Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22667 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9424/2016 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE WALTER L’ABBATE;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/12/2015 R.G.N. 584/2013.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso al Tribunale di Catania, C.A. esponeva di essere stato dipendente della Sicilcassa; nel novembre 1993 subiva un procedimento penale per cui veniva sospeso cautelativamente dal servizio in base all’art. 112 del c.c.n.l., dal 1994 al 2007; dalla data di sospensione gli era stato corrisposto, un assegno pari al 50% della retribuzione mensile, senza mensilità aggiuntive ed incrementi contrattuali collettivi. Con sentenza n. 107/06, passata in giudicato, il ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto; chiedeva pertanto le relative differenze retributive e contributive.

Si costituiva Unicredit s.p.a. nella qualità di successore del Banco di Sicilia s.p.a. (a sua volta successore di Sicilcassa, posta in l.c.a., dal 6.9.97).

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, rigettata l’eccezione di prescrizione (che riteneva decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale) ed altre, condannando Unicredit al pagamento delle differenze retributive dal gennaio 1994 sino ad aprile 1998.

Proponeva appello Unicredit; resisteva il C..

Con sentenza depositata il 15.12.15, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame rigettando nel merito la domanda del C.. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a quattro motivi, cui resiste Unicredit con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deducendo in particolare che il giudice d’appello rigettò la domanda di differenze retributive dal 6.9.97 sino a tutto aprile 1998, periodo per il quale pure riconobbe la legittimazione del Banco di Sicilia, per una ritenuta limitazione della domanda in tal senso.

Il motivo è inammissibile in quanto l’interpretazione della domanda è compito riservato al giudice di merito e non può in ogni caso essere considerato un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, tanto più ove il ricorrente faccia riferimento, come nella specie, a pretese prove non esaminate.

2.- Con il secondo motivo il C. denuncia parimenti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al difetto di legittimazione passiva del Banco di Sicilia – Unicredit per il periodo 1994/97, evidenziando che nel giudizio di merito il ricorrente aveva usato l’espressione differenze retributive (possibili solo con Sicilcassa) in modo atecnico, intendendo piuttosto riferirsi all’assegno alimentare previsto dall’art. 112 del c.c.n.l. di categoria.

Il motivo è inammissibile, riguardando sempre una sgradita interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, nel regime di cui dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia sempre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ancora in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del Banco di Sicilia – Unicredit, stante l’esplicito riconoscimento dei contributi previdenziali in suo favore, come poteva evincersi da taluni menzionati documenti.

Anche tale motivo è inammissibile basandosi, nel regime di cui al ridetto n. 5 dell’art. 360 c.p.c., su di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, in tesi derivante da taluni documenti solo menzionati ma neppure prodotti in questa sede in contrasto con l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

4.- Col quarto motivo il C. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, comma 2, di cui solleva eventuale questione di legittimità costituzionale laddove la norma citata prevede che il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, prevalendo su norme primarie (eguaglianza, giusta retribuzione) e sull’art. 2112 c.c..

Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già osservato, con sentenza resa inter partes (Cass. n. 15317/04), che risulta coerente con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 90, la conclusione che “il cessionario (Banco di Sicilia) risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo (di Sicilcassa)”. Ne risulta, pèr quel che qui interessa, che la cessione di tutte le attività e passività della banca posta in liquidazione coatta amministrativa non comporta di per sè cessione dell’intera azienda, ben potendo gli elementi; patrimoniali attivi e passivi, ancorchè ceduti in blocco ad un unico soggetto (che acquista le attività e si accolla le passività), essere considerati in senso atomistico, in quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante.

Ne consegue che l’art. 90 cit. non; risulta affatto violato ma anzi correttamente applicato dalla Corte di merito, giusta quanto del resto stabilito nella precedente pronuncia di legittimità tra le parti (Cass. n. 15317/04, cui adde n. 24635/09, n. 9895/15, 10624/17).

La differente posizione di un istituto di credito in l.c.a. (che tra l’altro raccoglie i risparmi dei cittadini) giustifica peraltro certamente la differente disciplina di quest’ultimo il rispetto alla norma generale in tema di cessione d’azienda.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza idei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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