Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22668 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2682-2006 proposto da:

AGROALIMENTARE F.LLI MONALDI DITTA SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio

dell’avvocato LETTIERI MARTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARROZZINI ROBERTO;

– ricorrenti –

contro

AMM. PROV. ASCOLI PICENO in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESENA 58, presso lo studio

dell’avvocato MARIANTONI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALLEVI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 697/2005 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato MANOZZIN1 Roberto, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato MARIANTONI Fabio, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi anch’egli e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo con assorbimento degli altri motivi del ricorso (accoglimento

opposizione condanna della Provincia alle spese del doppio grado.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, poi riuniti, la “Ditta Agroalimentare F.lli Monadi s.p.a.” e P.G. proposero opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione in data 19.1.04, con la quale la Provincia di Ascoli Piceno aveva loro irrogato, in solido ex art. 6, L .cit., la sanzione amministrativa di Euro 1.559, 32, per avere, in data 19.1.04, il secondo effettuato, per conto della prima, in violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1 e art. 52, comma 3 il trasporto su autoveicolo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da “pollina” (effluenti da allevamenti di pollame), senza il prescritto formulario d’identificazione. Le opposizioni, cui aveva resistito l’amministrazione intimante, vennero respinte dall’adito Tribunale di Fermo, con sentenza n. 697 del 23, 9.05, compensando le spese del giudizio e ponendo a carico degli opponenti quelle dell’espletata consulenza tecnica. Riteneva quel giudice, segnatamente e per quanto ancora rileva in questa sede, che nel caso di specie non si rendessero applicabili, al fine di escludere la natura di rifiuti delle sostanze in questione, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8 e D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38 come mod. dal D.Lgs. n. 258 del 2000, poichè, dal combinato disposto delle stesse era al suddetto fine richiesta la condizione che gli “effluenti da allevamento” fossero in concreto dotati di “caratteristiche agronomi che”, requisito che nella specie era risultato escluso dalla consulenza tecnica di ufficio, che, sulla scorta della descrizione fornita dagli agenti accertatori, riferenti del “cattivo odore, di un certo grado di umidità e della commistione di piume”, ne aveva ritenuto la non idoneità ad un pronto ed efficace impiego in campo agronomico. Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria. Ha resistito l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il riscorso deve essere accolto per l’evidente ed assorbente fondatezza del secondo motivo, nella parte in cui viene dedotta l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito posto a base della propria decisione il parere del consulente tecnico di ufficio, escludente l’utilizzabilità agronomica, quale fertilizzante, delle sostanze oggetto del trasporto in questione, senza tener conto delle articolate osservazioni al riguardo esposte dall’opponente, sulla scorta della consulenza di parte. Tali rilievi critici sono stati puntualmente riportati, in ossequio al principio della “autosufficienza”, nel mezzo d’impugnazione.

Con gli stessi venivano specificamente confutate, con il supporto in particolare di un certificato di analisi relativo alle caratteristiche fisico – chimiche della “pollina”, le conclusioni peritali di ufficio, secondo le quali tali materiali non sarebbero state idonee all’impiego, quale concime agricolo, tale da escluderne la natura di rifiuto, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8 e succ. modd..

A tal riguardo del tutto silente risulta la motivazione del giudice di merito, che senza alcun accenno alla diversa tesi dell’opponente, corredata da articolato parere del C.T.P., si è limitata, con evidente apodittica formula di stile, a considerare che le conclusioni del C.T.U “meritano di essere integralmente condivise, stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del Consulente che l’ha redatta”: motivazione palesemente apparente, che non da conto delle effettive ragioni per le quali si è ritenuto di conformarsi al parere peritale di ufficio, pur in presenza di specifiche confutazioni formulate dal consulente di parte, così disattendendo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in siffatti casi le ragioni dell’adesione al parere del C.T.U., quando siano state formulate specifiche censure da quello di parte, devono essere esplicitate (tra le altre, v. Cass. nn. 10688/08, 4707/07).

Rimanendo assorbiti i residui motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, è decisola.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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