Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22676 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 666-2019 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE SIMONE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dell’avvocato DANILO LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3452/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.IL Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3452/2018 depositata il 16-10-2018 e notificata il 30-10-2018/5-11-2018, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 3557/2016. Con la citata sentenza di primo grado era stata accolta l’opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 proposta dal Consorzio A.S.I. di Lecce avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Puglia nei confronti del suddetto Consorzio, avente ad oggetto il pagamento dell’importo di Euro2.078,58 a titolo di recupero dell’IVA in relazione a lavori eseguiti e finanziati per la realizzazione del progetto di cui alla Convenzione n. 121/88 ex Agensud, in cui il Consorzio aveva rivestito la qualità di soggetto attuatore.

2. Avverso detta sentenza la Regione Puglia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso il Consorzio A.S.I. di Lecce. Con atto di data 278-20 la Regione Puglia si è costituita con un nuovo difensore, in sostituzione del precedente andato in quiescenza.

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce che il Giudice di Pace di Lecce, nell’accogliere l’opposizione all’ordinanza ingiunzione proposta dal Consorzio, dichiarata nulla per l’insussistenza dei presupposti per l’emissione della stessa di cui al R.D. n. 639/1910, si era limitato a richiamare la sentenza n. 11992/2009 delle Sezioni Unite di questa Corte, ma il credito azionato non costituiva un’entrata di diritto privato e, soprattutto, era certo, liquido ed esigibile. Tanto premesso, la Regione censura la statuizione d’inammissibilità dell’appello di cui alla sentenza impugnata riportando il testo dell’atto di appello in cui erano illustrati i motivi (pag. 11 e 12 del ricorso, in cui riporta le pag. 34 e 35 dell’atto di appello), con cui dava dettagliatamente conto dei dati documentali e di calcolo da cui risultava la debenza e l’ammontare del credito azionato.

3.1. Con il secondo motivo lamenta “Violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Falsa presupposizione e difetto d’istruttoria”. Deduce che la tecnica del copia incolla era stata utilizzata solo per la descrizione dei fatti e l’esposizione dello svolgimento del processo e la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità non poteva conseguire solo dal fatto che fosse stata impiegata la tecnica del copia-incolla.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1.Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in ipotesi di denuncia di error in procedendo, come nella specie, risulta che la questione di cui la Regione Puglia chiedeva il riesame impugnando la sentenza di primo grado (accertamento della natura del credito, allegato come certo, liquido ed esigibile in base a riscontri fattuali e documentali) è stata proposta con l’appello, il cui testo la ricorrente riporta, nella parte di interesse, nel ricorso, mediante specifica e dettagliata indicazione delle ragioni di critica (pag. 11 e 12 del ricorso, in cui riporta le pag. 34 e 35 dell’atto di appello). In particolare, sosteneva la Regione che la sussistenza del credito si desumesse dalle Convenzioni stipulate tra Agensud e Consorzio ASI ed indicava analiticamente i documenti a supporto dell’assunto e le modalità di calcolo dell’ammontare dell’Iva dovuta in restituzione dal Consorzio ASI.

4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019), non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata.

Ricorre, nella specie, la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c., dovendo ritenersi errata la statuizione di inammissibilità dell’appello, essendo l’atto di gravame redatto con l’indicazione delle ragioni di critica e delle argomentazioni a supporto, nei termini precisati.

Il secondo motivo resta assorbito.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata neì limiti del motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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