Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2267 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4311/2009 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati

MAGLIONE Francesco, SALVATORE MORANA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ (RAS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2008 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE del

7/01/08, depositata il 10/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Caltagirone il 7.1.2008 e depositata il 10.1.2008 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato fondato.

Il ricorrente, con due motivi, denuncia violazioni di norme di diritto (art. 115 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2; art. 2944 c.c.) e vizi di motivazione.

I quesiti, in relazione alle violazioni lamentate, sono indicati alle pagg. 17 e 25 del ricorso.

Ai quesiti posti in relazione al primo motivo, la Corte ritiene di rispondere come segue:

Ai fini della interruzione della prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno, il ricorrente ha provato di avere inviato all’Ispettorato sinistri della Compagnia di Assicurazioni, e depositato nel giudizio di primo grado – (v. certificazione del cancelliere dell’Ufficio del giudice di pace di Caltagirone del 31.1.2003 di deposito delle lettere racc. in data 23.4.1999 e 17.4.2001 regolarmente indicate – anche nel loro contenuto – nel ricorso ed allegate negli atti del ricorrente) -, le raccomandate in data 23.4.1999 ed in data 17.4.2001.

Tale invio è idoneo a produrre gli effetti di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 ed a svolgere, quindi, efficacia interruttiva della prescrizione, in difetto di allegazione e prova – che nella specie non sussistono -, da parte dell’impresa, di essere stata nell’impossibilità di averne notizia senza colpa (v. anche Cass. 10.3.2008 n. 62849).

Le cartoline di ricevimento, attestanti la data di ricezione delle raccomandate in data 27.4.1999 ed in data 18.4.2001, non costituiscono, pertanto, – come erroneamente ritenuto dal giudice di merito – nuovi mezzi di prova, la cui produzione è inammissibile nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, avendo tali documenti carattere meramente integrativo rispetto agli altri (lettere raccomandate) ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado (Cass. 19.2.2009 n. 4080; v. anche Cass. 11.5.2006 n. 10849).

Ne consegue che, essendosi verificato l’incidente il (OMISSIS) ed essendo la prescrizione stata interrotta dagli atti del 23.4.1999 e del 17.4.2001, il diritto al risarcimento del danno, al momento della proposizione della relativa domanda, con atto di citazione del 23 e 28.1.2003, non era prescritto.

Pur essendo assorbenti le conclusioni che precedono, con riferimento al secondo motivo, relativo alla qualificazione – sempre ai fini della interruzione della prescrizione – quale riconoscimento di debito del pagamento parziale effettuato, il 18.4.2000, dalla Compagnia di assicurazione in favore dell’odierno ricorrente, deve rilevarsi che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c., ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all’applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (v. anche Cass. 7.9.2007 n. 18904; Cass. 17.8.2004 n. 16023).

Inoltre, in tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta ex lege rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all’intera posta.

In entrambi i casi la sussistenza dell’effetto estensivo scaturisce dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass. 16.11.2007 n. 23746).

Nella specie, la motivazione adottata dal giudice di merito è contraddittoria laddove, dapprima esclude che il pagamento parziale effettuato dalla compagnia di assicurazioni possa avere alcuna valenza di atto ricognitivo del proprio debito ad un eventuale ulteriore indennizzo e, successivamente ritiene che da tale pagamento può ricavarsi soltanto il riconoscimento del diritto dell’attuale ricorrente a percepire un indennizzo per il danno subito ad opera del proprio assicurato, e non anche di una maggiore entità del danno risarcibile.

Ma il diritto è unico, ed è quello al risarcimento del danno subito, e non è frazionabile nella sua entità numerica: o èè o non c’è.

In questo caso, il riconoscimento di una parte numerica equivale a riconoscimento del diritto quale ragione di credito, quale che sia, poi, la somma concretamente riconosciuta come dovuta.

Il frazionamento operato dal giudice di merito non è, pertanto, condivisibile”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Caltagirone in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Caltagirone in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA