Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22666 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22723-2006 proposto da:

RIGHI MASSIMO E C SNC, V.L., R.M., R.

C., in proprio e nella qualità di Amministratori della RIGHI

MASSIMO & C. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCULLO

3,

presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SANTI SILVIA;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA FIRENZE in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso

lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUALTIERI STEFANIA per procure speciali (Ndr: testo

originale non comprensibile) ad atto dirigenziale del 20/09/2011 n.

3554;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2431/2005 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato ADRAGNA Nicola, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato Susanna CHIABOTTO, con delega dell’Avvocato GUALTIRI

Stefania difensore del resistente che si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo,

assorbiti gli altri motivi del ricorso. Accoglimento opposizione e

condanna della Provincia alle spese del doppio grado.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M., V.L. e R.C., quali amministratori della società “Righi Massimo & C s n.c.” proposero opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione in data 28.6.04, con la quale la Provincia di Firenze aveva a ciascuno di loro irrogato la sanzione amministrativa di Euro 1.554,00, per avere, in data 8.10.02, in violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1 e art. 52, comma 3 effettuato il trasporto su autoveicolo di loro proprietà di rifiuti speciali, costituiti da letame equino, proveniente dagli ippodromi fiorentini e destinato ad un’azienda coltivatrice di funghi, senza il prescritto formulario d’identificazione.

L’opposizione, cui aveva resistito l’amministrazione intimante, venne respinta dall’adito Tribunale di Firenze, con sentenza n. 13879 del 21.6.2005, con condanna degli opponenti alle spese.

Ad avviso di quel giudice non potevano configurarsi, come sostenuto dagli opponenti, gli estremi per l’applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8 poichè “l’esclusione dell’obbligo del formulario …” sarebbe da tale norma “prevista unicamente per le materie fecali provenienti da attività agricola, sempre che siano riutilizzate nella medesima attività”, condizione nella specie insussistente, tenuto conto della citata provenienza del letame in questione. Nè avrebbe potuto comunque invocarsi, ai fini dell’esclusione dal novero dei rifiuti di tali sostanze, la definizione al riguardo introdotta, quale interpretazione autentica, dal D.L. n. 138 del 2002, art. 14 contrastando la stessa con le direttive CEE in materia, contenenti una disciplina self excuting, prevalente su quella nazionale.

Avverso tale sentenza gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione deducente tre motivi, successivamente depositando memoria illustrativa.

Ha resistito la Provincia di Firenze con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione, per erronea applicazione dell’art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, censurandosi la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della citata disposizione, escludente dal novero dei rifiuti assoggettati alla disciplina contenuta nel testo normativo, tra gli altri, i materiali fecali e le altre sostanze non pericolose utilizzate nell’attività agricola, al riguardo evidenziando come il letame equino in questione fosse in concreto destinato, quale ammendante, secondo la definizione fornita dal successivo art. 9 cit. D.Lgs. e conformemente alla L. n. 748 del 1984, ad essere impiegato come fertilizzante naturale nell’esercizio di una produzione agricola. Il motivo è infondato, poichè la formulazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, lett. c) attinente alle “carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli materia fecali ed altre sostanze non pericolose utilizzate nell’attività agricola …”, in particolare la premessa qualificazione di “rifiuti agricoli” delle citate sostanze e l’espressa esigenza, nella successiva parte della disposizione, di una riutilizzazione, non consentono di estendere la prevista esclusione, dalla disciplina generale contenuta nel testo normativo, anche a quelle sostanze che, sebbene idonee ad impiego agricolo, non siano tuttavia provenienti da attività di tale natura;tanto in considerazione della evidente ratto della disposizione, la cui finalità è quella di assicurare, nell’ambito del luogo di produzione delle particolari sostanze in questione, comunque definite “rifiuti” (sia pur agricoli), la loro eliminazione secondo procedimenti naturali e tradizionali nella pratica agraria, senza pregiudizio o pericolo per l’ambiente. Tale esigenza non può ravvisarsi nei casi in cui il luogo di produzione ed il soggetto produttore delle sostanze de quibus siano diversi da quello dello smaltimento e, soprattutto, quando l’origine delle stesse non sia costituita dall’esercizio di un’attività agricola, del tutto inconfigurabile nella specie, in cui il letame proveniva dagli ippodromi, luoghi notoriamente destinati all’esercizio alle corse dei cavalli ed alla loro temporanea custodia, in funzione delle stesse, ma non al relativo allevamento.

Esclusa ogni possibilità di applicazione analogica della norma citata, in quanto avente natura eccezionale considerata per converso la sussistenza delle opposte esigenze, sottese al precetto normativo, di tracciabilità del percorso dei rifiuti in tutto il loro ciclo, dalla produzione fino al definitivo smaltimento, non escluse nel caso in cui questo sia costituito dall’impiego, come nella specie, di un’attività di tipo agricolo, quale quella presso un’azienda micologica, deve concludersi che correttamente il giudice di merito abbia ritenuto la sussistenza dell’obbligo del formulario di accompagnamento, che ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 2 è previsto anche per la fase del trasporto, con espressa comminatoria della relativa sanzione ex art. 52, comma 3 a carico di “chiunque effettua il trasporto”.

Le considerazioni sopra esposte comportano il reiettivo assorbimento del successivo motivo: a)nella parte in cui si lamenta l’omissione di motivazione “sull’obbligo di predisporre il formulario”, considerato che l’illecito non si è concretato nella mancata predisposizione del documento, ma nel trasporto dei rifiuti eseguito senza lo stesso; b) in quella relativa alla dedotta escludibilità della qualità di “rifiuto” alla stregua della norma di “interpretazione autentica” di cui al D.L. n. 132 del 2002, art. 14 conv. in L. n. 187 del 2002, tenuto conto dell’accertata provenienza del letame da un’attività di natura non agricola, tale da rendere inconfigurabile quella identità o analogia del “ciclo produttivo”, richiesto dalla controversa disposizione citata.

Il terzo motivo, deducente l’omessa motivazione “sull’ignoranza della legge dovuta ad ignoranza inescusabile” va respinto per l’irrilevanza della lamentata omissione, attesa la chiarezza del dato normativo e la non invocabilità del l’esimente, al la luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che la esclude in tutti i casi in cui la natura dell’attività professionale svolta ne imponga la conoscenza (tra le altre, v. Cass. 20866/09, 19643706).

Non miglior sorte merita, infine, il quarto motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione in ordine al motivo di opposizione, con il quale si era dedotto che soltanto uno dei tre soci amministratori, Righi Massimo, in quanto preposto al settore tecnico, avrebbe potuto essere sanzionato, difettando la censura difetta di autosufficienza, in quanto non precisa da quali specifici elementi probatori fosse supportato il motivo di opposizione.

Il ricorso va conclusivamente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione controricorrente, in misura di complessivi Euro 1.200, 00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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