Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22678 del 11/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 11/09/2019), n.22678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1202-2017 proposto da:
C.G.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
RIDOLFI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1371/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
FOGGIA, depositata il 31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
– C.G.L.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 1371/27/16 che ha in parte accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 26/06/12 (depositata il 27/03/12) che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per omessa dichiarazione dei redditi da partecipazione anno 2005;
– l’Agenzia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– la Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire, il 12.06.2018, la nota n. 113413 del 19/10/18 con la quale si attesta che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione- chiedendo che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
– l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto comporta l’estinzione del giudizio pendente, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019