Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22677 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 11/08/2021), n.22677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1213-2015 proposto da:

R.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO VITRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, 872 rappresentato e difeso ope

legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1788/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, del

02/05/2013 R.G.N. 593/2010;

avverso l’ordinanza n. 21/F/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/06/2014 R.G.N. 259/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 2 maggio 2013 n. 1788, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso proposto da R.G. – già in servizio di ruolo presso un Ente locale, trasferita nei ruoli ministeriali del personale ATA in virtù della L. n. 124 del 1999, art. 8 – premesso che era stato già accertato con sentenza passata in giudicato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello B2 del CCNL Comparto Scuola del 26/5/1999, condannava il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) al pagamento degli interessi legali sugli arretrati corrisposti a tale titolo. Respingeva la domanda quanto alla pretesa ad un completo riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza.

2. Richiamava la sentenza di questa Corte n. 20908/2011, con la quale, recependosi i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza Scattolon, si era ritenuto che nel passaggio tra gli Enti Locali ed il MIUR dovesse aversi riguardo al determinarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale, che, nel caso di specie, non vi era stato, come accertato dal c.t.u. Lo scopo della direttiva 77/187/CE consisteva nell’impedire che i lavoratori coinvolti in una vicenda di trasferimento di impresa venissero collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento e non quello di assicurare la parità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario né le utilità future che la permanenza nella precedente posizione lavorativa avrebbe garantito.

2. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla R. avverso tale sentenza, richiamando le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili.

3. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso R.G. con tre motivi; il MIUR ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, n. 1, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011 nel procedimento C 108/10, in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, ed alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, assumendo che l’accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell’anzianità maturata presso il cedente equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario.

2. con il secondo mezzo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, nella interpretazione data dalla Corte EDU (con le sentenze del 7.6.2011 Agrati ed altri contro Italia, dell’11.12.2012 De Rosa contro Italia, del 14.1.2014 Montalto contro Italia) in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, e alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30. Si addebita al Tribunale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, che aveva modificato la norma contenuta nella L. n. 124 del 1999, art. 8 in violazione delle norme della CEDU. Si deduce che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 che garantisce la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico in caso di passaggio di dipendenti tra amministrazioni diverse.

3. con la terza censura la ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4.4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, ed alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Ha assunto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, interpretando la L. n. 124 del 1999, art. 8 in maniera costituzionalmente e comunitariamente orientata e disapplicando la L. n. 266 del 2005, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha eccepito, altresì, la illegittimità costituzionale del medesimo L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, per violazione dell’art. 3 Cost. – sotto il profilo della irragionevolezza dell’intervento retroattivo e del diritto acquisito alla conservazione della anzianità di servizio- e dell’art. 117 Cost, comma 1, in riferimento all’art. 6 convenzione EDU.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è conforme ad un orientamento consolidato di questa Corte, che non è messo in discussione dalle ragioni del ricorso; in numerosi precedenti sono state esaminate fattispecie sovrapponibili a quella in esame, nei contenuti della decisione impugnata e quanto ai motivi di ricorso (Cass. n. 24387/2020 del 03/11/2020; n. 7592/2019 del 18/03/2019; n. 5630/2019 del 26/02/2019; n. 5629/2019 del 26/02/2019; n. 5628/2019 del 26/02/2019; n. 4956/2019 del 20/02/2019; n. 4955/2019 del 20/02/2019; n. 4436/2019 del 14/02/2019; n. 4435/2019 del 14/02/2019; n. 3815/2019 dell’08/02/2019; n. 29935/2018 del 20/11/2018).

5. Nel richiamare le motivazioni ivi svolte, ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c. si osserva, in estrema sintesi, che:

– il D.M. pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della L. n. 124 del 1999, art. 8 ed il legislatore con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva;

– l’incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva: v. Cass. S.U. n. 17076/2011, Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). La sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 2009, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla questione in questa sede sollevata e, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, ha considerato i medesimi profili, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei “motivi imperativi di interesse generale”, ma anche, più in generale, sulla sua competenza a valutarli;

– la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, ha ritenuto che la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro. Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all’applicazione immediata ai lavoratori trasferiti del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. La Corte di Giustizia ha evidenziato anche i criteri che il giudice nazionale deve osservare nella definizione delle singole controversie: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto dei trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (p. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere “globale” (p. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; p. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (punti 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”). Conseguenza di questa impostazione è stato l’assorbimento del problema della conformità della norma in questione all’art. 6 del TUE, in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest’ultima considerata.

6. Il Tribunale, in corretta applicazione dei principi qui ribaditi, sulla base della indagine affidata al consulente tecnico di ufficio, con un accertamento di fatto che non è stato oggetto di alcuna censura, ha affermato che l’odierna parte ricorrente per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata all’atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero non ha subito alcun decremento economico (v. pag. 3 della sentenza);

7. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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