Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22679 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AME s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI Aprile 11,

presso lo studio dell’avv. Salvatore Alberto Romano, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Meinhard Durnwalder, per

delega a margine del ricorso e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

salvatorealbertoromano-ordineavvocatiroma.org e al fax n.

06/86389691;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (già (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)) e

F.M., in persona del curatore fallimentare avv. W.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, via F. Confalonieri 5, presso

l’avv. Luigi Manzi, rappresentati e difesi dall’avv. Nausicaa Mall,

giusta autorizzazione, in data 15 giugno 2015, del giudice delegato

del Tribunale di Bolzano dott. B.F. e procura a

margine del controricorso, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. 0474/555950 e alla

p.e.c. mall-pec.schramm.it;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1649/2015 del Tribunale di Bolzano, emesso il

30 aprile 2015 e depositato in data 8 maggio 2015, n. R.G.

3975/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Ame s.r.l. ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Bolzano n. 1649/15 del 30 aprile – 8 maggio 2015 – che ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS), dichiarato dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 18/2014 del 20-25 febbraio 2015, proposta in relazione alla non ammissione del privilegio ipotecario sul credito di 20.972,64 Euro per capitale, oltre interessi, e di Euro 1.976,00 per spese legali, riconosciuto solo in via chirografaria.

2. Con l’impugnato decreto il Tribunale di Bolzano ha respinto l’opposizione ritenendo che la società opponente non avesse fornito la prova di non conoscere lo stato di insolvenza della società debitrice al momento della iscrizione dell’ipoteca.

3. La società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4 per non aver il Tribunale rilevato la mancata conoscenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) al momento dell’annotazione dell’ipoteca avvenuta il (OMISSIS). Deposita memoria difensiva con la quale ribadisce tale assunto.

4. Si difende con controricorso il Fallimento eccependo l’inammissibilità del ricorso perchè basato su censure attinenti alla valutazione dei fatti e comunque ne chiede il rigetto per aver il Tribunale ben motivato l’assenza di prova in merito alla inscientia decoctionis.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. La ricorrente muove al decreto del Tribunale censure che attengono alla valutazione delle circostanze dedotte, in sede di giudizio di opposizione, come prova della non conoscenza, al momento della costituzione della garanzia ipotecaria, dello stato di insolvenza di (OMISSIS) e ritiene che la insufficiente ed erronea valutazione di tali circostanze abbia determinato violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4.

6. Tali circostanze in realtà sono state ritenute irrilevanti dal Tribunale proprio perchè inidonee a provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza. Si tratta in particolare della abituale lentezza dei pagamenti da parte della società fallita nei risalenti rapporti commerciali con la AME, dell’assenza di ipoteche e di altre annotazioni pregiudizievoli sui beni del socio accomandatario F.M., e della presenza di iscrizioni ipotecarie sui beni immobili della società ma solo a favore di banche, della pattuizione di un piano di recupero del credito fra AME e (OMISSIS) prima ancora della proposizione del decreto ingiuntivo e della prenotazione di ipoteca.

7. Alla luce delle stesse deduzioni della ricorrente e delle difese della curatela fallimentare il ricorso appare infondato perchè ripropone la valutazione di circostanze che appaiono valutate dal giudice di merito in conformità al disposto della L. Fall., art. 67 che grava il creditore ipotecario dell’onere di provare la mancata conoscenza dello stato d’insolvenza e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 17998 del 6 agosto 2009) secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, posta dal L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, grava sul convenuto l’onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa.

8. Al contrario la ricorrente, dopo aver affermato di intrattenere rapporti commerciali con (OMISSIS) da lungo tempo, ha prospettato, in sede di opposizione allo stato passivo, una situazione di difficoltà di (OMISSIS) che andava al di là dell’abituale ritardo nei pagamenti, dato che l’odierna ricorrente era stata costretta a constatare, prima di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo e di attivarsi per l’iscrizione ipotecaria, la incapacità della società debitrice a rispettare il piano di recupero del credito concordato. Non priva di rilievo, nel senso di consigliare un’attenta valutazione della situazione finanziaria della debitrice, era inoltre la presenza di iscrizioni ipotecarie sui beni della società.

8. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.200 Euro di cui 100 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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