Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22679 del 11/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 11/09/2019), n.22679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4636-2017 proposto da:
TOBANELLI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MANERBA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4174/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
– Tobanelli SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, n. 4174/42/16 che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia avverso la sentenza della CTP di Brescia n. 620/05/14 (depositata il 28/07/14) che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento n. T9H03A302361 per IRES, IRAP, IVA anno 2008;
– che l’Agenzia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– che la Direzione Provinciale di Brescia dell’Agenzia delle Entrate, il 07/06/18, ha fatto pervenire, tramite l’Avvocatura dello Stato, a questa Corte, la dichiarazione con la quale si attesta che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione- chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
– l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto comporta l’estinzione del giudizio pendente, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;
– che il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019