Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22676 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 08/11/2016), n.22676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22665-2015 proposto da:
AIR SYSTENI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FESTO AVIENO 92,
presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CICIANI, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO UNIFLY EXPRESS SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 17340/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 3/07/2015, depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 22665/15 proposto dalla Air System srl Alerion Clear Power spa nei confronti del Fallimento Unifly Express spa i consigliere relatore ha depositato la memoria che segue.
“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO:
che la Air System srl e la Alerion Clear Power spa hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 17340/15 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale essendo stato previsto nel dispositivo la liquidazione delle spese cumulativamente in favore di entrambe esse istanti, senza specificare, invece, che le spese andavano liquidate in favore di ciascuna di esse società in quanto avevano resistito nel giudizio di cassazione quali separate controricorrenti con distinti controricorsi;
che l’ intimato non hanno resistito;
Considerato:
che la richiesta in questione, previo deposito in atti della cartolina di ritorno attestante il ricevimento della notifica, appare fondata risultando dalla sentenza di questa Corte che le istanti erano separate controricorrenti e che la liquidazione delle spese di causa in loro favore non ha specificato che l’importo liquidato doveva essere attribuito a ciascuna di esse;
che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c..
POM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma, il 4 gennaio 2016.
Il Cons. rel..
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle assegnate nella relazione di cui sopra; che va effettuata la correzione della sentenza di questa Corte n. 17340/15, disponendosi che nel dispositivo vengano aggiunte dopo le parole “spese del giudizio liquidate” le parole “in favore di ciascuna delle società resistenti”.
Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 17340/15, ordinando che nel dispositivo della sentenza vengano aggiunte dopo le parole “spese del giudizio liquiditate” le parole “in favore di ciascuna delle società resistenti”.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016