Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22678 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10706-2019 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5974/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 5974/2018 pubblicata il 26-9-2018 la Corte D’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto da M.Y., cittadino dell’Algeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità tutte le censure svolte dall’appellante, il quale riferiva di essere ingegnere ed insegnante e di essere fuggito perchè minacciato di morte dai (OMISSIS), i quali volevano costringerlo a costruire bombe. La Corte territoriale ha rilevato che l’appellante non aveva richiamato le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato, nè le aveva sottoposte ad argomentata critica, con riguardo agli indici di inattendibilità della vicenda narrata, all’assenza di un conflitto armato in Algeria ed all’insussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità, difettando così di specificità i motivi di gravame.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Contenuto dell’atto di appello ed ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi statuito dall’art. 342 c.p.c.. Violazione dell’art. 342 c.p.c.”; 2. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Omesso/errato esame delle condizioni del paese di provenienza del ricorrente e delle conseguenze in caso di rimpatrio- Omesso esame concretizzato in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti “; 3. “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost., ed all’art. 3 CEDU”.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. Il ricorrente, nel censurare la statuizione di inammissibilità dell’appello dallo stesso proposto, deduce di aver criticato, con il suddetto atto di gravame, la ricostruzione in fatto effettuata dal Tribunale sia sul giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata sia sulla situazione del suo paese e sulle condizioni di pericolo ivi esistenti anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Assume di aver dedotto le corrispondenti violazioni di legge e di avere così sufficientemente spiegato i motivi di impugnazione, a suo dire ampiamente argomentati, dei quali riporta in ricorso la rubrica, la sintesi e le argomentazioni conclusive (pag. nn. 3, 4, 5 e 6 del ricorso).

4.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.

4.3. Nel caso di specie la Corte d’appello ha rilevato che l’appellante, attuale ricorrente, non aveva neppure richiamato le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato, nè le aveva sottoposte ad argomentata critica, con riguardo agli indici di inattendibilità della vicenda narrata, all’assenza di un conflitto armato in Algeria ed all’insussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità, difettando così di specificità i motivi di gravame. Il ricorrente si limita a dedurre di aver adeguatamente criticato la decisione di primo grado, riproponendo sic et simpliciter la sua versione dei fatti, ed assume che l’atto di gravame sia stato molto chiaro nel sostenere la violazione delle norme di legge asseritamente violate dal Tribunale, senza tuttavia riportare nel ricorso per cassazione, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado che afferma di avere sottoposto a critica con ampie argomentazioni, non meglio precisate (pag. n. 4 ricorso).

Riporta, inoltre, nel ricorso, la rubrica dei cinque motivi d’appello e la loro sintesi, nonchè il tenore letterale delle deduzioni conclusive. Tuttavia, nè nella sintesi dei motivi, nè nelle deduzioni conclusive è dato rinvenire alcuna argomentazione critica specifica, con riferimento alle carenze indicate nella sentenza d’appello e a circostanze precise, risolvendosi le censure svolte in appello, nella parte riportata nel ricorso per cassazione, in una contestazione del tutto generica dei fatti accertati dal Tribunale, priva di attinenza al percorso motivazionale della sentenza di primo grado, al cui specifico contenuto nessun accenno si rinviene (Cass. Sez.VI – 1, 07/09/2017 n. 20910). Nè può in alcun modo ritenersi, come sembra assumere il ricorrente, che la specificità possa consistere nella mera segnalazione delle norme violate e nella generica doglianza circa il mancato approfondimento istruttorio, in difetto di critiche pertinenti al provvedimento impugnato.

5. Restano assorbiti gli altri motivi, concernenti il merito non esaminato dalla Corte d’appello, che il ricorrente propone “per quanto necessario”.

6. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-1 Sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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