Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22673 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25459/2014 proposto da:

G.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO BENINI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COSTRUZIONI EDILI LEONI CEL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1152/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.G. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1152/2013, depositata il 15/07/2013, che aveva rigettato l’appello della medesima G. contro la sentenza resa dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, il 17/02/2006.

Rimane intimata, senza svolgere attività difensive, la Società Costruzioni Edili Leoni C.E.L. s.r.l..

Il giudizio aveva avuto inizio con decreto ingiuntivo n. 363/2000 per la somma di Lire 53.425.907, oltre accessori, emesso dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, nei confronti di G.G. su domanda della Società Costruzioni Edili Leoni C.E.L. s.r.l. a titolo di corrispettivo dei lavori edili addizionali eseguiti in una villetta sita in (OMISSIS). Rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, veniva respinta anche l’impugnazione spiegata dalla G., osservandosi dalla Corte d’Appello di Bologna che dal materiale probatorio, costituito da documenti, prove orali e CTU, risultava: 1) la legittimazione passiva della G. con riferimento alla domanda di pagamento del prezzo dei lavori addizionali dalla stessa ordinati, come da lettera apparentemente datata 3 maggio 1997, il cui contenuto era stato confermato dai testi assunti P., C. e Ci.; 2) il riconoscimento dell’obbligo di pagamento degli stessi lavori contenuto nel medesimo documento, seppur condizionato alla rimozione dei difetti esistenti ed al completamento dei lavori; 3) che, trattandosi di lavori “addizionali”, essi non erano compresi nell’originario contratto d’appalto stipulato tra la C.E.L. s.r.l. e la Immobiliare Circe, la quale aveva venduto l’immobile a B.G. ed E., figlie della G.; 4) l’esecuzione a regola d’arte di tali lavori addizionali, verificata dal CTU; 5) l’estraneità alla presente causa della diatriba sul completamento dei lavori e sull’eliminazione di vizi, piuttosto attinente al diverso rapporto intercorrente tra la venditrice immobiliare Circe e le compratrici B.. A dire della Corte d’Appello, essendo stato in tal modo provato l’incarico dato dalla G. alla C.E.L. s.r.l. per l’esecuzione dei lavori per cui è causa, non vi era ragione per condizionarne il pagamento all’eliminazione dei vizi o al completamento delle opere inerenti la villetta acquistata da B.G. ed E., uniche legittimate a far valere tali pretese. La Corte d’appello confermava altresì l’importo del corrispettivo d’appalto portato dal decreto ingiuntivo, in quanto l’espletata CTU aveva verificato la correttezza dei lavori e calcolato il prezzo, seppur stimato in cifra leggermente inferiore a quella indicata nella fattura allegata in sede monitoria (Euro 19,482,72, invece che Euro 23.186,70), e quindi “con una differenza non significativa”. La Corte d’Appello reputava pertanto di non accogliere il gravame, visto che la non rilevante differenza tra la valutazione del perito e la fattura azionata non giustificava, a suo dire, l’accoglimento del gravame “data l’integrale soccombenza della parte in tutto il resto”. Aggiungevano i giudici dell’appello che l’opponente G. non aveva mosso contestazioni sui lavori addizionali, avendo dedotto solo vizi sull’immobile dovuti alla costruzione, di tal che neppure era da ammettere la CTU invece espletata.

2. Il primo motivo di ricorso di G.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 1411 c.c., nonchè la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta legittimazione passiva della ricorrente ed al ritenuto riconoscimento dell’obbligazione di pagamento dei lavori addizionali in relazione al documento datato “3 maggio 1997”. Si afferma nella censura che la G. non è mai stata proprietaria della villetta di (OMISSIS) su cui sono stati eseguiti i lavori addizionali dedotti nella domanda monitoria, essendo tale immobile, piuttosto, di proprietà delle sue figlie B.G. ed E. dal 26 giugno 1996, e quindi da epoca anteriore a quella della fattura prodotta a sostegno del decreto ingiuntivo. Si nega poi che nella raccomandata del 3 maggio (rectius, 3 giugno) 1997 vi fosse alcuna ammissione di pagamento o accettazione di esecuzione dei lavori, essendo il tutto subordinato alla produzione del sottodettaglio per verificare l’esattezza del conteggio dei lavori addizionali del 7 maggio 1997.

Il secondo motivo di ricorso deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa le risultanze della CTU che hanno stabilito un importo inferiore rispetto al decreto ingiuntivo e circa la riconducibilità dei lavori oggetto della fattura di cui al decreto ingiuntivo ai lavori commissionati dalla ricorrente. Si afferma che i lavori addizionali erano stati concordati dalla Immobiliare Circe con la C.E.L. s.r.l., si richiamano le deposizioni dei testimoni per sollecitarne una differente valutazione probatoria, e si contesta l’attendibilità della documentazione esaminata dal CTU.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omessa, carente e insufficiente motivazione circa la valutazione di vizi e difetti presenti nei lavori eseguiti dalla C.E.L. s.r.l..

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omessa, carente e insufficiente motivazione circa la valutazione della condanna della C.E.L. s.r.l. alla eliminazione dei vizi ed al risarcimento del danno a favore della ricorrente G..

