Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22669 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/09/2017), n. 22669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29041/2012 proposto da:
O.G. (OMISSIS) (nato a (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PO 49, presso lo studio dell’Avvocato
ELIANA MARONGIU, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI FAA;
– ricorrente –
contro
BANCO DI SARDEGNA S.p.a. (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VICOLO DEL MAZZARINO 14/16, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
DESIDERI ZANARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LOREDANA BOI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 329/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine da quattro contratti di finanziamento agrario agevolato, stipulati tra O.G. e il Banco di Sardegna tra gli anni 80 e gli anni 90;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Cagliari confermò la pronuncia di primo grado che ebbe a rigettare le domande con le quali l’ O. – per quanto in questa sede rileva aveva chiesto dichiararsi non avvenuta, in ragion della scarsa importanza dell’inadempimento, la risoluzione dei detti contratti in forza della volontà manifestata dall’istituto di credito sulla base delle clausole risolutive espresse pattuite;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione O.G. sulla base di sette motivi;
– il Banco di Sardegna s.p.a. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, in quanto contenente una deduzione non formulata nel giudizio di primo grado, il primo motivo di appello col quale l’ O. aveva dedotto che le clausole risolutive espresse contenute nei contratti di mutuo, per la loro genericità, dovevano considerarsi mere clausole di stile, come tali tanquam non essent) risulta fondato, in quanto – premesso che il divieto di “jus novorum” in grado d’appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, e non anche le difese e le eccezioni in senso lato (cfr. Cass., Sez. U, n. 89 del 08/01/1997; Sez. L, n. 176 del 09/01/2002) – nella specie col primo motivo di appello l’attore ebbe a dedurre l’inefficacia delle clausole risolutive espresse per la loro genericità (per l’inefficacia della clausola risolutiva espressa redatta in termini generici, Cass., Sez. 1, n. 5990 del 12/11/1981) e, quindi, contestò la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione “di diritto” dei contratti di mutuo), contestazione che rientrava fra le mere difese, non soggette al divieto del “jus novorum” in grado d’appello;
– il motivo di appello, dunque, avrebbe dovuto essere esaminato dalla Corte territoriale e non dichiarato inammissibile;
– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari;
– le altre censure rimangono assorbite;
– il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017