Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2267 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2267 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 4645/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– ricorrente –
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contro
Mereu Costanza e Mereu Massimiliano, elettivamente
domiciliati in Cagliari, Via San Benedetto n. 13,
presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Massidda, che li
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
Data pubblicazione: 03/02/2014
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– controri correnti contro
Follese Gina;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 52/05/07 della Commissione
marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Carlo Maria Pisina, per la
ricorrente;
VO».
uditol. Giovanni Massidda, per i controricorrenti.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 52/05/07, depositata il 5
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Sardegna, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione n. 22/04/05 della Commissione Tributaria
Regionale di Cagliari che aveva annullato l’avviso di
liquidazione n. 921V001011, emesso nei confronti della
venditrice Follese Gina, nonché nei confronti degli
acquirenti Mereu Costanza e Mereu Massimiliano; avviso
col quale venivano recuperate a tassazione maggiori
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Tributaria Regionale della Sardegna, depositata il 5
imposte di registro e INVIM, relativamente ad un
immobile in Capoterra, loc. Frutti d’Oro, trasferito a
mezzo rogito registrato il 15 gennaio 1992; il recupero
d’imposte avveniva sulla base del maggior valore
imponibile di lire 281.967.000, rispetto a quello
dichiarato di lire 80.000.000; e, ciò, a seguito di
aprile 1986, n. 131; “valutazione automatica”
richiesta, invero, dai contribuenti, a’ sensi dell’art.
12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. con modif. in 1. 13
maggio 1988, n. 154.
La CTR, pur dando atto che l’Ufficio, a seguito della
richiesta dei contribuenti di avvalersi della
“valutazione automatica”, aveva proceduto correttamente
ad emettere simpliciter l’avviso di liquidazione, senza
cioè dover rettificare il valore dei terreni; con ciò,
altresì, usufruendo del più lungo termine di notifica
dell’avviso di cui all’art. 76, comma 2, lett. a),
d.p.r. n. 131 cit.; tuttavia, “nel merito”, statuiva
che la “pretesa fiscale non appariva fondata”, perché,
al momento del rogito, l’immobile oggetto di lite
“risultava già accatastato con attribuzione di
rendita”; cosicché, concludeva la CTR, l’Ufficio non
avrebbe potuto procedere a “valutazione automatica”
ex
art. 12 d.l. n. 70 del 1988, che appunto presuppone
l’assenza di rendita, sulla scorta di una rendita
successivamente attribuita in luogo di quella esistente
al momento della registrazione del rogito.
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“valutazione automatica” ex art. 52, comma 4, d.p.r. 26
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti Mereu Costanza e Mereu Massimiliano,
resistevano con controricorso.
La contribuente Follese Gina non si costituiva.
Diritto
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione
dell’art. 12 1. 154/88”, per aver la CTR ritenuto che
l’Ufficio non potesse procedere a tassare l’atto per
“valutazione automatica”; secondo l’Agenzia delle
Entrate, invece, la CTR aveva sbagliato a ritenere che,
al momento del rogito, l’immobile avesse attribuita una
rendita; questo perché, in realtà, al momento della
registrazione della compravendita, l’immobile doveva
intendersi invece come privo di rendita; e, ciò, in
quanto, nel 1986, a seguito di modificazione della
consistenza immobiliare, era stata chiesta una
variazione catastale e di rendita; richiesta alla quale
conseguiva, nel 1994, cioè successivamente al rogito,
l’attribuzione di una nuova e diversa rendita, in luogo
di quella precedente non più attuale; nuova e diversa
rendita, sulla scorta della quale legittimamente era
poi stata effettuata la “valutazione automatica”
richiesta da contribuenti a’ sensi dell’art. 52, comma
4, d.p.r. n. 131 del 1986, con istanza contenuta in
rogito a’ sensi dell’art. 12 d.l. n. 70 cit. Il quesito
era: “se ex art. 12 l. 154/88, qualora le parti abbiano
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1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
chiesto di avvalersi della norma citata, che prevede
una valutazione automatica del valore dell’immobile per
quelli che ne siano privi, possano poi i medesimi
chiederne un diverso valore, riconosciuto corretto
dalla CTR con la sentenza impugnata”.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
il quesito si presenta assolutamente astratto, cioè del
tutto svincolato dalla concreta fattispecie, ciò che
non consente di cogliere il pratico errore in cui
sarebbe caduta la CTR e la contraria diversa
regula
iuris da doversi applicare e così impedendo a questa
Corte qualsivoglia esercizio nomofilattico (Cass. sez.
III n. 11542 del 2013; Cass. sez. III n. 6549 del
2013).
2. Il secondo motivo, che censura il regolamento delle
spese processuali fatto dalla CTR, rimane evidentemente
assorbito.
3. Con riguardo alle parti costituite, le spese seguono
la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
invece, con riguardo all’intimata Follese Gina non
costituitasi, non deve farsi luogo ad alcuna decisione
sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna
l’Agenzia delle Entrate a rimborsare ai contro
ricorrenti Mereu Costanza e Mereu Massimiliano le spese
processuali, che si liquidano in e 2.000,00 a titolo di
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dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis,
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compensi, oltre ad
200,00 per esborsi ed ad accessori
di legge..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 dicembre 2013
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