Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22675 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/09/2017), n. 22675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15534/2014 proposto da:
T.G. ((OMISSIS)), sia in proprio che quale procuratrice
speciale di T.M. ((OMISSIS)), G.A.
((OMISSIS)), G.B. ((OMISSIS)), nonchè quale
procuratrice speciale anche di G.N. ((OMISSIS)),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio
dell’avvocato CLEMENTINA FAFONE, che la rappresenta difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO;
– ricorrenti –
contro
M.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARTINI;
– controricorrente –
e contro
AZIENDA OSPEDALIERA di DESENZANO DEL GARDA in persona del Direttore
Generale pro tempore, REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il
07/04/2014, R.G.n. 68352/13;,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato CLEMENTINA FAFONE, difensore dei ricorrenti, che ha
chiesto estinguersi il procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
T.G., T.M., G.A., G.B., in proprio ed in qualità di procuratore speciale anche di G.N. hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti di M.A.S., nonchè dell’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) e della Regione Lombardia, avverso la sentenza del Tribunale di Milano depositata il 7 aprile 2014.
Il prof. M. si costituiva mediante controricorso, mentre le altre intimate non resistevano.
Successivamente le parti costituite hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso ed accettazione.
Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio. Preso atto dell’accettazione del resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017