Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22667 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 765/2013 proposto da:

O.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato

COSTANTINO FRANCESCO BAFFA, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANGELO MARCHIANO’, DEMETRIO MARCHIANO’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1209/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/09/2012 R.G.N. 991/2004.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando con sentenza n. 1209/2012 la pronuncia di segno contrario del Tribunale di Cosenza, ha respinto la domanda di riconoscimento di rendita proposta da O.R. nei confronti dell’I.N.A.I.L. per l’infortunio sul lavoro occorsogli nel (OMISSIS) e dal quale egli aveva riportato l’amputazione di una falange di un dito della mano ed un trauma da schiacciamento ad altro dito della stessa mano;

la Corte così decideva sulla base di c.t.u. medico legale che aveva concluso nel senso che l’invalidità reliquata era pari al 9% e quindi non raggiungeva il minimo ratione temporis indennizzabile;

l’ O. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da I.N.A.I.L..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo il ricorrente adduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’apprezzare il danno reliquato in misura del 9% sulla base di un sistema di valutazione “proporzionalistico-aritmetico”, mentre, in presenza di danni concorrenti sullo stesso organo, si sarebbe dovuto applicare un sistema “obiettivo e globale”;

il motivo non può trovare accoglimento;

il ricorrente, pur criticando la c.t.u., ha trascritto nell’ambito del ricorso per cassazione soltanto le conclusioni della stessa;

la sentenza impugnata riferisce tuttavia di argomentazioni addotte dal perito d’ufficio rispetto alle valutazioni svolte, come si desume dal riferimento, contenuto nella motivazione della pronuncia, alla “corretta discussione medico-legale, che dà conto del giudizio espresso” da parte del c.t.u.;

lo stesso ricorrente fa del resto riferimento (pag. 6, secondo periodo del ricorso) ad un “esame della documentazione prodotta” ed alla “visita del periziando”, svolti dal c.t.u., senza specificarne il contenuto, salvo poi affermare che il c.t.u. non avrebbe spiegato “nè esplicitamente nè implicitamente” le ragioni della propria valutazione;

tutto ciò comporta un palese difetto di specificità del motivo, sotto il profilo dell’autosufficienza ed in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto, in tale contesto, era indispensabile che fosse più dettagliatamente riferito il contenuto concreto della relazione peritale, anche al fine di smentire con concreti argomenti l’affermazione contenuta in motivazione in ordine alla correttezza e sufficienza della “discussione” del caso;

inoltre la complessiva formulazione del motivo, incentrata sul ripetuto e generico richiamo al metodo “obiettivo e globale” (propugnato dal ricorrente) in contrapposizione e quello “proporzionalistico aritmetico” (asseritamente utilizzato dal c.t.u.), rende lo stesso scarsamente comprensibile, non essendo chiaro se si lamenti che il perito d’ufficio abbia omesso di apprezzare alcune condizioni patologiche, oppure se tali condizioni siano state considerate, ma con applicazione di un criterio sbagliato e per quali precise ragioni si affermi tale erroneità, profili tutti che identificano ulteriori carenze di specificità del ricorso; infine il ricorrente, in chiusura del motivo di cui sopra, aggiunge che la Corte distrettuale non avrebbe preso posizione rispetto al fatto che, dopo la sentenza di primo grado, l’I.N.A.I.L. di Macerata lo aveva sottoposto a visita di revisione, attestando che i postumi erano rimasti immodificati ed il grado di invalidità era invariato, mentre poi l’I.N.A.I.L. di Cosenza aveva ritenuto di provocare l’appello avverso quella stessa sentenza;

è intanto palese che, risultando l’appello proposto nell’anno 2004 e risalendo il documento dell’I.N.A.I.L. di Macerata al 2009, non si può ragionare in termini di acquiescenza rispetto alla sentenza di primo grado;

non risulta altresì che vi sia stata formale la rinuncia all’impugnazione da parte dell’I.N.P.S. e pertanto il rilievo di quegli atti dell’I.N.A.I.L. di Macerata potrebbe essere soltanto quello di una portata ricognitiva rispetto ai diritti altrui;

tuttavia, da questo punto di vista, il profilo addotto non riveste i caratteri di decisività richiesti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la conferma in sede di revisione dell’invarianza dei postumi esprime soltanto un giudizio relazionale tra una valutazione pregressa (qui resa necessitata dalla condanna dell’I.N.A.I.L. pronunciata in primo grado) ed una valutazione successiva (resa in sede di revisione), sicchè, cadendo la prima valutazione, necessariamente la seconda diviene ininfluente;

non è stato poi comunque trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti dell’I.N.A.I.L. di Macerata da cui dovrebbero trarre fondamento le ragioni dell’ O., il che, oltre a comportare un difetto di specificità rilevante ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 c.p.c., impedisce ogni migliore o diversa valutazione in suo favore di quei documenti;

il ricorso va quindi integralmente respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA