Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22678 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.F., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Roberto Rosapepe che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

avvrobertorosapepe-pec.ordineforense.salerno.it e al fax 089 222166;

– ricorrente –

nei confronti di:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliata in

Roma, piazza Dalmazia 10, presso lo studio dell’avv. Alfonso Menna,

rappresentata e difesa, per procura speciale conseguente ai rogiti

del notaio Z.M. di (OMISSIS) del (OMISSIS) (rep. (OMISSIS),

registrata in (OMISSIS)), dagli avv.ti Alessandro e Filiberto Pasca

che indicano per le comunicazioni la p.e.c.

studiolegalepasca-pec.ordineforense.salerno.it e il fax n.

089/250211;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/14 della Corte di appello di Salerno,

emessa il 2 dicembre 2014 e depositata il 10 dicembre 2014, n. R.G.

1340/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con citazione notificata in data 12 ottobre 1988, N.F. conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di operazioni di borsa non autorizzate, ovvero autorizzate diversamente.

2. A seguito di c.t.u. e prova testimoniale, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1096/2008, rigettava la domanda.

3. N.F. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno deducendo l’erronea valutazione delle prove.

4. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 692/14 ha respinto il gravame ritenendo che, in base alle acquisizioni istruttorie, l’appellante fosse pienamente a conoscenza dell’andamento dei propri investimenti e avesse concordato con l’Istituto di credito tutte le operazioni poi contestate.

5. Contro la sentenza d’appello, N.F. propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

– Violazione dell’art. 132 c.p.c. – nullità della sentenza – omissione di motivazione e/o motivazione apparente.

– Omessa pronuncia in riferimento alla richiesta del ricorrente di annullare il contratto, da lui sottoscritto il (OMISSIS), perchè concluso nell’erronea convinzione di sottoscrivere un contratto di rivendita e non di riporto.

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. sotto un triplice profilo: l’aver fatto affidamento su una circostanza, quale la sottoscrizione dei fissati bollati, che non è stata provata dalla Banca; l’aver la Corte operato una illegittima presunzione di secondo grado (“dagli elementi emersi in istruttoria essa ha presunto che il cliente fosse consapevole dell’andamento dei propri investimenti, da tale consapevolezza ha presunto che il cliente avesse concordato le operazioni di borsa”); l’impossibilità di fornire la prova sulla base di un’unica presunzione, quale la presunzione di “conoscenza dell’andamento dei propri investimenti”.

6. La Banca Montepaschi di Siena s.p.a. si difende con controricorso ed eccepisce la inammissibilità del ricorso rilevando che “attraverso la invocata omissione di motivazione, a ben vedere, parte ricorrente chiede alla S.C. una revisione del ragionamento decisorio, ossia della opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, finendo così per richiedere in sostanza un altro giudizio di fatto”.

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

7. Il primo motivo è infondato. L’affermazione per cui la Corte di appello sarebbe ricorsa a una mera motivazione per relationem non trova riscontro nella sentenza impugnata dove, oltre ad essere richiamati i punti salienti e condivisi della motivazione della sentenza di primo grado, vengono sinteticamente ma specificamente esaminate le prove documentali e testimoniali ricavandone una serie di acquisizioni valutative che fondano la decisione. Quanto ai punti specificamente criticati della motivazione (contestazione degli estratti conto e effettiva ricezione e approvazione dei fissati bollati) non può ritenersi che vi sia stato un omesso esame di fatti decisivi ma piuttosto la loro valutazione implicita o esplicita all’interno della ricostruzione del duraturo rapporto del N. con gli addetti agli investimenti borsistici della filiale (OMISSIS) del Monte dei Paschi. Nel corso di tale rapporto – ha rilevato la Corte di appello si è manifestata la conoscenza approfondita, da parte di N.F., del mercato di borsa e degli strumenti speculativi che ha utilizzato, in particolare quello della vendita allo scoperto di titoli, cui egli era abituato a ricorrere anche per importi molto rilevanti, la sua assidua frequentazione del “borsino” del Monte Paschi, il sistematico invio al N. di fissati bollati e estratti conti normalmente approvati o non contestati. Le deposizioni testimoniali hanno consentito di accertare, secondo la Corte di appello, che il N. impartiva gli ordini di acquisto personalmente (anche a mezzo del telefono) e che gli addetti alle operazioni non prendevano iniziative personali e si limitavano a eseguire le operazioni di borsa secondo le direttive dei clienti. Sulla base di questo quadro istruttorio la Corte di appello ha ritenuto che il N. fosse informato e responsabile delle operazioni di borsa eseguite per suo conto dal Monte dei Paschi anche di quelle che successivamente ha contestato. Si tratta di una valutazione di merito sorretta da una autonoma e articolata motivazione che come tale non risulta censurabile in questo giudizio.

8. Il secondo motivo di ricorso è infondato perchè la Corte di appello ha deciso espressamente sulla richiesta, respinta, di annullamento del contratto di riporto per errore, fondando la decisione su una specifica motivazione in base alla quale ha ritenuto infondata la tesi difensiva dell’appellante secondo cui egli aveva avuto la convinzione di aver dato un ordine di vendita dato che il contratto sottoscritto specificava espressamente trattarsi di un riporto, il cui controvalore era stato comunicato al N. con il fissato bollato (n. 274162 del 14 ottobre 1987) restituito alla banca con la sua sottoscrizione.

9. Il terzo motivo è altresì infondato perchè la Corte di appello contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente ha ritenuto che il N., alla pari degli altri clienti che hanno deposto nel corso dell’istruttoria, impartiva alla banca le disposizioni per l’acquisto e la vendita dei titoli, disposizioni cui gli operatori addetti al borsino si attenevano e ha confermato tale convincimento constatando la abituale informazione sulle operazioni compiute attraverso l’invio o la consegna di estratti conto e fissati bollati e la tacita o espressa ratifica di tale documentazione da parte del N.. Non si tratta quindi di un convincimento che si basa sulla formulazione di una serie di presunzioni ma sulla ricostruzione del normale funzionamento del rapporto intercorso fra la banca e il ricorrente.

10. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.600 Euro, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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