Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22673 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 11/09/2019), n.22673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28120-2015 proposto da:

COMUNE DELL’AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREMITI 10,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA NAPOLETANA DELLA COMPAGNIA DI GESU’;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 354/2015 della COMM. TRIB. REG. di

L’AQUILA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale de l’Aquila la Provincia napoletana della Compagnia di Gesù impugnava un avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune de L’Aquila per il mancato pagamento dell’imposta ICI, in relazione all’anno 2008, riguardante taluni edifici di rilievo storico-artistico sottoposti a vincolo situati nel territorio di detto Comune.

Deduceva il ricorrente di aver diritto all’esenzione ICI a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), in particolare con riferimento all’immobile sito in via (OMISSIS), in quanto destinato alla residenza ed alla formazione dei padri nonchè luogo di culto e formazione; in via subordinata invocava comunque la riduzione dell’imposta perchè l’immobile, oltre ad essere esente, era soggetto a vincolo monumentale.

Resisteva il Comune de L’Aquila contestando le avverse pretese.

2. Con sentenza n. 272/2/14 la Commissione tributaria provinciale de L’Aquila respingeva la domanda principale, ritenendo non dimostrata sia la qualità di “ente non commerciale” dell’Istituto richiedente, sia la stessa natura “non commerciale” della destinazione dell’immobile, ed accoglieva invece la domanda subordinata, compensando tra le parti le spese processuali.

3. Avverso tale provvedimento proponeva appello l’Ente ecclesiastico ribadendo, tra l’altro, il diritto all’esenzione, essendo l’immobile di via (OMISSIS) adibito a convento dei padri gesuiti.

Resisteva il Comune appellante eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per assenza di specifiche motivazioni e sostenendo, nel merito, che l’ente religiosa non avesse fornito adeguata dimostrazione circa le modalità “non commerciali” dell’attività svolta nell’immobile.

4. Con sentenza n. 354/02/2015, depositata il 13/4/2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale de L’Aquila, in accoglimento dell’appello, annullava l’avviso di accertamento in rettifica dell’ICI dovuta per l’anno 2008 relativamente all’immobile sito in (OMISSIS), e condannava il Comune appellato al pagamento delle spese del grado in favore del contribuente.

5. Avverso tale sentenza il Comune de L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Ente ecclesiastico.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d) e t) e dell’art. 2697 c.c.”.

Deduce il Comune ricorrente che il Palazzo in questione (Palazzo (OMISSIS)), contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base di documentazione che si assume inidonea a tal fine, non presenta le caratteristiche di una pertinenza della contigua Chiesa (intitolata a S. Margherita di Antiochia), essendo un edificio a sè stante, distinto fisicamente e catastalmente dall’edificio ecclesiastico e dalle pertinenze di questo (sacrestia, annesse dimore dei padri, “cappellania”), sicchè non può sussistere alcuna presunzione iuris tantum in ordine alla sua funzione di culto al fine della operatività della esenzione ICI.

Pertanto, aggiunge il ricorrente, l’eventuale rapporto pertinenziale impresso dal proprietario, qualora eccepito (come nella specie), doveva essere provato dallo stesso proprietario in base al principio generale in tema di onere della prova: nella specie, tuttavia, tale prova non sarebbe stato affatto fornita, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, e per tale motivo la sentenza impugnata risulterebbe viziata anche per violazione dell’art. 2697 c.c..

1.1. Il motivo è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili prospettati.

La sentenza impugnata, dopo aver dato atto che la questione ancora controversa tra le parti era concordemente circoscritta al solo immobile sito in via (OMISSIS), ha così motivato sul punto relativo alla destinazione pertinenziale dell’edificio in questione: “…contrariamente a quanto sbrigativamente statuito in primo grado è inequivocabile dedurre, dalla complessiva documentazione già in primo grado allegata dalla convenuta Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù ed ulteriormente integrata con la certificazione anagrafica relativa a F.D., non soltanto la qualità soggettiva non commerciale del complesso immobiliare di cui trattasi e rappresentato dal convento dei Padri Gesuiti dell’Aquila (sito proprio nell’immobile distinto al F. (OMISSIS) n. (OMISSIS) sub (OMISSIS) del catasto dell’Aquila) e dell’annessa Chiesa denominata Santa Margherita (anche siffatto carattere è stato superficialmente posto in forse del giudice adito in primo grado) ma pure il connotato oggettivo di non commercialità dell’attività ivi svolta per l’anno 2008. Le certificazioni, la graffatura tra la Chiesa Santa Margherita e le annesse dimore dei padri, sagrestia e cappellania studentesca ed universitaria, comprovano, al di là di ogni ragionevole perplessità, vuoi la destinazione della porzione destinata a chiesa denominata di Santa Margherita, vuoi la sostanziale unitarietà dei suoi spazi con quelli, immediatamente annessi, del convento, della sagrestia e della cappellania (vedi la attestazione della Sopraintendenza prodotta in primo grado e la mappa-planimetria pur essa allegata) nei quali erano a sono assolte dai Padri Gesuiti in L’Aquila le loro funzioni istituzionali finanche nel 2008 (spazi, perciò, destinati, oltre che a dimora, ai residuali compiti ecclesiastici, educativi e formativi)”.

A fronte di tale motivazione, che ha esaminato le risultanze di causa ed ha ritenuto comprovato “al di là di ogni ragionevole perplessità la destinazione a Chiesa di una porzione dell’immobile e “la sostanziale unitarietà dei suoi spazi con quelli, immediatamente annessi, del convento, della sagrestia e della cappellania”, il ricorrente non ha dedotto alcuna affermazione contenuta nella sentenza impugnata che sia riconducibile ad una erronea interpretazione e conseguente falsa applicazione della fattispecie astratta prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d) e i), lamentando in sostanza una erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla base del materiale istruttorio prodotto.

Così formulato il motivo è inammissibile in quanto, pur deducendo, apparentemente, una violazione di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (V. Cass., sez. 6-3, 474/2017, n. 8758, Rv. 643690 – 01).

Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538 – 03; Cass. sez. L, 11/1/2016, n. 195, Rv. 638425 – 01; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26110, Rv. 638171 – 01).

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c..

In proposito va ribadito il principio secondo il quale la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 (V. Cass., sez. 3, 29/5/2018, n. 13395, Rv. 649038 – 01; Cass., sez. 3, 17/6/2013, n. 15107, Rv. 626907 – 01; Cass., sez. 3, 5/9/2006, n. 19054, Rv. 592634 – 01;).

Nella specie, invero, il ricorrente non ha indicato alcuna parte della sentenza impugnata dalla quale emerga l’attribuzione dell’onere della prova circa l’esistenza dei presupposti per usufruire dell’esenzione invocata ad una parte diversa dal contribuente, nè tantomeno l’attribuzione di siffatto onere in capo al Comune de L’Aquila, ma si è limitato a censurare la valutazione della documentazione prodotta come idonea a dimostrare la destinazione all’attività di culto dell’edificio in questione.

Ciò che in concreto si censura con il motivo in esame, dunque, non è l’alterazione, da parte della CTR, del riparto degli oneri probatori siccome disciplinato dall’art. 2697 c.c., ma l’aver ritenuto assolti tali oneri alla luce delle complessive risultanze istruttorie. Di qui l’inammissibilità del motivo in applicazione del principio sopra richiamato.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione insufficiente ed illogica”.

Nell’illustrazione del motivo si lamenta la mancanza nella sentenza impugnata di una “approfondita disamina logica e giuridica che consenta ogni controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento seguito dalla GR”, deducendo in particolare che i giudici di secondo grado sarebbero pervenuti all’accertamento delle condizioni di esenzione “sulla scorta di uno scheletrico corredo documentale”, e si conclude con la denuncia di una “assoluta insufficienza della motivazione, che appare del tutto inidonea a dar conto del processo logico-giuridico seguito dalla CTR per desumere da dati neutri (il riconoscimento della personalità giuridica, la sussistenza del vincolo monumentale, l’inserimento dell’edificio sulla mappa catastale, l’esistenza di una vicina chiesa, la residenza in loco di certo F.D.) gli elementi atti a dimostrare che nell’edificio Palazzo (OMISSIS) si svolgessero, in forma non commerciale, i residuali compiti ecclesiastici, educativi e formativi dell’Ente proprietario”.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile, perchè non tiene conto che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l’odierno ricorso, depositata il 13 aprile 2015 -, il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 e Cass. 12/10/2017, n. 23940).

Nella specie non ricorre alcuna di tali gravi anomalie, nè del resto è stata denunciata dal ricorrente, essendo il motivo imperniato sulla mera insufficienza della motivazione e sulla non condivisibilità del ragionamento seguito dal giudice nella valutazione delle prove, questioni che sono entrambe inammissibili ove trovi applicazione, come nella specie, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (V. Cass., sez. 6-5, 15/5/2018, n. 11863, Rv. 648686 – 01).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimb. forf., ed oneri fiscali e previdenziali di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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