Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22677 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 11/09/2019), n.22677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3217-2015 proposto da:

COMUNE DI PISTOIA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO CHIERRONI;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO EMANUELE II

18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato EUGENIO DALLI CARDILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1156/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Alla luce dello jus superveniens costituito dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett.d-bis, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011 ,n. 214, che ha disposto che Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, la CTR della Toscana, con la sentenza n. 1156/1/14 del 12.05.2014, ha annullato l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006 emesso dal Comune di Pistoia, accogliendo l’appello proposto da S.R. avverso la sentenza n. 284/1/2012 della CTP Pistoia.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Comune di Pistoia deducendo:

a) A norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito in L. 28 febbraio 1994, n. 133; D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) e art. 9.

b) A norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione artt. 3,24 e 97 Cost., in relazione all’applicazione del combinato disposto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14 bis, convertito in legge, con modificazioni, con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 ter, convertito in legge con L. 30 ottobre 2013, n. 125, avanzando questione di legittimità costituzionale. Il Comune ricorrente, in particolare, lamenta che la normativa di riferimento non sia stata correttamente applicata al caso concreto posto che solo l’immobile che sia stato iscritto in catasto come rurale con attribuzione della categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. nella L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta. Qualora l’immobile sia, invece, iscritto in una diversa categoria catastale, come nel caso in esame- C/2-, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, non potendosi applicare in questo caso la normativa sopravvenuta citata nella sentenza che si impugna. Lamenta, pertanto, la violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost., dal combinato disposto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214, art . 13, comma 14 bis, e art. 2, comma 5 ter, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui consentono al contribuente di ottenere, con un proprio atto di autocertificazione, l’esenzione ICI senza che l’Erario possa essere ammesso a sostenere le proprie ragioni, davanti al giudice tributario.

Il contribuente ha depositato memoria,

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’appello non può essere accolto perchè entrambi i motivi dedotti, che sono strettamente connessi e, pertanto, scrutinabili congiuntamente, sono infondati.

La CTR ha dato atto che, conformemente a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, “le indicazioni contenute nelle certificazioni prodotte dal contribuente dimostrano l’esito positivo della procedura” di accatastamento, come agricoli, di immobili altrimenti classificati (-C/2), con efficacia retroattiva di cinque anni, (periodo temporale che ingloba il 2006 che qui interessa). L’accertamento di merito fatto dalla CTR, per tale natura non revisionabile in sede di legittimità, giustifica pienamente l’applicabilità; al caso in esame della normativa superveniens, che

consente, anche in presenza di immobili diversamente classificati, sulla base di una dichiarazione autocertificativa, l’attribuzione della qualifica rurale e della conseguente esenzione.

A tal proposito, questa Corte ha già evidenziato (Cass.n. 7930/2016) che successivamente alla giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata (Cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009), con il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011, è stato previsto, all’art. 7, comma 2 bis, che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012 ha stabilito, all’art. 1, che ” Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralita l, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133. Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”.

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

In ordine alla proposta questione di legittimità costituzionale di cui al secondo motivo di ricorso ed alle censure, circa la asserita impropria rilevanza della dichiarazione autocertificativa, rileva che con l’ordinanza n. 115 del 2015 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili ” per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, con riguardo alla lamentata possibilità per il contribuente, di ottenere l’esenzione ICI, con un semplice, proprio atto, (per gli immobili rurali), senza che l’Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l’assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi”.

La sequenza temporale dello jus superveniens, che pure rileva ai fini della presente decisione, visto il giudizio di idoneità dato dalla CTR al procedimento di variazione-annotazione posto in essere fruttuosamente dal contribuente, è ben evidenziata nella decisione di questa Corte n. 5769 del 2018, la cui massima, esaustivamente, riepiloga la successione temporale degli interventi legislativi nel modo seguente ” In tema di ICI, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 14 del 2009), e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dal D.L. n. 577 del 1993, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 106 del 2011), del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2011), dal D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, (conv., con modif., dalla L. n. 124 del 2013), nonchè dagli artt. 1 e 2, del decreto del Mistero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012.”

E’ stato, pertanto, osservato (Cass.11588 del 2017) che “Si tratta di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione ICI; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. ”

Alla luce di quanto precede il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio che liquida in Euro1400,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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