Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22679 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18029-2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 3/B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ISABELLA PASQUALINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 6140/2019 pubblicato il 12-5-2019 e comunicato il 13-5-2019 il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da K.S., cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere titolare di un negozio di alimentari, di essere stato minacciato anche di morte da due suoi cugini, militanti nell'(OMISSIS), partito al potere nel suo Paese all’epoca dei fatti, per essersi il richiedente rifiutato di versare agli stessi somme di danaro, presumibilmente a titolo di “pizzo”. Allegava, quindi, il ricorrente di essere fuggito dal suo Paese, dopo essere stato colpito da infarto, e di essersi rivolto, senza sporgere formale denuncia, alla Polizia locale, da cui aveva ricevuto rassicurazioni sull’avvio delle indagini, che invece non venivano svolte, probabilmente a causa della patologica collusione delle forze di polizia con le forze governative. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Bangladesh descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito con controricorso.

2. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto di rigetto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e motivazione apparente per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Deduce che è assente la motivazione del decreto impugnato in quanto non è dato comprendere l’iter logico-giuridico posto a fondamento del convincimento di non credibilità dei fatti narrati, essendo la credibilità del richiedente un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Ad avviso del ricorrente, il decreto impugnato è stato formulato sulla base di un modello prestampato, da cui neppure si evince quali siano le vicende che il richiedente non sarebbe stato in grado di circostanziare e quali le prove documentali, tra le svariate prodotte, con le incongruenze rilevate dal Tribunale.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, da interpretarsi, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014).

3.2. La censura concerne la parte di motivazione sul giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata, che è del seguente tenore: “le dichiarazioni rese dal richiedente asilo non sono attendibili; – innanzitutto il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo luogo), peraltro su fatti essenziali e determinanti l’espatrio. E’ emerso che i documenti versati in atti presentano gravi incongruenze rispetto alla vicenda narrata (nomi di persone diverse, età differenti rispetto a quelle reali); le informazioni acquisite in merito al paese di origine hanno anche smentito quanto dichiarato dal ricorrente, come si dirà poco più avanti” (pag. n. 2 decreto impugnato).

Il vizio di nullità denunziato è insussistente, atteso che la motivazione non solo non è affatto assente, ma è anche adeguata perchè superiore al “minimo costituzionale” nel senso sopra precisato, nonchè consente di ricostruire il percorso mediante cui si è formato il convincimento di non credibilità espresso dal Tribunale.

In ordine alla vicenda allegata come ragione di fuga (violenze e minacce dai suoi due cugini del partito di A.L.) i Giudici di merito hanno, infatti, rimarcato la genericità delle allegazioni (senza indicazione dei nomi dei persecutori, nonostante il ricorrente avesse allegato che fossero suoi cugini, delle date e dei luoghi), sì da rendere la narrazione non adeguatamente circostanziata e da rendere altresì impossibile ogni approfondimento istruttorio ufficioso. Peraltro e per quanto occorra, quanto alla ricostruzione fattuale, nulla precisa il ricorrente in ordine alle carenze evidenziate dal Tribunale, ed anzi la vicenda personale è ricostruita dallo stesso ricorrente in via meramente probabilistica (pag. n. 2 ricorso sulla richiesta di danaro e a titolo di “pizzo” e sul mancato avvio delle indagini della Polizia, nonostante le ricevute rassicurazioni).

Anche la motivazione del diniego della protezione umanitaria è fondata su una puntuale valutazione comparativa tra l’attuale situazione in Italia del ricorrente e quella in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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