Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22672 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 11/09/2019), n.22672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4184-2014 proposto da:

GIRASOLE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AEQUA ROMA SPA;

– intimato –

sul ricorso 26624-2015 proposto da:

GIRASOLE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ACQUA ROMA SPA GIA’ ROMA ENTRATE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 782/2012 depositata il 18/12/2012 e avverso la

sentenza n. 5842/2014 depositata il 02/10/2014 della COMM. TRIB.

REG. di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con separati ricorsi proposti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la Immobiliare Cortina 92 s.r.l. (ora Girasole s.r.l.) impugnava due avvisi di accertamento per il pagamento ICI, anni 2002 e 2003, relativi ad un immobile sito in (OMISSIS), per il quale la contribuente aveva proposto, in data 4/12/2000, l’attribuzione della rendita di Euro 2.333,35 mediante procedura DOCFA. Deduceva la ricorrente, tra l’altro, che sulla base di tale rendita, divenuta definitiva non essendo stata notificata alcuna rettifica della stessa, era stata versata l’ICI.

Resisteva Roma Capitale rilevando che entro l’anno era intervenuta la rettifica del classamento proposto, con attribuzione di una rendita catastale definitiva pari ad Euro 59.619,78, notificata alla odierna ricorrente.

1.1. Con sentenza n. 111/54/11 la Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i procedimenti, respingeva i ricorsi della società contribuente stante l’avvenuta rettifica d’ufficio della rendita catastale entro il termine di un anno rispetto alla proposta.

1.2 Avverso tale provvedimento proponeva appello la Girasole s.r.l. riformulando le argomentazioni già svolte in primo grado ed insistendo in particolare sulla mancata notifica della rendita catastale rettificata.

Il Comune appellato non si costituiva.

1.3 Con sentenza n. 782/14/12, depositata il 18/12/2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale di Roma respingeva l’appello e compensava le spese processuali.

1.4. Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione (iscritto con il n. di r.g. 4184/2014) affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

2. Con ulteriore ricorso per revocazione, proposto successivamente al ricorso per cassazione rg. n. 4184/2014, la contribuente impugnava la medesima sentenza n. 782/14/12, deducendo che la CTR aveva affermato la non necessità della notifica dell’atto di rettifica sull’erroneo presupposto che l’Agenzia del Territorio aveva ritenuto congrua la rendita proposta ed aveva attribuito all’immobile la rendita dichiarata dalla società appellante.

Resisteva il Comune di Roma Capitale contestando le avverse deduzioni.

2.1. Con sentenza n. 5842/22/14, depositata il 2/10/2014 e non notificata, la CTR di Roma decideva il ricorso per revocazione annullando la sentenza impugnata, sul rilievo che la circostanza dedotta dalla contribuente effettivamente contrastava con le risultanze degli atti, dalle quali emergeva la discrepanza tra la rendita proposta e quella accertata; nel merito, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza della CTP n. 111/54/11, condividendo l’affermazione, contenuta in tale sentenza, in ordine al carattere definitivo, in quanto non ritualmente impugnato, della rendita attribuita dall’Agenzia del territorio all’immobile di proprietà della società appellante.

2.2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. di rg. 26624/2015) affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Preliminarmente i due ricorsi, quello (R.G.N. n. 4184/2014) proposto dalla ricorrente avverso la sentenza n. 782/14/12 della CTR di Roma – con cui è stato respinto l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma che ha deciso respingendo i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002 e 2003, nonchè quello (R.G.N. n. 26624/2015) proposto avverso la sentenza n. 5842/22/14, che ha dichiarato ammissibile l’impugnazione per revocazione della sentenza n. 782/14/12 e, decidendo nel merito la causa, ha respinto l’appello della contribuente, siccome risultano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, devono essere riuniti.

Trova applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui “i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente previste dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza rese in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione”. (Cass. S.U., n. 10933/1997; Cass. sez. 1, n. 25376/2006; Cass. sez. 3, n. 10534/2015).

1.1. Inoltre, sempre in via preliminare, va precisato che il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti al giudizio di revocazione della originaria sentenza di appello, svolte nel riunito ricorso (R.G.N. n. 26624/2015), comporta che il loro esame abbia la precedenza su quelle del ricorso contro la sentenza d’appello (Cass., sez. 2, n. 6878/2009; Cass., sez. 5, n. 6456/2010).

2. Sul ricorso rg. n. 26624/2015 proposto avverso la sentenza della CTR di Roma n. 5842/22/14 (pronunciata a seguito di ricorso per revocazione della sentenza della medesima CTR n. 782/14/12).

2.1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e 10. Illegittimità degli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Roma per intervenuta definitività della rendita catastale proposta dall’allora immobiliare Cortina 92 s.r.l.”.

La ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il termine di 12 mesi previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, ha natura ordinatoria e che la determinazione da parte dell’Ufficio della rendita avvenuta successivamente alla scadenza di tale termine non comporterebbe la decadenza dell’Amministrazione dal potere di esercitare la rettifica della rendita medesima, ma solo l’applicabilità “medio tempore” della rendita “proposta” dal contribuente, nonchè nella parte in cui ha affermato che la notifica del relativo avviso di accertamento è equipollente alla notifica dell’atto di rettifica della rendita.

Nella specie la rettifica della rendita catastale non era stata notificata alla contribuente entro i previsti 12 mesi dalla presentazione della procedura DOCFA, sicchè, sostiene la ricorrente, doveva ritenersi divenuta definitiva la rendita proposta, atteso che la mera attribuzione di una nuova rendita da parte dell’Ufficio non produce alcun effetto alla luce della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, a mente del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

2.2. Il motivo è infondato.

Invero, la rendita “proposta” con procedura DOCFA non acquista definitività, nè è configurabile alcuna decadenza dal potere di rettifica oltre la scadenza di 12 mesi previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1.

