Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22675 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4763-2015 proposto da:

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

(C.R.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE

n. 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MARANO, PAOLO

MOLINARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1304/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/11/2014 R.G.N. 872/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1304/2014, pubblicata in data 12 novembre 2014, La Corte d’appello di Salerno, adita dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.), dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale di Salerno che aveva accolto il ricorso di L.N. e dichiarato il suo diritto “all’inserimento negli eventuali elenchi del personale interessato alla procedura di stabilizzazione” da parte del C.R.A.;

rilevava la Corte territoriale che il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura avesse proposto appello “in persona del Ministro p.t.”;

riteneva che nella specie non si vertesse in caso di mera errata indicazione del nominativo della parte, bensì di proposizione del gravame da parte di soggetto (il Ministro) a tanto assolutamente non legittimato;

richiamava la giurisprudenza di questa Corte in punto di potere di rappresentanza e riteneva che il gravame fosse inammissibile in quanto proposto da soggetto, il Ministro, distinto da quello legittimato;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura affidato ad un motivo;

3. L.N. ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto da soggetto inesistente essendo evidente il mero errore materiale nella intestazione del medesimo ricorso, laddove il C.R.A. è indicato come Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, inidoneo ad incidere sulla identificazione del ricorrente che, peraltro, in altre plurime parti del medesimo ricorso oltre che nella depositata sentenza impugnata risulta correttamente indicato quale Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (v. Cass. 26 giugno 2018, n. 16861; Cass. 14 luglio 2015, n. 14662; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21786);

2. sempre in via preliminare va esclusa ogni acquiescenza del C.R.A. rispetto al merito ed ai motivi che hanno consentito al controricorrente di ottenere la pronuncia favorevole avendo il ricorrente correttamente impugnato la decisione in rito della Corte territoriale che, omesso ogni esame del merito della causa, ha, a monte, ritenuto l’inammissibilità dell’appello e denunciato, così, l’error in procedendo senza che i rilievi potessero concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo sufficiente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con le conseguenti determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio, al fine di consentire l’esame delle censure di cui all’atto di appello;

2. con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e degli artt. 414 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

censura la sentenza impugnata per aver statuito l’inammissibilità dell’appello del C.R.A. a fronte di un vizio formale del tutto irrilevante contenuto nell’intestazione dell’atto e relativo alla identificazione del suo legale rappresentante;

sostiene che nella specie la circostanza che il C.R.A. fosse legalmente rappresentato dal suo Presidente e non dal Ministro fosse un fatto notorio in guisa che l’attribuzione della legale rappresentanza a quest’ultimo anzichè al primo costituisse un vizio rilevabile ictu oculi;

assume che il vizio rilevato deve essere degradato a mera irregolarità pienamente tollerabile nel processo civile ove gli atti possono essere dichiarati nulli nei soli casi espressamente previsti o quando sono assolutamente inidonei a raggiungere lo scopo cui sono destinati;

3. il motivo è fondato;

3.1. si verte, nella specie, in tema di cd. patrocinio autorizzato, previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 il quale così recita: “L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con R.D.. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”;

essa è una difesa, come testualmente precisa l’art. 43, “organica ed esclusiva”: questo significa, sotto un duplice profilo: a) che l’amministrazione non statale è tenuta in via generale ed ordinaria ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato; b) che l’Avvocatura dello Stato deve simmetricamente dare il proprio patrocinio;

trattasi di patrocinio così caratterizzato: – l’Avvocatura dello Stato difende in giudizio e rende i pareri richiesti all’ente; – in giudizio non occorre esibire il mandato nè la delibera di incarico, bastando solo che consti la qualità di avvocato dello Stato; – non si applica il restante speciale regime processuale relativo al patrocinio istituzionale (fondamentalmente le regole sul foro erariale, sulla notificazione degli atti processuali all’Avvocatura dello Stato, sulla necessità della autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione di parte civile nel processo penale e sulle norme tributarie di favore); – una volta intervenuta l’autorizzazione l’assunzione della rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato assume connotazioni analoghe a quella prevista per le amministrazioni statali;

la fonte di tale autorizzazione, per quanto attiene al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – C.R.A. è costituita dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003, pubblicato in G.U. 10 marzo 2004, n. 58 (autorizzazione, poi, confermata con D.P.C.M. 14 luglio 2016, pubblicato in G.U. 6 settembre 2016, n. 208, in favore del medesimo Consiglio nella nuova denominazione “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”);

3.2. va poi ricordato che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l’ente rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, nè che questa produca il provvedimento del competente organo dell’ente recante l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo il R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 45 che l’Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato (cfr. Cass. 3 settembre 2018, n. 21557; Cass. 13 marzo 2013, n. 6228);

3.3. diversamente accade in tema di potere di rappresentanza delle persone giuridiche di diritto privato o di diritto pubblico non rappresentate dall’Avvocatura;

l’orientamento di questa Corte richiamato – impropriamente – nella sentenza impugnata (v. Cass. 22 maggio 2003, n. 8079; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23786) mira ad assicurare che il mandato difensivo sia conferito al difensore dal soggetto a ciò legittimato e, pertanto, non è applicabile nei casi in cui il patrocinio, una volta intervenuto l’atto generale, prescinda dalla procura;

3.4. in tale ultimo caso, infatti, quello che rileva ai fini della legittimazione processuale è che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sia autorizzato da “disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto” e che consti la qualità di avvocato dello Stato, null’altro;

3.5. nella specie, pacifica essendo la sussistenza degli indicati requisiti, del tutto ininfluente è che il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, avesse proposto appello “in persona del Ministro p.t.”, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale;

4. da tanto consegue che l’appello del C.R.A. non poteva essere dichiarato inammissibile;

5. il ricorso deve, allora, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

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