Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22671 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9961/2012 proposto da:

C.R.C. CENTRO RIPARAZIONI CATERPILLAR SNC DI G.S. E C.,

rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del

ricorso dagli avvocati Dante Di Furia e Costantino Tessarolo,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Via Cola Di Rienzo 271;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento del Tribunale di Modena, depositato il 10

febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Modena, con decreto in data 28 luglio 2011, ha liquidato in favore di B.G. Euro 406 per onorario e Euro 25 per spese riguardo al supplemento di consulenza depositato il 25 luglio 2011 nella causa civile n. 9102/2008 R.G., promossa dalla Azienda Agricola S.B. nei confronti della C.R.C. Centro Riparazioni Caterpillar snc di G.S. & C.;

che avverso il decreto di liquidazione del compenso, la C.R.C. Centro Riparazioni Caterpillar snc di G.S. & C. proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e, in subordine, la riduzione della somma liquidata per l’assoluta peculiarità della fattispecie. Evidenziava, al riguardo, che l’attività svolta come supplemento non avrebbe dovuto formare oggetto di distinta liquidazione, rientrando in quella che il consulente tecnico d’ufficio (c.t.u.) avrebbe dovuto svolgere già dall’inizio e il supplemento di consulenza avrebbe dovuto essere considerato un’integrazione della consulenza, depositata senza il previo invio della relativa bozza ai consulenti di parte. Specificava infatti la società opponente che, all’udienza di conferimento dell’incarico, il giudice istruttore aveva prescritto l’invio di una bozza dell’elaborato di consulenza ai consulenti di parte, al fine di consentire loro l’eventuale formulazione di osservazioni e che il c.t.u. nella stesura dell’elaborato definitivo avrebbe dovuto tener conto di tali osservazioni. In realtà, il c.t.u. aveva depositato il proprio elaborato senza darne notizia ai difensori e ai consulenti tecnici di parte. In tal modo, egli non aveva consentito ai consulenti tecnici di parte di formulare le loro osservazioni. Su richiesta della ricorrente il giudice istruttore aveva quindi autorizzato i consulenti tecnici di parte a inviare al c.t.u. le loro osservazioni, invitando quest’ultimo a depositare un supplemento di consulenza che tenesse conto delle relative osservazioni;

che con ordinanza depositata il 10 febbraio 2012 il Tribunale di Modena ha respinto l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari;

che, con ricorso ex art. 111 Cost., la C.R.C. Centro Riparazioni Caterpillar snc di G.S. & C. ha impugnato l’ordinanza di rigetto sulla base di due motivi;

che B.G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si denuncia, cumulativamente, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e conseguente violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento agli artt. 195,112 e 113 c.p.c.). Parte ricorrente, da un lato, si duole del comportamento del consulente tecnico d’ufficio che ha ricevuto una liquidazione supplementare per un’attività svolta a seguito di una sua mancanza, avendo omesso di inviare la bozza della prima relazione ai consulenti tecnici di parte e di tener conto delle loro osservazioni in fase di stesura della redazione definitiva. Si è trattato, al riguardo, di un comportamento che ha determinato un vizio procedurale che avrebbe potuto comportare anche la dichiarazione di nullità della consulenza per violazione del diritto di difesa delle parti. Si contesta, inoltre, il ragionamento posto a fondamento del rigetto dell’opposizione, poichè il c.t.u. ha svolto un’attività che, se fosse stata effettuata nel termine prescritto, avrebbe comportato un diverso calcolo delle vacazioni;

che il motivo è fondato;

che la patologia processuale dell’attività del consulente tecnico d’ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione e il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (Cass. ord. 28 febbraio 2017, n. 5200), per cui non risulta essersi verificata nel caso di specie alcuna invalidità;

che in relazione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmènte accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione a essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica (Cass. 25 ottobre 2016, n. 21549; Cass. 2 marzo 2006, n. 4655);

che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha rispettato tali principi, ritenendo in ogni caso dovuta la liquidazione dell’onorario richiesto, nonostante si trattasse di un’attività diretta a fornire chiarimenti, a fronte delle osservazioni presentate dai consulenti di parte, rispetto a una consulenza già depositata;

che risulta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, in subordine all’accoglimento del primo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 1,5,6 e 11, Tabella A, 7^, n. 50 e Tabella B, in relazione all’ammontare delle spese liquidate in violazione dei massimi di tariffa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, dovendosi escludere la liquidazione di un ulteriore compenso per il supplemento di consulenza depositato il 25 luglio 2011, rispetto a quanto già liquidato per il deposito della relazione;

che le spese del giudizio di opposizione e di quello di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, esclude il diritto alla liquidazione per il supplemento di consulenza depositato il 25 luglio 2011. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi Euro 274,00, di cui Euro 100,00 per onorari ed Euro 174,00 per diritti, oltre accessori, e del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 455,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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