E’ stato infatti affermato da questa Corte che “in tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, per la “determina.zione della rendita catastale definitiva” a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell’incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva” (Cass. Se. 5, 12/05/2017, n. 11844, Rv. 644126 – 02 e, in precedenza, Cass. 6/3/2014 n. 6411).

Nella specie, pertanto, essendo intervenuta la determinazione definitiva della rendita, essa ha prodotto i suoi effetti ed è stata legittimamente posta a base della pretesa impositiva indipendentemente dalla circostanza che ciò sia avvenuto o meno nel termine di cui al D.M. n. 701 del 1994, art. 1.

Quanto alla deduzione relativa alla omessa notifica della nuova rendita attribuita dall’Ufficio, la doglianza è infondata per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, deve ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di ICI, il contribuente che si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, pone in essere un’attività collaborativa che comporta soltanto, in caso di variazione della rendita originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo nel caso in cui lo scarto ecceda la misura del 30%), ma abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita (Cass., sez. 5, n. 27576/2018).

In secondo luogo, deve comunque ritenersi equipollente alla notifica della nuova rendita la notifica del relativo avviso di accertamento, che determina la definitività della rendita attribuita ove non impugnata.

Ritiene infatti il Collegio di dare continuità al principio secondo il quale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, per la quale la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l’obbligo di impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l’autonomia tra i giudizi di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale e dell’atto impositivo emanato dall’ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, quest’ultimo diviene definitivo, non potendosi estendere l’effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, all’autonomo giudizio di impugnazione dell’atto quale attributivo della rendita catastale. (Cass., sez. 5, 03/12/2014, n. 25550, Rv. 633991 – 01).

Posto che nel caso in esame non risulta essere stata impugnata la rendita attribuita dall’Agenzia del territorio, quest’ultima è divenuta definitiva e la notifica degli avvisi di accertamento impugnati valgono anche come atti di notificazione della nuova rendita attribuita, ancorchè rettificata rispetto a quella “proposta” dalla contribuente.

A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.

3. Sul ricorso rg. n. 4184/2014 proposto avverso la sentenza della CTR di Roma n. 782/14/12.

3.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1. Illegittimità degli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Roma in quanto non preceduti dalla notifica della rendita catastale.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimi gli accertamenti anche in carenza della notifica degli avvisi delle nuove rendite, affermando che tale notifica non fosse necessaria perchè “l’Agenda del territorio ha ritenuto congrua la rendita definitiva come dichiarata dai contribuentì, con la conseguenza che l’efficacia della rendita proposta rendeva superflua una eventuale notifica della stessa, in quanto giuridicamente conosciuta dal dichiarante, il quale non può contestare la metodologia usata per procedere alla stima sulla base degli elementi da lui stesso forniti.

Lamenta la società contribuente che la CTR ha fondato tale decisione su un errato presupposto di fatto, posto che l’Agenzia del Territorio non aveva affatto confermato la rendita proposta, ma aveva proceduto ad una rettifica d’ufficio, che avrebbe pertanto dovuto essere notificata, giusta la previsione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “nullità dell’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma per omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, sul secondo motivo proposto dalla società contribuente nel proprio atto di appello e relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Roma per intervenuta definitività della rendita catastale proposta dall’allora Immobiliare Cortina 92 s.r.l.”, nonchè la violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e art. 10, non essendo stata notificata alla società alcuna variazione di rendita nel termine di 12 mesi previsto dalle disposizioni citate.

3.3. Con il terzo motivo si denuncia la “violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e art. 10”.

La ricorrente, dopo aver precisato che il motivo è proposto nella eventualità che la Corte disattenda il motivo precedente ritenendo ravvisabile nella decisione impugnata una pronuncia implicita di rigetto della dedotta illegittimità degli accertamenti per intervenuta definitività della rendita, lamenta l’erroneità di tale statuizione in quanto la norma invocata prevede la possibilità di rettifica entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazioni proposte mediante procedura DOCFA. Anche tale motivo, come il primo, si fonda sull’asserita erroneità del presupposto di fatto da cui parte la crR, ossia che l’Ufficio del territorio avrebbe confermato la rendita siccome proposta dalla contribuente.

3.4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “nullità dell’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma per omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, sul quarto motivo proposto dalla società contribuente nel proprio atto di appello e relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento per erroneità ed arbitrarietà della rendita catastale attribuita all’immobile in oggetto”. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Deduce la ricorrente che la rendita sarebbe stata rettificata attribuendo all’immobile un valore incongruo, 30 volte superiore a quello originario, come attestato da perizia di parte allegata in sede di appello e che, su tale questione, proposta con il quarto motivo di appello, la CTR non si sarebbe pronunciata.

3.5. Tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Ciò in quanto l’annullamento della sentenza d’appello n. 782/14/12 della CTR di Roma, siccome disposta, a seguito di ricorso per revocazione, con sentenza n. 5842/22/14 della medesima CTR, ha determinato la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno la pronuncia impugnata, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso proposto in questa sede per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. SU, n. 10553/2017).

4. In conclusione, il ricorso r.g. n. 26624/2015 va respinto ed il ricorso n. 4184/2014 va dichiarato inammissibile, mentre le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate, in favore dell’intimato Comune, come in dispositivo.

Poichè il ricorso n. 26624/2015 è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Il contributo unificato non è invece dovuto con riferimento al ricorso n. 4184 del 2014, atteso che la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, del presente ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. sez. 6-2, n. 13636/2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso r.g. n. 26624/2015;

– dichiara inammissibile il riunito ricorso r.g. n. 4184/2014;

– condanna la ricorrente al pagamento della spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro. 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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