Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22666 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11816-2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIANBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

MELIADO’, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER DOMENICO

LOMBARDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA ex lege, P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, ANTONELLO

MANDARANO, PAOLA MARIA CECCOLI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7763/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’avv. F.S. ricorre contro il Comune di Milano, che resiste con controricorso, nonchè Equitalia Esatri spa, per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 7763/2015 con la quale, è stato respinto il ricorso del ricorrente avverso la sentenza n. 153/2011 del Tribunale di Milano.

La Corte di Cassazione, con la sentenza oggetto della presente impugnazione (n. 7763/2015), premesso che la controversia aveva ad oggetto una cartella esattoriale del 2005 per il pagamento di due sanzioni amministrative relative a violazione del codice della strada risalenti all’anno 2000, rilevava che entrambi i giudici di merito avevano in sostanza ritenuto che il ricorrente non aveva assolto all’onere di produrre in originale i relativi verbali di contestazione (e non già gli atti prodotti dai sistemi informatizzati), che egli non contestava gli fossero stati notificati.

In forza di ciò la Corte affermava l’infondatezza di ambedue i motivi di ricorso, in quanto essi non riuscivano a superare la -condivisa e corretta” statuizione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che fosse onere del ricorrente di depositare i verbali di contestazione ricevuti e dei quali assumeva la irregolarità, sotto diversi profili, di carattere formale, anche ai fini di verificare la tempestività dell’opposizione.

La Corte affermava dunque che la dichiarata inammissibilità per tardività dell’opposizione superasse ogni ulteriore questione relativa alla regolarità dei relativi accertamenti contenuti nei verbali ed alla richiesta di produzione dei verbali in originale da parte del Comune, produzione che solo al ricorrente incombeva.

Affermava altresì l’infondatezza dell’ulteriore pronuncia con la quale si denunciava l’omessa pronuncia, su questioni che potevano essere affrontate solo una volta superata la problematica relativa all’ammissibilità della tutela recuperatoria su atti a lui notificati, ma non prodotti.

Il ricorrente assume che la sentenza qui impugnata sarebbe viziata da un errore di carattere revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4), consistente nella avvenuta produzione del verbale di infrazione notificatogli dalla Polizia Municipale di Milano, che ad avviso dello stesso ricorrente sarebbe stata considerata come non effettuata in ben tre giudizi consecutivi configurando dunque una triplice svista.

Il motivo appare inammissibile.

Ed invero ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 27094/2011).

Orbene, nel caso di specie la questione afferente alla mancata produzione da parte dell’odierno ricorrente del verbale di infrazione in originale notificato e conseguente inammissibilità del ricorso per tardività, come risulta dalla stessa allegazione del ricorrente, è stata specificamente esaminata e decisa, non solo in ambedue i giudizi di merito, ma anche in sede di legittimità.

Su tale questione, oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione dell’odierno ricorrente, la sentenza impugnata ha espressamente pronunciato, affermando che correttamente il giudice di appello ha ritenuto che la dichiarata inammissibilità per intempestività dell’opposizione (anche ai fini di valutare la fondatezza della proroga ad opponendum) rendesse ultronea ogni ulteriore questione quanto alla regolarità o meno dei relativi accertamenti contenuti nei verbali…

Senza considerare che la mancata produzione di tali verbali notificati, che solo al ricorrente incombeva, non poteva essere superata dalla prova presuntiva, non fornita, della assenza di tali indicazioni proprio nei verbali notificati.”

La sentenza impugnata ha dunque specificamente pronunciato sulla questione controversa, relativa alla produzione dei verbali, ritenendo che la mancata produzione dei medesimi, che solo al ricorrente incombeva, avesse carattere assorbente delle ulteriori questioni, che potevano essere affrontate solo una volta superata la problematica relativa all’ammissibilità della tutela recuperatoria su atti a lui notificati ma non prodotti.

In ogni caso, considerato che la questione afferente l’ammissibilità del ricorso in opposizione era stata sollevata dal ricorrente nel ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza impugnata con l’odierno ricorso per revocazione come vizio di carenza motivazionale della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), non è in radice configurabile un errore revocatorio.

Ed invero soltanto quando si tratti di accertare eventuali vizi processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4) questa Corte di Cassazione è anche giudice del fatto e può direttamente prendere cognizione del fatto processuale cui la denuncia si riferisce, esaminando gli atti di causa, fermi restando, a carico della parte, gli oneri di specificazione, allegazione e deposito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Nel caso di specie, una tale attività cognitiva di esame diretto degli atti processuali era a questa Corte preclusa dalla natura del vizio denunciato.

Da ciò discende che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4) codice di rito con conseguente pronuncia di inammissibilità del presente ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Milano, che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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