Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22667 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 11/09/2019), n.22667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15363/2016 R.G. proposto da:

Greenyard Fresh Italy s.r.l. e Foodinvest Italia s.p.a., in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e

difese dall’avv. Gregorio Leone, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone, sito in Roma, via Luigi

Lanciani, 42.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1310, depositata il 16 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Univeg Trade Italia s.r.l., oggi Greenyard Fresh Italy s.r.l., e la Foodinvest Italia s.p.a. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 16 giugno 2015, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica dell’accertamento avente ad oggetto il recupero di diritti doganali non versati in relazione ad operazioni di importazione di aglio;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento del regime daziario preferenziale di cui godeva la Foodinvest Italia s.p.a., in ragione e nei limiti dei titoli di importazione di cui era titolare, in quanto questi ultimi erano stati utilizzati per eludere il divieto di cessione dei diritti derivanti dagli stessi e consentire alla Univeg Trade Italia s.r.l. di acquistare una quantità di aglio a dazio preferenziale superiore a quella che le era permesso;

– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che lo schema negoziale utilizzato dalle società configura una violazione della normativa imperativa Eurounitaria;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

– le ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto, in relazione all’art. 3, par. 3, Regolamento CE n. 565/2002;

– il motivo è fondato;

– come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell’Unione Europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto (cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707);

– al riguardo, al fine di escludere che l’acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un’elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell’obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente e, dall’altro, di effettuare l’importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore, nonchè per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata, Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068);

– la Commissione regionale ha ritenuto sussistente la fattispecie abusiva in ragione del fatto che, per effetto dell’operazione posta in essere, la Foodinvest Italia s.p.a. ha permesso alla Univeg Trade Italia S.r.l. l’importazione e l’acquisizione del quantitativo di merce con dazio in misura ridotta e, per tale via, di allargare la propria quota di aglio a dazio agevolato con notevole risparmio d’imposta e aggiramento del divieto di trasferimento dei diritti derivanti da titoli di importazione privilegiati, preordinato ad evitare che un unico soggetto potesse acquisire una quantità di merce molto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato;

– così statuendo, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto omettendo di verificare la sussistenza di quegli elementi rivelatori del carattere artificioso del meccanismo posto in essere dalle contribuenti;

– all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, con cui le ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al contenuto delle due dichiarazioni dei fornitori cinesi da cui emerge che le stesse non accettavano ordini di acquisto della merce per un quantitativo inferiore ad un container ciascuno (23/25 tonnellate), fatto che aveva indotto le ricorrenti a consorziarsi nell’acquisizione del trasporto della merce onde respingere il risultato di poter riempire singoli container; – la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto, e rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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