3. I quattro motivi di ricorso risultano connessi e possono perciò essere esaminati congiuntamente, rivelandosi in parte inammissibili, e comunque infondati.

Tutte le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività, specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza della Corte d’Appello di Bologna. In particolare, i primi tre motivi, i quali intendono dolersi dell’omessa od erronea valutazione di documenti da parte della Corte di merito, si sottraggono all’onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di indicarne specificamente il contenuto, trascrivendoli o riassumendoli in modo analitico nel ricorso.

Sono comunque inammissibili, innanzitutto, tutte le censure di omessa, carente, contraddittoria o insufficiente motivazione, che vengono riferite al parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (formulazione applicabile nella specie ratione temporis), contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le considerazioni svolte in tutti e quattro i motivi del ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). La Corte d’appello di Bologna, nell’esercizio dell’apprezzamento di fatto delle difese e delle risultanze probatorie, che costituisce prerogativa del giudice di merito, ha accertato la legittimazione passiva della G. con riferimento alla domanda di pagamento del prezzo dei lavori addizionali dalla stessa ordinati, in base alla lettera del 3 maggio 1997, nonchè alle deposizioni dei testi P., C. e Ci.. La sentenza impugnata ha altresì apprezzato questo documento come contenente un riconoscimento del debito di pagamento degli stessi lavori. La Corte di merito ha poi negato ogni collegamento funzionale tra il contratto di appalto stipulato tra la G. e la C.E.L. s.r.l., e i precedenti contratti intercorsi tra la C.E.L. s.r.I., la Immobiliare Circe e B.G. ed E., per cui ha escluso ogni ripercussione delle vicende di quei contratti su quello oggetto di giudizio, pervenendo alla conclusione che il pagamento dovuto da G.G. non potesse essere condizionato alla completa e corretta esecuzione di quegli altri rapporti negoziali. La sentenza impugnata ha inoltre smentito l’esistenza di imperfezioni dei lavori addizionali, sulla scorta dell’espletata CTU, ed ha concluso che l’opponente G. non aveva, in realtà, mosso contestazioni sull’esecuzione dei lavori addizionali oggetto della fattura allegata col ricorso monitorio, ma solo dedotto vizi relativi alla costruzione dell’immobile, sicchè non aveva alcun rilievo la rideterminazione del prezzo dei lavori addizionali operata dal CTU.

Secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d’appalto privato non richiede la forma scritta nè ad substantiam, nè ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicchè, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. L’appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere, comunque, di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Ciò la C.E.L. s.r.l. ha fatto, dimostrando, con i documenti e le prove testimoniali, di aver ricevuto direttamente da G.G. l’incarico per il compimento delle opere edili azionate in questo giudizio. Non riveste alcuna decisività la constatazione che la villetta di (OMISSIS) non sia mai stata di proprietà di G.G., non occorrendo essere proprietario di un immobile per essere committente di lavori d’appalto inerenti lo stesso bene. Questa Corte ha già chiarito che, ove l’appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell’esecuzione di lavori in un immobile, convenga in causa chi assume essere il proprietario del medesimo, e poi, una volta acclarato che il bene sia di proprietà di terzi, deduca che le opere sono state effettuate a seguito di personali disposizioni impartite dal convenuto e di intese con costui direttamente concluse, l’accertamento preliminare ed assorbente da compiere è quello se il convenuto abbia effettivamente contratto un’obbligazione diretta e personale con l’attore per i lavori in questione (Cass. Sez. 3, 24/03/1972, n. 915; Cass. Sez. 2, 30/01/2017, n. 2303).

Nel contratto di appalto, la qualità di committente spetta a chi dia incarico ad un imprenditore per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il quale resta obbligato al pagamento del corrispettivo, e ciò va accertato sulla base di indagine di fatto che, in quanto tale, rimane devoluta al giudice di merito. Del pari, la ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, è ravvisabile alla stregua di un’indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione del debitore (quale, nella specie, quella contenuta nella lettera del 3 maggio 1997), che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, è vero che, in materia di corrispettivo dovuto per l’appalto privato, laddove il committente contesti l’entità del dovuto, la fattura emessa dall’appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione. Laddove, però, l’esecuzione dei lavori appaltati non risulti contestata dal committente (sulla base di accertamento cui può procedere anche il giudice dell’appello, ove nuovamente investito della verifica dell’esecuzione dell’appalto con specifico motivo di impugnazione), il giudice deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio al riguardo. Ciò è quanto fatto dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale ha evidenziato come l’opponente G. non aveva mosso contestazioni circa l’entità e il prezzo di esecuzione dei lavori addizionali oggetto della fattura allegata col ricorso monitorio, ma solo dedotto vizi relativi alla preesistente costruzione dell’immobile (ricadenti, però, nei distinti rapporti contrattuali coinvolgenti B.G. ed E.), sicchè non doveva tenersi in alcun conto la rideterminazione del prezzo dei lavori addizionali operata dal CTU. A fronte di tale motivazione, la ricorrente omette di indicare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti o le difese recanti i passaggi argomentativi che smentiscano detta ravvisata condotta processuale di non contestazione.

Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata Società Costruzioni Edili Leoni C.E.L. s.r.l. non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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