Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22668 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3170/2014 proposto da:

F.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CATALDI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 814/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA per delega verbale Avvocato CATALDI

ROSSANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 27 giugno 2013, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto da F.R. nei confronti di Poste Italiane Spa volto ad impugnare il licenziamento a questi intimato per superamento del periodo di comporto.

In ordine al primo motivo di appello del lavoratore, relativo alla eccepita tardività della documentazione prodotta dalle Poste concernente le assenze del F. del (OMISSIS), la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse fatto uso dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c., “per perseguire lo scopo essenziale della ricerca della verità materiale”.

Condiviso poi l’accertamento del Tribunale in ordine al fatto che il F. anche nel giorno 13 marzo 2006 (unico per il quale era sorta contestazione) – era stato in malattia, la Corte ha ritenuto, interpretando l’art. 43 del CCNL applicabile alla fattispecie, che il diritto alla conservazione del posto di lavoro venisse meno, per il comporto per sommatoria, al raggiungimento dei 730 giorni nell’arco di 48 mesi e che non fosse necessario – come invece opinato dal lavoratore – un ulteriore giorno di assenza per malattia affinchè il datore potesse legittimamente esercitare il recesso. Ancora interpretando l’art. 43 del CCNL i giudici d’appello hanno affermato che il tenore letterale della disposizione fosse chiarissimo nel senso di collocare il periodo di aspettativa al di fuori del quadriennio di osservazione ai fini del comporto per sommatoria.

Infine, al cospetto del motivo di gravame che deduceva la nullità del licenziamento perchè la società non aveva dato riscontro – se non in sede giudiziale – alla richiesta del dipendente di conoscere esattamente le giornate di assenza che avrebbero dato luogo al raggiungimento del periodo di comporto, la Corte torinese ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui il datore di lavoro non ha l’onere di indicare le singole giornate di assenza.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.R. con quattro motivi. La società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta che la Corte territoriale, anzichè rilevare l’omesso esame nella pronuncia di primo grado della decadenza eccepita dal lavoratore circa la produzione documentale della società concernente le assenze del (OMISSIS), ha ritenuto che fossero stati esercitati correttamente poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con una interpretazione non condivisibile della norma non idonea a sanare decadenze in cui la convenuta era comunque incorsa.

La cesura è infondata.

Posto che il giudice d’appello non poteva limitarsi a registrare una eventuale omessa pronuncia del primo giudice, avendo certamente il potere di entrare nel merito della questione devoluta al Collegio dell’impugnazione, quest’ultimo ha ritenuto in sostanza corretto l’esercizio di poteri officiosi in quanto i documenti acquisiti sono stati ritenuti indispensabili per accertare la verità. Tale argomentare non è censurabile in questa sede, avendo la Corte torinese fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui, pur essendo comminabile la decadenza nel processo del lavoro per i documenti non prodotti contestualmente alla costituzione in giudizio in primo grado, in materia deve comunque tenersi conto del potere istruttorio d’ufficio del giudice di cui all’art. 421 c.p.c. (e, in appello, previsto dall’art. 437 c.p.c., comma 2), onde la suddetta preclusione può essere superata nel caso in cui il giudice, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perchè rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio (cfr. Cass. n. 6188 del 2009; Cass. n. 11607 del 2010; Cass. n. 11607 del 2010; in termini, da ultimo, Cass. n. 14820 del 2015).

4.- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 e 2697 c.c., nonchè “dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 40 – poi 43 – CCNL dipendenti Poste)”. Si critica l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale alla disciplina collettiva secondo cui il diritto alla conservazione del posto di lavoro viene meno, per il comporto per sommatoria, al raggiungimento dei 730 giorni nell’arco di 48 mesi, senza che sia necessario un ulteriore giorno di assenza per malattia affinchè il datore potesse legittimamente esercitare il recesso. Si contesta altresì che il giorno 13 marzo 2006 fosse computabile quale assenza per malattia.

Con il terzo motivo si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 40 – poi 43 – CCNL dipendenti Poste)” circa l’interpretazione offerta dai giudici d’appello nel senso di collocare il periodo di aspettativa al di fuori del quadriennio di osservazione ai fini del comporto per sommatoria.

Entrambi i motivi denunciano espressamente una violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In tali casi, come le Sezioni Unite di questa Corte insegnano, l’onere di deposito sancito, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve avere ad oggetto l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010).

Tale onere è soddisfatto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013). L’onere del deposito assume una sua rilevanza autonoma – ed è distinto, perciò, dall’onere di “autosufficiente” indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi – corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – anche con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da parte della Corte di Cassazione, chiamata alla diretta interpretazione dei medesimi e non soltanto alla verifica dei canoni ermeneutici utilizzati dal giudice di merito. Nell’ambito della contrattazione di lavoro privato la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass. SS.UU. n. 21558 del 2009 e n. 23329 del 2009). All’assolvimento dell’onere, poi, la parte ricorrente può adempiere anche con il deposito del fascicolo di merito, nel quale sia stato allegato il contratto, ma deve, anche in tal caso, specificare, nella indicazione degli allegati in calce al ricorso, in quale parte di tale fascicolo, depositato in cassazione, si trovi allegato il contratto collettivo (cfr. Cass. n. 7161 del 2010), non potendosi ritenere sufficiente, pertanto, il mero richiamo operato nella trattazione dei motivi di ricorso: precisazioni, queste ultime, che valgono a definire compiutamente le modalità di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento delle parti, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, più in generale, alla più ampia garanzia dell’azione e del contraddittorio (in termini: Cass. n. 23920 del 2010).

Orbene, nella specie l’istante non ha specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del CCNL richiamato e la sede in cui tale documento era rinvenibile, essendosi limitato a dichiarare, in calce all’atto introduttivo del giudizio di legittimità, di produrre “fascicolo dei gradi precedenti del giudizio”, senza specificazione nè del deposito separato del contratto collettivo, su cui il ricorso si fonda, nè della sede in cui, all’interno del fascicolo di parte, il medesimo contratto – nell’intero testo – sia allegato, per cui i motivi in esame risultano improcedibili.

Per quanto riguarda poi la contestazione mossa dal ricorrente che il giorno 13 marzo 2006 fosse computabile quale assenza per malattia evidentemente si tratta di doglianza attinente un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti imposti dal novellato n. 5 dell’art. 360, comma 1, applicabile a sentenza d’appello depositata il 27 giugno 2013.

5.- Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, genericamente della L. n. 604 del 1966, assumendo “la pronunzia della Corte territoriale… viziata dall’errore sulla circostanza che nella lettera di licenziamento sia stato comunicato il numero delle assenze per malattia addebitate, cosa che in realtà nella lettera di licenziamento non è stata fatta”.

Il motivo, così formulato, è inammissibile perchè censura nelle forme della violazione di legge, quello che è invece una circostanza di fatto circa il contenuto della lettera di licenziamento e l’apprezzamento di essa effettuato dal giudice del merito, per di più ammettendo come pacifico l’orientamento espresso da Cass. n. 23920 del 2010 secondo cui il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo, sicchè il datore di lavoro non ha l’onere di indicare le singole giornate di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (conf. Cass. n. 11092 del 2005).

5.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 27 dicembre 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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