Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22674 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 11/09/2019), n.22674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29571-2015 proposto da:

D.B.D., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROCCO GIANCRISTOFARO;

– ricorrente –

– contro

COMUNE DI ORTONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dagli avvocati VALERIA D’ILIO, LORENZO DEL FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti D.B.D. impugnava tre avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, emessi dal Comune di Ortona in relazione ad alcuni terreni di proprietà del ricorrente per i quali era stato operato un aumento di tariffa ICI in quanto da “terreni agricoli” erano divenuti “edificabili” a seguito di approvazione della Delib. del Consiglio comunale 21 dicembre 2007, n. 37, di adozione del Piano Regolatore Generale.

Eccepiva il ricorrente, tra l’altro, che la maggiorazione non poteva essere applicata in quanto il PRG del Comune di Ortona, il cui iter si era concluso con Delib. del Consiglio Comunale 14 marzo 2012, n. 14, era stato annullato dal Tar con varie sentenze, tutte pubblicate il 28/12/2012, che facevano espresso riferimento al conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti e connessi, e quindi anche al piano adottato.

Il Comune resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, con specifico riferimento all’eccezione di annullamento del Piano adottato, che le sentenze del TAR Abruzzo ex adverso invocate avevano determinato la caducazione solamente della impugnata deliberazione di approvazione del PRG e non anche di quella di adozione, risalente all’anno 2007.

2. Con sentenza n. 247/1/14 la Commissione tributaria provinciale di Chieti accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo, in particolare, che le sentenze emesse dal TAR Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, di annullamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona avessero travolto e caducato anche la delibera di adozione dello stesso, con la conseguenza che i terreni del ricorrente non potevano essere considerati edificabili, ma agricoli, per effetto dell’automatica reviviscenza del regime urbanistico antecedente al piano adottato dal consiglio comunale con Delib. 21 dicembre 2007, n. 37, essendo rimasto quest’ultimo travolto, appunto, dalla predetta sentenza del TAR.

3. Avverso tale provvedimento proponeva appello il Comune di Ortona, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.

4. Con sentenza n. 985, depositata il 25/9/2015 e notificata in data 8/10/2015, la Commissione tributaria regionale de L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, accoglieva l’appello e condannava il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado.

5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ortona.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la “erronea applicazione e/o interpretazione della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, artt. 10 e 11”.

In particolare, il motivo è volto a censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “Nel caso di specie le sentenze n. 550 e 557 del 2014 del TAR di Pescara hanno annullato il PRG del Comune di Ortona perchè l’atto di approvazione del medesimo non era stato preceduto dal sub procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dagli studi di micro zonizzazione sismica di cui alla L.R. n. 28 del 2011, art. 5. Essendo quello accertato dal TAR, quindi, un vizio dell’atto di approvazione, ne consegue che l’invalidità ai fini del presente giudizio non può ritenersi estesa anche alla delibera di adozione del PRG. Tra i due atti, di adozione e di approvazione, v’è si un collegamento di tipo genetico, ma esso è unilaterale, nel senso che l’annullamento dell’adozione comporta la caducazione automatica dell’approvazione (cfr. TAR l’Aquila sent. n. 1141 del 2008), ma non viceversa, e ciò perchè l’approvazione si colloca appunto a valle del procedimento. Sicchè i vii autonomi e propri di quest’ultimo provvedimento lasciano in vigore il piano adottato, che una volta scadute le misure di salvaguardia comporta, sul piano degli effetti, solo l’obbligo del Comune di completare il procedimento di pianificazione (con una nuova approvazione) secondo l’autovincolo (fr. Consiglio di Stato, sent. n. 7771 del 2003), che consegue appunto alla delibera di adozione ed emendandolo dei vizi accertati dal Giudice”.

Sostiene in proposito il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, le sentenze del TAR Abruzzo richiamate nella sentenza impugnata, avendo annullato la delibera di approvazione del PRG, avrebbero travolto anche la delibera comunale di adozione, atteso che, pur prevedendo la L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, artt. 10 e 11, due distinti procedimenti per l’adozione e l’approvazione del Piano Regolatore Generale, tuttavia quest’ultimo, nella sua interezza, è un atto amministrativo complesso a formazione successiva, le cui fasi essenziali sono date dall’adozione mediante delibera del Consiglio comunale, dalla successiva approvazione della Regione Abruzzo e dalla riapprovazione definitiva da parte del Consiglio comunale.

