Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22675 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 08/11/2016), n.22675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PALUMBO S.P.A., in persona dell’amministratore unico p.t.

L.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 362,

presso l’avv. PASQUALE TRANE, unitamente all’avv. GIORGIO FILIPPI,

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in

Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso per legge;

– resistente –

e

ARSENALE MARITTIMO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 29

settembre 2015, nel giudizio civile iscritto al n. 24746/2011 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha

chiesto il rigetto del ricorso, con la dichiarazione di competenza

del Tribunale di Catania.

Fatto

1. La Palumbo S.p.a. ha convenuto in giudizio il Ministero della difesa e l’Arsenale marittimo militare di (OMISSIS), per sentir accertare la legittimità del proprio recesso dal contratto di appalto per l’ammodernamento del bacino galleggiante dell’Arsenale, stipulato il (OMISSIS), ovvero per sentir pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti o per eccessiva onerosità, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti i convenuti, ed hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice adito.

2. Con ordinanza del 29 settembre 2015, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza.

Premesso che la specifica tecnica allegata al contratto di appalto prevedeva il disormeggio del bacino dal porto di (OMISSIS) ed il suo trasferimento presso altra sede, nonchè il successivo ritrasferimento presso il posto di ormeggio originario, senza indicare un luogo determinato per l’esecuzione delle prestazioni pattuite, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del forum destinatele solutionis, in quanto tale da comportare l’attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici, o comunque ad una pluralità di giudici astrattamente competenti per territorio, ritenendo altresì insufficiente, ai fini dell’individuazione del luogo di adempimento, l’indicazione del porto di (OMISSIS), dove la società attrice svolge ordinariamente la propria attività, in quanto il criterio di cui all’art. 20 c.p.c., postula la preventiva determinazione o determinabilità del luogo di esecuzione del contratto. Precisato quindi che il giudice competente dev’essere individuato in base ai criteri di cui agli artt. 18, 19 c.p.c. e art. 20 c.p.c., prima parte, nonchè a quello di cui all’art. 25 c.p.c., trattandosi di domanda proposta nei confronti di un Ministero, ha rilevato che il contratto è stato stipulato ad (OMISSIS), con la conseguente necessità d’individuare il foro competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c..

3. – Avverso la predetta ordinanza la Palumbo ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. Il Ministero ha resistito con memoria. L’Arsenale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Preliminarmente, si rileva che, nonostante l’avvenuta notificazione del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, l’Amministrazione della Difesa si è ritualmente costituita nella presente fase, con la conseguente sanatoria della nullità derivante dall’inosservanza del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, che consente di escludere anche la decadenza della ricorrente dall’impugnazione: il predetto vizio resta infatti sanato con efficacia ex tune, non soltanto in caso di rinnovazione della notificazione presso l’Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ma anche in caso di costituzione in giudizio dell’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura generale, anche dopo il decorso del relativo termine (cfr. Cass., Sez. 2, 17 ottobre 2014, n. 22079; Cass., Sez. 6, 4 ottobre 2013, n. 22767; Cass., Sez. 3, 27 aprile 2011, n. 9411).

2. A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione delle norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti, affermando che, nell’individuazione del luogo di esecuzione della prestazione, il Tribunale ha omesso di ricostruire la comune intenzione delle parti, non avendo proceduto, nell’utilizzazione del criterio letterale, al coordinamento delle varie clausole contrattuali, ivi comprese le premesse generali ed i documenti allegati, ed alla valutazione del relativo testo nella sua complessità e nelle sue interrelazioni. Premesso che, nell’escludere la determinatezza o la determinabilità del luogo dell’adempimento, l’ordinanza impugnata non ha considerato che lo stesso è chiaramente individuabile nel porto di (OMISSIS), dove è situata la sede di essa ricorrente, richiamata nella premessa del contratto di appalto e perfettamente conosciuta dai convenuti, osserva che la specifica tecnica allegata al contratto, prevedendo lavorazioni che richiedevano la messa a secco del bacino galleggiante, ne implicava il trasporto presso la sede di essa ricorrente. della cui necessità l’Arsenale era consapevole. Precisato infine che l’art. 1182 c.c., nel fissare i criteri per l’individuazione del luogo dell’adempimento. fa riferimento in via principale alla convenzione, e per l’ipotesi in cui quest’ultima non consenta di determinare il luogo dell’esecuzione, alla natura della prestazione. richiama le argomentazioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., evidenziando che, avuto riguardo all’indisponibilità di un bacino di carenaggio di adeguate dimensioni presso l’Arsenale, l’unico luogo dove potevano essere eseguite le lavorazioni previste dal contratto erano i bacini di carenaggio di essa attrice, situati nel porto di (OMISSIS).

1.1. Le censure sono infondate.

Nell’interpretazione del contratto posto a fondamento della domanda, l’ordinanza impugnata non ha affatto trascurato gli elementi invocati dalla ricorrente, avendo tenuto opportunamente conto, ai fini dell’individuazione del luogo di adempimento della prestazione, sia delle indicazioni risultanti dalla specifica tecnica allegata al contratto sia della circostanza che la società attrice svolge ordinariamente la sua attività nel porto di (OMISSIS), ma avendo escluso la sufficienza delle prime. in quanto consistenti nella generica previsione del trasferimento del bacino galleggiante presso altra sede, non meglio precisata, e la pertinenza della seconda, in quanto inidonea a consentire la preventiva identificazione del luogo di esecuzione del contratto.

Nel contestare tale ricostruzione della volontà delle parti, la ricorrente non è in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dal Giudice di merito, ma si limita ad insistere sulla necessità del collegamento tra il contenuto della prestazione, risultante dalla specifica tecnica, e la disponibilità delle necessarie attrezzature, collocate presso la sua sede, trascurando tuttavia la complessità del programma di lavoro concordato, comprendente, oltre alle prestazioni da effettuarsi nei bacini di carenaggio, anche prestazioni da eseguirsi nel luogo ordinario di ormeggio del bacino galleggiante, nonchè le prestazioni relative al trasferimento di quest’ultimo da un luogo all’altro ed al suo ritrasferimento alla sede originaria. Anche a voler ritenere che alla genericità delle indicazioni emergenti dalla specifica tecnica potesse sopperirsi attraverso il riferimento alla natura della prestazione ed alla sede di lavoro dell’attrice, con la conseguente esclusione dell’ipotetica utilizzazione di strutture collocate in una località diversa, non può quindi non concordarsi con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha posto in risalto la pluralità dei luoghi di esecuzione del contratto e la conseguente impossibilità d’individuare a priori il giudice territorialmente competente sulla base del criterio di collegamento previsto dall’art. 20 c.p.c., seconda parte.

Trova dunque conferma l’applicabilità del principio, richiamato dal Giudice di merito, secondo cui il forum destinatae solutionis, cui fa riferimento la predetta disposizione ai fini dell’individuazione del giudice competente, non è invocabile quale foro facoltativo, in deroga a quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l’attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici, in pregiudizio dell’interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari (cfr. Cass., Sez. 3, 5 ottobre 2004, n. 19979; 16 maggio 2001, n. 6740).

9 Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Catania.

Il regolamento delle spese della presente fase va rinviato all’esito del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e dichiara la competenza del Tribunale di Catania.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta Civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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