Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22672 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22672

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28694/2014 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO BENETTI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO

MASSIGNANI, LUCA MASSIGNANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 970/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’ingegnere Z.F. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 970/2014, depositata il 16/04/2014, che ne aveva parzialmente accolto l’appello contro la sentenza resa il 29/09/2009 dal Tribunale di Vicenza.

Resiste con controricorso B.G..

La causa aveva avuto inizio con domanda del 24/02/1997 formulata da B.G., committente dei lavori di costruzione di un edificio ad uso abitativo in (OMISSIS), nei confronti di Ba.Ca., titolare di un’impresa edile ed appaltatore delle relative opere, nonchè di Z.F., progettista e direttore dei lavori. B.G. chiedeva ad entrambi i convenuti il risarcimento dei danni subiti per i gravi difetti dell’edificio, essendo stato accertato nel giugno 1993 (quando i lavori erano iniziati nel luglio 1992) che il pavimento del piano interrato non risultava orizzontale. Il Tribunale di Vicenza, preso atto dell’intervenuta transazione tra il B. e il Ba., e dichiarata la conseguente estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra queste parti, recepiva le risultanze della CTU, così accertando la prevalente responsabilità del progettista Z., stimando quella concorrente dell’appaltatore nella misura del 10%, e condannando Z.F. a risarcire all’attore la somma di Euro 202.783,70.

Sull’appello di Z.F., il quale deduceva, tra l’altro, che il riporto di terreno compiuto dall’appaltatore Ba. dovesse avere un’efficacia causale dei danni pari alle negligenze lui addebitate quale progettista, nel contraddittorio con B.G., la Corte di Venezia confermava la piena adesione alle conclusioni peritali, pur sottraendo all’importo risarcitorio determinato dal Tribunale le spese per la palificazione e per le indagini geognostiche, in modo da pervenire ad una condanna finale dello Z. pari ad Euro 140.075,33. La Corte d’Appello, in particolare, evidenziava come fosse stato accertato che il pavimento del piano terra dell’edificio di (OMISSIS) risultasse più basso di cm. 31,5, ciò per effetto della conformazione e della consistenza del terreno, dati non esaminati con apposite indagini geotecniche dal progettista, e che, se tempestivamente rilevati, avrebbero orientato in modo corretto la progettazione strutturale ed impedito i cedimenti. La sentenza della Corte di Venezia richiama una frase della CTU secondo la quale il progettista avrebbe elaborato un “edificio sospeso per aria”. La pronuncia d’appello aggiungeva poi che la solidarietà nel debito risarcitorio con l’appaltatore era venuta meno per effetto della transazione intervenuta il 17 gennaio 2000 tra il committente B.G. e l’appaltatore Ba.Ca., il quale aveva versato “a saldo e stralcio della quota parte del debito da risarcimento danni che fosse a suo carico” la somma di Lire 70.000.000, cifra da detrarre alla condanna posta a carico del condebitore Z. a norma dell’art. 1304 c.c.. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1304 c.c., la Corte di Venezia ha affermato altresì che “non rileva” la discussione dell’appellante sull’efficienza causale dell’ “improvvido riporto di terreno deciso in autonomia dell’appaltatore”.

Z.F. ha depositato in data 14 giugno 2017 memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, mentre è tardiva (avuto riguardo al termine di non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio ivi previsto), e non può perciò prendersi in considerazione, la memoria depositata da B.G. il 21 giugno 2017.

Il primo motivo di ricorso di Z.F. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., sostenendo che, contrariamente a quanto fatto dalla Corte d’Appello di Venezia, dal totale del danno complessivo accertato debba detrarsi la quota del condebitore che ha transatto, pari al 50% del danno medesimo, e non la sola somma di Lire 70.000.000 pagata dal Ba. in forza della transazione stipulata col creditore.

Il secondo motivo di ricorso di Z.F. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,1667,1668,1669,2055 e 1304 c.c., contestando la ripartizione delle responsabilità tra lo stesso ricorrente, progettista delle opere, e Ba.Ca., titolare di un’impresa edile ed appaltatore delle relative opere. Il ricorrente evidenzia come sia pacifico, alla stregua dell’istruttoria svolta, che il fabbricato si sia inclinato a causa dell’inadeguata consistenza del terreno sottostante. In particolare, i due fattori causali del danno accertato erano il peso dell’edificio ed il riporto del terreno effettuato lungo il suo perimetro, ed a quest’ultima attività lo Z. non ha preso parte, essendo stata decisa in autonomia dall’appaltatore, nè il riporto del terreno era previsto nel progetto da lui redatto. Alla luce di ciò, appare “impensabile attribuire all’impresa Ba.Ca. il solo 10% di responsabilità dell’accaduto”.

