Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22670 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 11/08/2021), n.22670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. c.c. 71592015 proposto da:

FALLIMENTO B. S.P.A., in persona del curatore p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Danilo Galletti,

danilo.galletti.ordineavvocatibopec.it e dall’avv. Cristina

Bertocchini, cristinabertocchini.ordineavvocatiroma.orq, con

domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma, viale A.

Bertoloni n. 55, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

I.BARBON S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Lorenza Mel, lorenza.mel.venezia.pecavvocati.it e

dall’avv. Lorenza Bergamo, lorenza.bergamo.ordineavvocatipadova.it,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro, in

Roma, via Tagliamento n. 5, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza Trib. Ravenna 15.10.2015, n.

6004/2015, in R.G. 490/2015.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Fallimento B. s.p.a. (FALLIMENTO) impugna l’ordinanza (in realtà, decreto) Trib. Ravenna 15.10.2015, n. 6004/2015, in R.G. 490/2015 che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo di quella procedura, ammetteva in prededuzione, come chiesto dall’opponente I.BARBON S.R.L. (BARBON), e per quanto qui d’interesse, anche il credito di Euro 237.503,54, sul totale, già ammesso dal giudice delegato, di Euro 280.561,96 in un primo tempo riconosciuto per l’intero ma al solo rango chirografario;

2. il tribunale ha premesso che: a) il credito era stato vantato da BARBON per spedizione e trasporto, secondo prestazioni rese (quanto a Euro 237.503,54) nel periodo settembre-dicembre 2013, cioè durante il concordato preventivo della debitrice (iniziato il 5.10.2012), mentre il credito per il residuo di Euro 43.058,42 riguardava attività precedenti alla richiesta di concordato con continuità aziendale; b) l’incarico affidato in subappalto a Barbon s’inseriva nella più ampia commessa acquisita dalla società B. con il contratto del 30.4.2012 con JGC Corporation e si riferiva a viaggi in (OMISSIS), essenziali per la commessa stessa; c) la successiva modifica del piano di concordato, in senso liquidatorio, non appariva comunicata a Barbon né iscritta al registro delle imprese;

3. il tribunale ha ritenuto sussistere i requisiti di occasionalità e funzionalità della prededuzione in quanto: a) la natura della prestazione svolta evidenziava ex ante l’utilità della correlativa spesa per la massa dei creditori, trattandosi di credito sorto in occasione del concordato preventivo della B. e realizzativo della commessa in precedenza assunta con JGC, tale pertanto da non richiedere, in quanto atto di ordinaria amministrazione, alcuna autorizzazione L.Fall., ex art. 186bis; b) la stessa utilità per la massa dei creditori risultava dalla progressiva contabilizzazione positiva del credito di B. verso la committente JGC, in relazione all’adempimento del contratto, come annotato dagli stessi commissari giudiziali in corso di concordato L.Fall., ex art. 172 e con riferimento al 30.6.2013; c) era irrilevante la modifica della proposta in senso liquidatorio, in quanto, sino alla dichiarazione di fallimento, il concordato si era svolto in continuità aziendale, non avendo lo stesso tribunale approvato la modifica proposta dalla debitrice;

il ricorso è su cinque motivi, cui resiste il creditore con controricorso; il fallimento ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è sollevata la violazione della L.Fall., art. 111, nonché il vizio di motivazione anche apparente, avendo erroneamente il tribunale omesso di considerare l’utilità concreta ed ex post della prestazione svolta da Barbon verso la massa dei creditori, rivelatasi inutile, per la crisi del contratto con JGC poi risolta, con altri impegni transattivi, solo dal successivo fallimento;

2. il secondo motivo, riprendendo le doglianze del primo, ancora censura il decreto per non aver apprezzato l’utilità in concreto per la massa di un atto sorto in funzione del concordato, ma non coerente con la disciplina dell’art. 161 comma 7-167 contestandosene la natura di atto di ordinaria amministrazione non conforme al piano di concordato;

3. il terzo motivo, reiterando la violazione della L.Fall., artt. 111 e 167, oltre che per il vizio di motivazione, contesta il difetto d’indagine del tribunale quanto alla natura di ordinaria amministrazione dell’atto originante il credito, posto che il piano dal luglio del 2013 era divenuto di natura liquidatoria, secondo la modifica proposta dalla debitrice, inclusiva della liquidazione diretta anche del contratto d’appalto B.-JGC, intento tempestivamente reso noto dai commissari anche a Barbon;

4. il quarto motivo, per la violazione questa volta della L.Fall., artt. 111 e 172, oltre che per vizio di motivazione, contesta che la relazione dei commissari giudiziali fosse idonea – anche per i limiti temporali di riferimento – a fondare il giudizio di utilità richiesto per la concessa prededuzione, avendo errato il tribunale altresì a non considerare che la controparte JGC aveva nel dicembre 2013 escusso bonds a garanzia del contratto d’appalto, così e piuttosto incrinando un giudizio di regolarità adempitiva da parte di B. e, con essa, la vantaggiosità per la massa dei creditori;

5. il quinto motivo deduce la violazione della L.Fall., artt. 161-175, oltre che il vizio di motivazione, avendo il tribunale trascurato che la modifica del piano in liquidatorio già implicava un immediato effetto verso la massa, a partire dagli obblighi informativi e a prescindere dalla pur non avvenuta sua omologazione, conseguendone la natura di atto di straordinaria amministrazione delle spedizioni, non autorizzate né comprese nel nuovo piano;

6. i motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili, secondo plurimi profili, ed in parte infondati; ricorda Cass. 15724/2019 che nelle procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l’esistenza e lo segue, la prededuzione – che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una graduazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili – attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale; essa invero nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione;

7. altrettanto pacifico è che l’innovazione normativa già susseguente alla prima riforma della L.Fall., art. 111 – il cui comma 2 distingue due categorie di crediti prededucibili, quella attribuita a determinati crediti da specifiche disposizioni di legge e quella applicabile in forza di criteri generali in base ai quali va riconosciuta dal giudice fallimentare ove si tratti di crediti sorti in occasione o in funzione di una delle procedure concorsuali previste dallo stesso R.D. n. 267 del 1942 – è stata costantemente intesa nel senso della alternatività, per cui i citati canoni sono autonomi, così conferendosi decisività alla formula disgiuntiva impiegata (Cass. 5098/2014, 6031/2014, 25471/2019);

8. va infine osservato, ancora con Cass. 15724/2019 che, come avvenuto nella fattispecie, la consecuzione tra procedure concorsuali essendo un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nella L.Fall., art. 69bis una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale, fa sì che si tratti di “elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell’altro che al primo sia conseguito”;

9. nella vicenda, le prestazioni di Barbon sono pacificamente intervenute in attuazione del medesimo contratto anteriore all’instaurazione della procedura concordatizia, ed ancora in corso della stessa, senza specifiche autorizzazioni degli organi concorsuali; le parallele qualificazioni dei rispettivi atti attengono ad apprezzamenti di fatto cui corrispondentemente è giunto il giudice di merito così assumendo gli stessi quali atti di ordinaria amministrazione, coerenti nel funzionamento di un più ampio contratto di fornitura di materiali stipulato come appalto con un terzo ed in essere, nell’ambito della perdurante attività d’impresa condotta dalla società, già proponente un concordato in continuità aziendale; si tratta di conclusioni la cui censura, distribuita in ciascuno dei motivi, s’infrange in primo luogo sui limiti fissati da Cass. s.u. 8053/2014, rendendo i relativi profili inammissibili;

10. circa la natura delle prestazioni acquisite da B. e costituenti titolo del credito prospettato da Barbon, proprio applicando il criterio indicato da Cass. 14713/2019 trova coerenza anche la prima qualificazione giuridica cui è giunto il tribunale, secondo il principio per cui per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo – ai sensi della L.Fall., art. 167 e art. 161, comma 7 – è necessario che siano fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare; così che la stipula ante ricorso del contratto (ed invero il pacifico credito chirografario cui per tale porzione è stata ammessa Barbon) e la sua oggettiva inerenza alla continuità aziendale nel prosieguo costituiscono di per sé elementi sufficienti per non accedere alla più drastica conseguenza, cui è pervenuto il citato indirizzo, laddove vi sia un vero e proprio deficit di informazioni, così che “l’atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione”; a questa conclusione il Collegio perviene dando continuità altresì al principio per cui nell’attività di impresa, “che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell’atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni” (Cass. 13261/2019);

11. ne consegue che divengono irrilevanti i temi sulla prospettata differenza tra concordato in continuità (dei cui atti sarebbero state parti le prestazioni iniziate con Barbon) e concordato liquidatorio (secondo la modifica nel luglio del 2013 proposta dalla debitrice), poiché la persistenza funzionale all’azienda della debitrice dei trasporti così effettuati dal terzo in (OMISSIS) (attività a sua volta interna ad una più ampia commessa con terzi, pacificamente in essere fino alla fine del concordato ed infatti risolta solo dopo la dichiarazione di fallimento, con tutele patrimoniali dirette alfine riconosciute ad altre controparti) non incide, in mancanza di qualsiasi riscontro (anche solo allegato) di depauperamento patrimoniale, sulla continuità aziendale perseguita da B. anche nello scorcio del 2013 ai fini dell’apprezzamento degli atti siccome di ordinaria sua amministrazione; la circostanza rende inammissibile ogni profilo di invocata violazione degli obblighi di autorizzazione preventiva giudiziale;

12. su tale punto, nemmeno è accoglibile la critica circa la portata della relazione dei commissari giudiziali che, ad una disamina analitica dei riferimenti temporali, si era limitata a formulare una prognosi di fruttuosità della commessa in essere con JGC, così innestando un elemento istruttorio ragionevolmente assunto dal tribunale, tra altri, quale indiziante della utilità proprio ex ante di ogni prestazione che fosse nel frattempo coordinata con il raggiungimento del medesimo successo contrattuale; ne deriva l’infondatezza anche del profilo sulla richiamata utilità in concreto ovvero ex post, quale condizione di riconoscimento della prededuzione; opera in tema, al di là degli accenti più specifici sulla prededuzione dei crediti anteriori all’instaurazione del concorso (questione estranea e qui irrilevante), il principio per cui già il più generale L.Fall., art. 111, comma 2, nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio; tant’e’ che se è vero, come detto, che “il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale” ciò che va accertato, ma “con valutazione da compiersi ex ante”, è appunto “il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione” (Cass. 24791/2016, 25589/2015); posto che tale indirizzo ha trovato applicazione per i crediti inquadrati nelle citate due clausole generali, a maggior ragione esso opera, così negando uno scrutinio di utilità ex post e necessariamente in concreto, allorché, come nella specie, il credito sorga da atti di ordinaria amministrazione che, per legge, diano luogo alla prededuzione, perché implicati quale effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 7 a fronte della mancata prova di non legalità dell’attività che li abbia originati;

13. nella decisione impugnata appare pertanto assolto anche il criterio, di concorrente attenzione selettiva, per cui affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (Cass. 18488/2018), nel significato di appartenenza che vi possono assumere, come nella specie, altresì le ordinarie prestazioni interne e presupposte; tanto più che, per esse, la sentenza ha invero ricondotto alla continuità aziendale d’ingresso nel concordato di B. l’intera attività di trasporto e spedizione eseguita dal terzo, conformemente al contratto stipulato in precedenza, senza allegazione di rimarcabili differenze rispetto alle previsioni negoziali assunte e da retribuirsi dunque, perché impagate, nel successivo fallimento, alla stregua di debiti prededucibili derivanti da atti legalmente compiuti;

il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e specifica liquidazione come meglio in dispositivo, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.000, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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