Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22678 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 25/09/2018), n.22678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14906-2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO PUGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.T.V. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 296/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/03/2016 R.G.N. 856/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da F.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e confermato la legittimità del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro B.T.V. s.p.a. in data 12 giugno 2013.

2. La Corte territoriale, nel premettere che il F. era stato licenziato in quanto quale guardia giurata, capo macchina, addetta al trasporto valori aveva posto in essere una serie di violazioni disciplinari nel corso di una rapina subita il (OMISSIS), ha accertato che al lavoratore era stato consegnato il mansionario contenente le specifiche direttive sulla condotta da tenere nel caso di sinistro stradale suscettibile di celare un tentativo di rapina. Che le indicazioni contenute nel mansionario, predisposte dalla s.r.l. Metronotte cui era subentrata la BTV s.p.a., restavano cogenti non essendone stata neppure dedotta la revoca o la modifica per effetto della cessione. Che ne era stata pacificamente accertata la violazione. Che non erano necessari corsi specifici di formazione stante la chiarezza delle indicazioni contenute. Che l’assistenza al soggetto apparentemente coinvolto nel sinistro poteva essere assicurata restando a bordo del mezzo e sollecitando l’invio di un’ambulanza. Che l’illecito disciplinare non era escluso per il fatto che uno degli agenti era stato sottoposto a procedimento penale per la rapina in questione. Che il particolare affidamento connesso alle mansioni svolte giustifica il particolare rigore con il quale era stato valutato l’inadempimento correttamente ritenuto giusta causa di licenziamento. Che infatti è assimilabile all’abbandono del posto di lavoro, sanzionato dall’art. 101 del contratto collettivo con il licenziamento in tronco, l’inadempimento del lavoratore che ha impedito l’adeguata sorveglianza e tutela del luogo di custodia dei valori trasportati. Che pertanto restava assorbito l’esame delle ulteriori contestazioni disciplinari pure poste a base del licenziamento (aver lasciato i plichi fuori della cassaforte ed aver disattivato l’allarme del furgone).

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso F.M. affidato a tre motivi. La B.T.V. s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe considerato una serie di circostanze quali l’assenza di precedenti disciplinari, la mancanza di specifiche istruzioni sulla sicurezza, la difettosità dell’allarme del furgone il cui portellone si apriva in curva facendo scattare l’allarme, la mancanza di spazio sufficiente nel vano protetto per collocare i plichi con i valori. Inoltre evidenzia che non si era tenuto conto del fatto che, doverosamente il ricorrente era sceso a prestare soccorso lasciando a bordo altri due colleghi che ben avrebbero potuto azionare l’allarme. Ha rammentato poi che proprio un dei due colleghi era risultato complice della rapina ed aveva simulato l’esistenza di una situazione grave.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare la colpa concorrente del datore di lavoro nella causazione dell’evento ravvisabile nella mancanza di una specifica formazione e nella consapevole trascuratezza del fatto che l’allarme era difettoso. Nel richiamare poi le dichiarazioni dei testi escussi ribadisce che, come era risultato accertato, un complice dei rapinatori era a bordo e, comunque, ferma l’insussistenza di alcuna formazione il mansionario contenente le indicazioni sulla condotta da tenere non proveniva dalla società datrice di lavoro ma era stato consegnato al lavoratore dalla precedente datrice la ditta Metronotte.

6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata ancora una volta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi nazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la condotta contestata non rientra in nessuna delle ipotesi indicate nell’art. 101 contratto collettivo e che non è possibile ricondurre il comportamento di chi scenda dal mezzo per soccorrere un soggetto investito dal furgone aziendale nella condotta punita con il licenziamento dell’abbandono del posto di lavoro di cui manca, tra l’altro, anche l’elemento soggettivo. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto alla condotta accertata in relazione alla quale neppure il datore di lavoro ha ravvisato un comportamento doloso.

7. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

7.1. Il ricorrente almeno con il primo ed il terzo motivo di ricorso denuncia genericamente delle violazioni di legge e di contratto collettivo senza tuttavia chiarire sotto quale profilo ed in relazione a quali disposizioni la sentenza sarebbe viziata.

7.2. Nella sostanza le censure si risolvono, piuttosto, nella richiesta di una rilettura delle emergenze istruttorie secondo una ricostruzione diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella operata dalla Corte di merito che ha accertato nel comportamento del lavoratore, guardia giurata addetta al trasporto di valori, una condotta gravemente negligente in violazione di direttive aziendale e causalmente collegata all’evento delittuoso che ne era risultato colpevolmente agevolato.

7.3. Quanto alla riconducibilità della condotta accertata nell’alveo di quelle punite con una sanzione conservativa va qui rammentato che “in materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.” (cfr. Cass. n. 13353 del 2011 ed in termini anche Cass. n. 9223 del 2015).

7.4. Nè d’altro canto la Corte è incorsa nel vizio di motivazione denunciato che deve essere verificato alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, perciò il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori, qual è dedotto nel caso in esame non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 07/04/2014 n. 8053).

7.5. Orbene nel caso in esame il ricorrente, lungi dall’evidenziare l’omesso esame di un fatto che avrebbe, se valutato, certamente determinato un esito diverso della controversia, insiste nel proporre una complessiva diversa ricostruzione e valutazione delle emergenze istruttorie chiedendo un’indagine che esula dai compiti assegnati a questa Corte.

8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la società è rimasta intimata. Va invece dato atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato d.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA