Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22673 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/11/2016), n.22673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2319/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona della legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO GUZZON,
giusta procura in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
SINA CARRI SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROBERTO CASUCCI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
D.S., S.S., Z.S.,
B.F., N.L., G.S., L.G., C.L.,
M.M., R.L., FALL (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO;
– intimati –
avverso la sentenza del 2/07/2014 n. 375/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“Il ricorso per cassazione, presentato per la notifica il 14 gennaio 2015 ed avente ad oggetto sentenza della Corte d’appello di Trieste pubblicata il 15 luglio 2014, di rigetto del reclamo ai sensi della L. Fall., art. 18, proposto dalla società fallita e attuale ricorrente (OMISSIS) s.r.l., è improcedibile a causa della omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 9005/2009), come eccepito dalla controricorrente, la quale ha prodotto prova della notificazione della sentenza eseguita a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria del giudice a quo il predetto 15 luglio”;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016