente, singolarità della vicenda (motivi di ricorso essendo l’eccepita carenza di notifica degli atti impositivi prodromici ed il difetto della soggettività passiva d’imposta), sicchè la fattispecie, diversamente da quanto ancora esposto dal Comune in memoria, non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza nei limiti del proposto motivo e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, che si atterrà, ai fini del governo delle spese di lite, al principio di diritto sopra enunciato.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del proposto motivo, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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