In sostanza, tra i due atti vi sarebbe, secondo il ricorrente, una inscindibile consequenzialità, come emergerebbe peraltro dalle stesse sentenze del TAR richiamate, nella quali risulterebbe specificato che l’annullamento era relativo alla Delib. del Consiglio comunale 14 marzo 2012, n. 14 ed a tutti gli atti presupposti e connessi.

Nell’illustrazione del motivo il ricorrente richiama altresì le vicende giurisprudenziali e normative che hanno portato all’affermazione del principio secondo il quale, ai fini fiscali, sono edificabili i terreni che siano così qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dall’approvazione regionale dello strumento e da strumenti attuativi che rendano possibile in concreo il rilascio della concessione edilizia (il ricorrente richiama in proposito, tra le altre, Cass. S.U. n. 25506/2006; Cass., sez. V, n. 25676/2008).

1.1. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

In primo luogo, rileva il Collegio che nell’illustrazione del motivo non è censurata alcuna affermazione della sentenza impugnata idonea a concretizzare una possibile violazione delle norme indicate nell’intitolazione del motivo stesso, ossia della L.R. Abruzzo, artt. 10 e 11, i quali si limitano a disciplinare, rispettivamente, il procedimento di adozione e quello di approvazione del PRG, e neppure sono richiamate nella sentenza impugnata. Invero, la questione investe, più propriamente, l’interpretazione della norma ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 2, lett b), pure prospettata con il motivo in esame, nella parte in cui si riferisce ad “area edificabile”, e gli effetti che nella specie le sentenze del TAR richiamate dal ricorrente hanno avuto su tale qualificazione.

Anche sotto quest’ultimo profilo il motivo risulta inammissibile perchè privo del requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo il ricorrente prodotto le sentenze TAR su cui fonda la sua pretesa, nè indicato i dati necessari ad individuare la loro collocazione negli atti del giudizio di merito, non consentendo così alla Corte di conoscere e valutare il contenuto delle stesse, ed i conseguenti effetti sulla delibera di adozione del PRG.

Giova in proposito ricordare che, anche nel processo tributario di cassazione, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria – del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, – deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., sez. 5, 15/01/2019, n. 777, Rv. 652190 – 01).

In ogni caso il motivo, che si limita a prospettare come conseguenza automatica ex se dell’annullamento dell’atto di approvazione del PRG la caducazione del piano regolatore, quale atto presupposto, non dimostra l’erroneità in diritto delle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata.

Se, infatti, può affermarsi che necessariamente l’annullamento della delibera comunale di adozione del piano determini effetti automaticamente caducanti sul successivo provvedimento di approvazione (cfr., ad esempio, Cons. Stato sez. 4, 14 luglio 2014, n. 3654; Cons. Stato, sez. 4, 28 dicembre 2012, n. 6703) non è altrettanto valida in assoluto la proposizione inversa, proprio in ragione dell’autonomia dei relativi procedimenti.

L’impugnazione del provvedimento di approvazione può, infatti, anche prescindere dalla prospettazione dei vizi propri dell’adozione del piano, e ciò è proprio quanto – come precisato nelle sentenza impugnata e non contestato – accaduto nella fattispecie in esame, dove l’annullamento della delibera di approvazione risulta avvenuta per l’omissione della c.d. VAS, che può intervenire sino all’approvazione del PRG, e della predisposizione degli studi di micro zonizzazione sismica di cui alla L. della Regione Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5.

Deve, quindi, darsi atto della correttezza in diritto dell’affermazione del giudice tributario d’appello, laddove ha statuito che l’annullamento del provvedimento di approvazione per vizi propri di quest’ultimo lascia in vigore il piano adottato, col solo obbligo per il Comune di completare il procedimento di pianificazione secondo quanto già determinato nella delibera di adozione, emendandolo dei vizi che ne hanno inficiato l’approvazione (nello stesso senso, v., anche in motivazione, Cass. sez. 6-5, 29/11/2016 n. 24308, Rv. 641757 – 01, intervenuta su fattispecie pressochè identica alla presente).

2. Con il secondo motivo è dedotta la “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), sulla erronea determinazione del valore delle aree tassabili”.

Si censura la valutazione dei terreni, in quanto non effettuata con la tariffa fondata sul valore di mercato ed applicata area per area come prescritto, bensì a tabelle di valori fissate dal Comune per zone omogenee, allegate all’accertamento notificato, e ciò senza motivazione alcuna.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile, perchè – anche a prescindere dalla non pertinenza della norma denunciata con il tenore della censura, che attiene alla determinazione della base imponibile dell’ICI, segnatamente, con riferimento al valore delle aree fabbricabili, prevista dalla D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nell’illustrazione non sono riportate nè le parti della sentenza impugnata che si intendono censurare (invero non desumibili neppure dal testo della sentenza stessa, che non risulta essersi in alcun modo pronunciata sulla questione), nè le eccezioni sollevate e le conclusioni formulate in primo grado ed in appello sul punto (il controricorrente, peraltro, eccepisce la novità della questione relativa al difetto di motivazione del maggior valore accertato), non risultando neppure indicato l’atto processuale in cui tali eccezioni e conclusioni sarebbero state formulate in primo grado, ed essendo stato altresì omessa la riproduzione diretta o indiretta (precisando in questo secondo caso la parte dell’atto in cui l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza) del contenuto sia della sentenza di primo grado sul punto (al fine di individuare se, e in caso positivo, in che modo essa aveva deciso) che dell’atto di costituzione nel giudizio di appello, e ciò, inoltre, senza neppure precisare che le medesime conclusioni erano state mantenute nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Così formulato, il motivo non consente alla Corte di verificare i contenuti effettivi, la ritualità e la tempestività della domanda sulla quale si lamenta la violazione di legge e, dunque, di percepire quanto costituisce espressione dell’attività di articolazione del motivo di impugnazione con l’identificazione del contenuto da verificare attraverso l’esame dei relativi atti processuali idoneamente localizzati (come esige l’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo consolidata esegesi), sicchè questa Corte dovrebbe procedere di sua iniziativa, supplendo all’attività assertiva propria del motivo, prima alla ricerca dei detti atti e, quindi, in essi del contenuto che potrebbe in ipotesi corrispondere alla non esplicitata attività spettante a parte ricorrente.

3. Con il terzo motivo è dedotta la “la violazione e/ falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162”.

In particolare, il ricorrente lamenta, su questione che assume proposta nei gradi di merito e ritenuta assorbita dalla sentenza impugnata, il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo e la mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del nominativo del dirigente responsabile dell’imposta, come previsto dalle norme invocate.

3.1 Il motivo è inammissibile – oltre che per medesime violazioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, da cui è risultato inficiato il motivo che precede – anche perchè con tale censura, in effetti, il ricorrente finisce con il riproporre in sede di legittimità questione involgente non l’illegittimità della sentenza impugnata (che non si è espressa sulla questione), ma l’eccezione, che si assume ritenuta assorbita dal giudice di merito, di nullità dell’atto impositivo per carenza di sottoscrizione da parte del funzionario comunale cui sono attribuiti i poteri gestionali per il tributo in oggetto e per carenza della comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze della relativa nomina.

Ne consegue che è inammissibile l’articolazione della censura sub.specie del vizio di violazione di nonna di diritto sostanziale, non essendo stata affrontata la questione dal giudice tributario d’appello, la cui decisione avrebbe dovuto pertanto essere censurata attraverso la deduzione del vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass. sez. 6 – L. 12 gennaio 2016, n. 329, Rv. 638341 – 01; Cass. sez. 5, 18 maggio 2012, n. 7871, Rv. 622908 – 01), avuto riguardo al carattere improprio del ritenuto assorbimento, avendo in realtà la CIR deciso direttamente in punto di fondatezza della pretesa impositiva del Comune di Ortona in ragione del criterio della ragione più liquida.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre rimb. forf., ed oneri fiscali e previdenziali di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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