Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22668 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27490/2012 proposto da:

F.T. ((OMISSIS)), n.q. di titolare della Ditta Individuale

VETRIOTENDALL di F.T. (p.ivas (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA ROEFARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.U. ((OMISSIS)), elettivamente, domiciliato in ROMA,

VIALE GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

CIMAGLIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4261/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla fornitura e posa in opera di vetrate, porte ed accessori, eseguite dalla ditta “Vetrotendall” di F.T. presso lo stabile di proprietà di B.U.;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse l’opposizione proposta da B.U. avverso il decreto ingiuntivo col quale gli venne intimato il pagamento, in favore del F., della somma di Euro 22.920,87 a titolo di debito residuo per il pagamento della fornitura e revocò il decreto ingiuntivo opposto;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione F.T., titolare della ditta individuale “Vetrotendall”, sulla base di quattro motivi;

– B.U. ha resistito con controricorso, col quale ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo e il secondo motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per avere la Corte di Appello erroneamente escluso che B.U. fosse parte del contratto di fornitura, omettendo di valutare le due missive indirizzate al F. dall’avv. Di Biagio in nome e nell’interesse del B.U., con le quali si sollecitava l’ultimazione dei lavori e si rappresentava che, decorso il termine fissato, si sarebbe agito in via giudiziale per il risarcimento del danno ed, altresì, per non aver considerato che la scrittura in data 27.4.2000, ritenuta dalla Corte territoriale il testo del contratto, era stata sottoscritta dal figlio del convenuto B.A., in nome proprio e non nella qualità di legale rappresentante della Motor Home s.r.l.) è inammissibile, in quanto, premesso che gli elementi documentali sopra richiamati non hanno il carattere della “decisività” idoneo ad intaccare la legittimità della decisione impugnata, i motivi si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite, profili del giudizio che sono insindacabili in sede di legittimità, non risultando la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. U, n. 5802 del 1998);

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la situazione apparenza creata da B.U. – per avere costui partecipato ai lavori, aiutato gli operai, dato le direttive, usufruito delle opere, mai contestato le richieste di pagamento inviategli con lettere raccomandate e affermato, con le lettere spedite dal suo legale, di essere titolare del rapporto contrattuale – e il rapporto contrattuale di fatto che, per effetto del “contatto sociale”, si sarebbe venuto a creare con lo stesso B.U.) è infondato, risultando irrilevanti le richiamate circostanze una volta che la Corte territoriale ha escluso l’esistenza di un rapporto di rappresentanza tra B.U. e il figlio B.A.;

– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte territoriale accolto l’appello incidentale del F. col quale si chiedeva che le spese del giudizio di primo grado fosse poste a carico del B. nella misura risultante dalla nota spese) è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi, in quanto il motivo dell’appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado (giudizio in esito al quale il F. risultò vittorioso) è rimasto assorbito nell’accoglimento dell’appello principale e nel conseguente rigetto della domanda del F., divenuto perciò soccombente (peraltro la Corte territoriale ha compensato le spese dei due gradi del giudizio);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– non può trovare accoglimento la domanda, formulata da B.U. col controricorso, di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (domanda ammissibile anche nel giudizio di cassazione entro il limite temporale del controricorso: cfr. Cass. 27 novembre 2007, n. 24645; Cass., 11 ottobre 2011, n. 20914), non ricorrendo i presupposti (sia in termini di temerarietà dei motivi, sia in termini di allegazione e prova del danno) previsti dall’art. 96 c.p.c., comma 1, per la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. 4 novembre 2005, n. 21393).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 (tremilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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