MI due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto il secondo motivo di ricorso attiene, come appena visto, alla misura delle colpe concorrenti del progettista Z. e dell’appaltatore Ba., e dunque al riparto delle rispettive responsabilità, che è la questione oggetto della prima censura, concernente la verifica dell’applicazione dell’art. 1304 c.c., in ipotesi di transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali avente ad oggetto la sola quota del condebitore, quale, appunto, la transazione del 17 gennaio 2000 intervenuta tra il committente B.G. e l’appaltatore Ba.Ca..

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori (come nella specie, per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento del terreno dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l’indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio), i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; cfr. altresì Cass. Sez. 2, 23/07/2013, n. 17874; Cass. Sez. 3, 31/05/2006, n. 12995; Cass. Sez. 2, 23/09/1996, n. 8395).

La responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l’intero danno arrecato al committente, stabilita dall’art. 2055 c.c., comma 1, obbliga, peraltro, il giudice, quando sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all’accertamento ed all’attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all’ultimo comma dello stesso art. 2055, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale. Tuttavia, gli apprezzamenti qui svolti dalla Corte d’Appello di Venezia sulla sussistenza della colpa dei vari soggetti e del concorso di più fatti colposi nella determinazione dell’evento dannoso (nella specie, la sorpresa geologica e il riporto di terreno), nonchè sulla valutazione dell’efficienza causale di ciascuna delle colpe concorrenti, si risolvono in un giudizio di fatto immune da errori logici e di diritto, e che perciò si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

Sotto il profilo processuale, del resto, l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., tra appaltatore e progettista non genera un litisconsorzio necessario, avendo il creditore committente titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Nel caso in esame, era avvenuto che il giudice di primo grado, con la sentenza del 29/08/2009, aveva dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra B. ed il condebitore Ba., a seguito della transazione intervenuta tra di loro, mentre aveva condannato l’altro condebitore Z. al risarcimento della rispettiva quota-parte attribuitagli, pari al 90% del danno complessivo, in quanto non assorbita dalla transazione. Z.F., unico convenuto soccombente, ha poi proposto appello nei soli confronti del creditore B.G., sicchè non è stata riproposta in appello nei confronti dell’altro convenuto nel giudizio di primo grado, Carlo Ba., una domanda di regresso, ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 2. In sostanza, il Tribunale di Vicenza, dichiarando estinto per l’intervenuta transazione il giudizio tra il B. ed il Ba., aveva altresì sciolto la solidarietà passiva tra il debitore liberato e l’altro debitore Z., con l’accertamento delle reciproche quote di responsabilità in misura del 10% e del 90%. Le considerazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, in quanto attinenti al regresso fra debitori solidali ex art. 2055 c.c., comma 2, possono qui dunque rilevare al fine soltanto della considerazione ancora sub judice delle conseguenze sul residuo debito dello Z. del pagamento effettuato dal condebitore Ba. in via transattiva (cfr. Cass. Sez. 3, 11/03/1998, n. 2674).

Dunque, la Corte d’Appello di Venezia, accertata, appunto, nella misura del 90% la responsabilità del progettista Z., e stimata quella concorrente dell’appaltatore Ba. nella misura del 10%, ha sottratto all’importo totale dei danni liquidati in favore di B.G. la somma di Lire 70.000.000, in quanto cifra corrisposta a seguito di transazione pro quota dal condebitore Z..

La conclusione cui è pervenuta la Corte di merito è perciò corretta, anche se è errata l’invocazione che essa ha fatto dell’art. 1304 c.c..

Secondo consolidato orientamento, infatti, l’art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito (accordando al condebitore solidale la facoltà di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione), e non la sola quota del debitore con cui è stipulata. Se la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata (secondo quanto accertato in fatto nel caso in esame, atteso che nella transazione intervenuta del 17 gennaio 2000 Ba.Ca. dichiarava di versare l’indicato importo “a saldo e stralcio della quota parte del debito da risarcimento danni che fosse a suo carico”, con l’aggiunta che “l’ing Z…. non potrà profittare della presente transazione”), occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito (come qui avvenuto, dovendo il Ba. soltanto il 10% del debito totale), il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato, proprio come fatto dalla Corte di Venezia; nel caso in cui, invece, il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. Questa interpretazione giurisprudenziale ha anche chiarito come lo stabilire se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l’intero debito o solo la quota del debitore transigente comporti, evidentemente, un’indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 c.c. e segg.. E la Corte di Venezia ha ben spiegato le ragioni per le quali la transazione del 17 gennaio 2000 riguardasse la sola quota debitoria facente capo al Ba. (accertata nei rapporti tra i coobbligati in base alle ricordate argomentazioni di fatto) e non anche l’intero debito, ed ha conseguentemente quantificato il debito residuo gravante sullo Z. (cfr. Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23418; Cass. Sez. 1, 07/10/2015, n. 20107; Cass. Sez. U, 30/12/2011, n. 30174).

4. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente B.G. le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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