Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22668 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 11/09/2019), n.22668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27033/2016 R.G. proposto da:

Univeg Trade Benelux B.V. e Greenyard Fresh Italy s.r.l., in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e

difese dall’avv. Gregorio Leone, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone, sito in Roma, via Luigi

Lanciani, 42.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 2100/15, depositata il 22 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Univeg Trade Benelux BV e la Univeg Trade Italia s.r.l., oggi Greenyard Fresh Italy s.r.l., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 22 ottobre 2015, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica dell’accertamento avente ad oggetto il recupero di diritti doganali non versati in relazione ad operazioni di importazione di aglio;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento del regime daziario preferenziale di cui godeva la Univeg Trade Benelux B.V. (già, Bocchi Fruit Trade Benelux B.V.), in ragione e nei limiti dei titoli di importazione di cui era titolare, in quanto questi ultimi erano stati utilizzati per eludere il divieto di cessione dei diritti derivanti dagli stessi e consentire alla Univeg Trade Italia s.r.l. (già, Bocchi Import s.r.l.) di acquistare una quantità di aglio a dazio preferenziale superiore a quella che le era permesso;

– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che lo schema negoziale utilizzato dalle società configura una violazione della normativa imperativa Eurounitaria;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

– le ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso le società contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1242,1250,1730,1731 e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che difettasse la prova dell’esistenza di un contratto di commissione tra le parti, nonchè del pagamento del prezzo della vendita dell’aglio alla Univeg Trade Italia s.r.l.;

– il motivo è inammissibile, in quanto implica una rivalutazione dei fatti di causa che non è consentita in sede di legittimità e si pone in contrasto con il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto, con riferimento all’art. 3, par. 3, Regolamento CE n. 565/2002;

– il motivo è infondato;

– come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell’Unione Europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto (cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707);

– al riguardo, al fine di escludere che l’acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un’elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell’obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente e, dall’altro, di effettuare l’importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore, nonchè per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata, Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068);

– la Commissione regionale ha ritenuto sussistente la fattispecie abusiva in ragione del fatto che, per effetto dell’operazione posta in essere, la Univeg Benelux B.V. ha permesso alla Univeg Trade Italia s.r.l. l’importazione e l’acquisizione del quantitativo di merce con dazio in misura ridotta e, per tale via, di allargare la propria quota di aglio a dazio agevolato con notevole risparmio d’imposta e aggiramento del divieto di trasferimento dei diritti derivanti da titoli di importazione privilegiati, preordinato ad evitare che un unico soggetto potesse acquisire una quantità di merce molto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato;

– la Commissione regionale ha, altresì, osservato che non è stata provata l’esistenza del contratto di commissione asseritamente intervenuto tra le parti e che la strategia contrattuale utilizzata non ha una motivazione economica, ma è meramente ed artificiosamente strumentale rispetto all’obiettivo di aggirare i principi di tutela del mercato definiti dall’Unione Europea con le norme sul contingentamento e sul divieto di cessione di titoli;

– fonda tale ultima considerazione in ragione di una serie di circostanze (indicazione della Univeg Trade Italia s.r.l., nelle fatture di acquisto, quale soggetto che ha effettuato il pagamento; custodia di tali fatture presso la medesima società; mancata evidenza nella contabilità della Univeg Trade Benelux B.V. di uscite finanziarie per il pagamento della merce; certificazioni amministrative relative all’importazione richieste dalla Univeg Trade Italia s.r.l.; rivendita della merce in favore di quest’ultima subito dopo lo sdoganamento a tariffa preferenziale e senza transitare per i magazzini della Univeg Trade Benelux B.V.) rivelatrici della mancata assunzione da parte della importatrice di alcun rischio commerciale e dell’assenza di un margine di profitto per quest’ultima;

– conclude, quindi, per la ricorrenza dell’abuso del diritto;

– così statuendo, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, ponendo alla base della sua decisione in ordine alla ricorrenza della fattispecie abusiva elementi rivelatori del carattere artificioso del meccanismo posto in essere dalle contribuenti;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza, appare opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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