Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22674 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/11/2016), n.22674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19176/2015 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 25,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA TELESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CONSUELO FEROCI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG di TERAMO;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 109/2015 del GIUDICE DI PACE di TERAMO,

depositata l’11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Gabriella Telesca (delega verbale avvocato Consuelo

Feroci) che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Teramo ha respinto il ricorso proposto dal sig. H.S., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, il (OMISSIS), in occasione di un controllo, e notificato in pari data.

Il giudice ha osservato che la mancata concessione all’espulso di un termine per la partenza volontaria era supportata da idonei riscontri del pericolo di fuga; che il ricorrente aveva dichiarato di avere fatto ingresso in Italia il (OMISSIS), per cui vi si era trattenuto indebitamente, in violazione della L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1, comma 3; che non aveva esibito il passaporto in originale alla polizia, nonostante gliene fosse stata data la possibilità.

Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L’autorità intimata non ha svolto difese.

2. – Va preliminarmente rilevato che non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta al Prefetto di Teramo. Ove l’omissione persista il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008).

3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella deduzione difensiva, dimostrata mediante allegazione di copia del passaporto, che sul tale documento erano apposti timbri attestanti l’ingresso del ricorrente in (OMISSIS) in data (OMISSIS) e l’uscita dalla città di (OMISSIS) in data (OMISSIS), ossia appena sci giorni prima del controllo cui il ricorrente era stato sottoposto il (OMISSIS): a quest’ultima data, dunque, non era ancora scaduto il termine di 8 giorni concesso agli stranieri extracomunitari, che – come il ricorrente, entrato in Italia transitando dalla Grecia – facciano ingresso nel nostro paese provenendo da altri paesi aderenti all’Accordo di Shengen.

3.1. – Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non deduce di avere allegato, e tantomeno provato, davanti al Giudice di pace, la sua provenienza dalla Grecia; conseguentemente anche la diversa data del suo ingresso nel territorio nazionale non è decisiva, considerato che soltanto per il caso di ingresso da un paese aderente all’accordo di Shengen il D.M. 26 luglio 2007 (recante “Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla L. 28 maggio 2007, n. 68”) prevede il termine di otto giorni invocato dal ricorrente, mentre per il caso di ingresso diretto in Italia lo straniero ha il dovere di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo ingresso nel territorio dello stato presentandosi ai valichi di frontiera (art. 1 D.M. cit.).

4. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce: a) il carattere discrezionale – non già vincolato, come sostenuto dal Giudice di pace – dell’espulsione disposta dal prefetto ai sensi del cit. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, in analogia con l’espulsione che “può” essere disposta dal ministro dell’interno ai sensi del medesimo articolo; onde il provvedimento prefettizio avrebbe dovuto essere motivato anche sulle ragioni per cui si era ritenuto di far prevalere l’interesse pubblico all’espulsione su quello contrario dell’espulso; b) l’inadeguatezza dell’istruttoria amministrativa sul pericolo di fuga di quest’ultimo.

4.1. – La censura sub a) è infondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea invece il carattere vincolato dell’espulsione disposta dal prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, a differenza di quella disposta dal ministro ai sensi del comma 1, per la quale soltanto, peraltro, viene usato il verbo “può”.

La censura sub b) è inammissibile perchè è rivolta direttamente al provvedimento prefettizio, e non al provvedimento del giudice oggetto del ricorso per cassazione.

5. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 97 Cost., si deduce la violazione dei “criteri generali del miglior contemperamento degli interessi e del minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa”, nonchè del “principio di proporzionalità”.

5.1. – Il motivo è infondato attesa la natura vincolata dell’espulsione prefettizia, come già osservato sopra”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, salvo precisare che la notifica del ricorso è stata perfezionata;

che pertanto il ricorso, pur ammissibile, va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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