Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22670 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 11/09/2019), n.22670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9500/2017 R.G. proposto da:

HERA COMM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Francesca

Balzani e dall’avv. Michele Angelo Lupoi con domicilio eletto presso

l’avv. Gregorio Troilo in Roma, via C. Poma n. 2;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

e contro

– controricorrente –

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 2497/11/16 depositata il 10/10/2016, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o se accettata la

rinuncia l’estinzione del giudizio;

udito l’avvocato Gianmarco Rocchitta che ha chiesto dichiararsi

estinto il giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente era sottoposta a controllo dall’Ufficio doganale di Bologna, il quale accertava, quanto all’accisa dovuta sul gas naturale per l’anno 2004, la sussistenza di un debito di imposta. Ne seguiva l’emissione di avviso di pagamento per complessivi Euro 191.669,64 comprensivo di interessi ed indennità di mora.

Detto provvedimento era oggetto di ricorso; il giudizio in ordine alla legittimità di tale atto è tuttora pendente di fronte alla CTR dell’Emilia Romagna.

L’Amministrazione doganale inoltre notificava autonomo atto di contestazione delle sanzioni amministrative, qui impugnato ed oggetto del presente giudizio, per Euro 48.905,45.

Tal provvedimento era fatto oggetto, da parte della società, di definizione agevolata delle sanzioni, con pagamento di quanto dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex artt. 16 e 17.

L’Amministrazione Finanziaria, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame la definizione agevolata, notificava cartella di pagamento per Euro 38.387,40; tal atto era impugnato di fronte alla CTP di Bologna dalla società.

L’impugnazione era rigettata dal giudice di seconde cure; appellava la società alla CTR dell’Emilia Romagna; il secondo giudice dichiarava inammissibile l’appello della società.

Ricorre a questa Corte HERA COMM s.r.l. con atto affidato a sette motivi; l’Amministrazione Doganale resiste con controricorso e ha depositato memoria con allegato provvedimento di autotutela emesso dall’Ufficio con il quale si è in parte annullata la cartella impugnata a seguito di analogo parziale annullamento in autotutela dell’atto con il quale era recuperata la maggior accisa, con rideterminazione della pretesa a titolo di tributo la cui diversa quantificazione ovviamente determina una analoga a pedissequa rideterminazione anche delle sanzioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di esaminare nella sua interezza il rilievo relativo alla mancata motivazione della sentenza lamentato dalla contribuente nel giudizio di appello; il secondo giudice, in sintesi, avrebbe esaminato solo in parte il gravame postogli.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, poi, censurano complessivamente sotto diversi profili tra di loro connessi, l’aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello della contribuente in quanto l’atto di gravame non ha censurato due profili pregiudiziali della sentenza di prime cure, consistenti il primo nella statuizione di inammissibilità per mancata impugnativa dell’atto di contestazione delle sanzioni e il secondo nella analoga statuizione per mancata impugnativa della cartella per vizi propri.

Detti motivi risultano congiunti, stante la connessione logica e giuridica esistente, con il settimo motivo di ricorso; quest’ultimo enuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto la CTR che la mancata impugnazione di due punti pregiudiziali della sentenza di prime cure abbia provocato il passaggio in giudicato della sentenza della CTP, dalla quale è derivata l’inammissibilità dell’appello.

Ciò premesso, osserva la Corte che in data 16 aprile 2019 la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale con accettazione della stessa stesa in calce sottoscritta dalla controparte.

Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso.

Le spese di tutti i gradi debbono esser compensate.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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