Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2267 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in Roma via Pandosia 72

presso lo studio dell’avv. Elena De Bacci, rappresentato e difeso

dall’avv. Canestrelli Roberto giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151.01.06, depositata in data 28.6.06, della

Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni

Carleo;

sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali.

Udito il P.G. in persona del dr. Umberto Apice che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 29 febbraio 2000 V.V. cessava dal rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato Spa aderendo all’offerta del datore di lavoro il quale nell’ambito di un processo di ristrutturazione aziendale, tramite i sindacati, aveva offerto ai propri dirigenti alcune somme aggiuntive al trattamento di fine rapporto al fine di incentivarne l’esodo. In seguito, deducendo che sull’indennità supplementare l’imposta avrebbe dovuto essere applicata con aliquota ridotta, il V. presentava ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale di Roma, impugnando il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef praticategli. La Commissione adita accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Agenzia lamentando che la somma aggiuntiva era stata corrisposta a titolo di integrale definizione di ogni rivendicazione connessa con il rapporto di lavoro e di rinuncia a qualsiasi azione. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l’Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima delle due doglianze, svolte dalla ricorrente, è articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 514 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe errato quando ha ritenuto che l’importo di L. 150.000.000, corrisposto al contribuente quale arrotondamento del TFR in aggiunta all’importo liquidato a titolo di incentivo e assoggettato correttamente alla disciplina agevolativa, avrebbe avuto a sua volta natura incentivante. Al contrario, tale somma sarebbe stata erogata a globale definizione di ogni eventuale rivendicazione connessa con il rapporto di lavoro e costituirebbe il corrispettivo della rinunzia a qualsiasi azione giudiziale c/o extragiudiziale. Inoltre, la CTR sarebbe incorsa – e tale rilievo concreta la successiva doglianza – nel vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo, la natura incentivante o meno della detta somma, la quale, contrariamente all’errata interpretazione datane dalla Commissione, “non ha natura incentivante, come si rileva dal contenuto del verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti, e non può quindi dare diritto allo speciale trattamento fiscale agevolato D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17, comma 4 bis”.

Quest’ultima censura, logicamente assorbente, merita attenzione. A riguardo, torna utile premettere che la somma in parola fu corrisposta al dipendente “quale arrotondamento del TFR (così definita nel processo verbale di conciliazione tra il datore di lavoro, il lavoratore e il rappresentante dei lavoratori) in aggiunta all’importo liquidato a titolo di incentivo, a globale definizione delle rivendicazioni comunque e a qualsiasi titolo connesse con il rapporto di lavoro con FS. Ed invero, nel verbale era espressamente convenuto che il dipendente “accetta l’importo transattivo novativo…anche a completa tacitazione di ogni rivendicazione connessa all’eventuale copertura di cariche sociali e/o allo svolgimento di incarichi…” e che “rinunzia a qualsiasi azione giudiziale e/o extragiudiziale ….comunque e a qualsiasi titolo connesse con il rapporto di lavoro con FS”. Ora, secondo la Commissione di merito, la somma in parola avrebbe avuto natura incentivante per il solo fatto che l’iniziativa del datore di lavoro era volta a favorire l’esodo anticipato del personale nell’ambito di un piano di ristrutturazione aziendale; la finalità era infatti – così scrivono testualmente i giudici di seconde cure – quella di assicurare la contrazione delle spese di personale attraverso l’esodo, dietro corresponsione di una ulteriore indennità.

Tutto ciò premesso, poichè la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, mette conto di rilevare come l’interpretazione della clausola, data dai giudici di seconde cure in contrasto con il dato letterale, non sia motivata in maniera adeguata, fondata com’è sulla sola rado dell’accordo nel suo complesso, senza però approfondire specificamente il profilo afferente alla lettera delle espressioni usate dalle parti e soprattutto senza considerare che anche nell’ambito di un piano di ristrutturazione aziendale, volto a favorire l’esodo anticipato dei lavoratori, potesse trovare spazio ed applicazione l’erogazione di una somma avente finalità transattiva in ordine a tutte le differenze retributive o risarcitorie derivanti dal rapporto di lavoro che andava a cessare. In accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto, assorbito il primo. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Lazio, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

Copia negli appunti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA