Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22673 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/11/2016), n.22673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2319/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona della legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO GUZZON,

giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

SINA CARRI SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO CASUCCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

D.S., S.S., Z.S.,

B.F., N.L., G.S., L.G., C.L.,

M.M., R.L., FALL (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza del 2/07/2014 n. 375/2014 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“Il ricorso per cassazione, presentato per la notifica il 14 gennaio 2015 ed avente ad oggetto sentenza della Corte d’appello di Trieste pubblicata il 15 luglio 2014, di rigetto del reclamo ai sensi della L. Fall., art. 18, proposto dalla società fallita e attuale ricorrente (OMISSIS) s.r.l., è improcedibile a causa della omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 9005/2009), come eccepito dalla controricorrente, la quale ha prodotto prova della notificazione della sentenza eseguita a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria del giudice a quo il predetto 15 luglio”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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