Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22665 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30457-2006 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERTOLONI 37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DI FALCO RICCARDO, MARESCA

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA PISTOIA in persona del Presidente, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato

MOLINO CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCHI

ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1236/2005 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 10/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato MANZI Federica, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Riccardo DI FALCO, difensore del ricorrente che si

riporta;

udito l’Avvocato CECCHI difensore del resistente che ha chiesto di

riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento dei primi due

motivi con assorbimento degli altri e accoglimento dell’opposizione

con condanna della Provincia alle spese di entrambi i giudizi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verbali di accertamento del Corpo Forestale dello Stato nn. (OMISSIS) la Provincia di Pistoia emetteva a carico di G.A., nella qualità di socio e legale rappresentante della s.n.c. “Gavazzi Mauro & C”, due ordinanze – ingiunzioni del 20.1.95 per il pagamento di sanzioni amministrative, l’una per l’importo di Euro 30.992, 60, l’altra per quello di Euro 263, 60, per le rispettive violazioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1 e art. 12, comma 1 per avere effettuato trasporto di rifiuti speciali non pericolosi non accompagnati dai prescritti formulari identificativi e per avere omesso di annotare gli stessi sui registri di carico e scarico.

L’accertamento aveva, in particolare, riguardato una serie di trasporti, eseguiti nella giornata del 27.6.00, a mezzo di autocarro appartenente alla società suddetta, per conto della società Immobiliare Costetti s.r.l., di materiali edili di risulta, con recapito, deposito e riutilizzazione presso un cantiere edile di quest’ultima in tenimento di (OMISSIS). Contro le suddette ordinanze ed altre analoghe emesse nei confronti del legale rappresentante la società Costetti, P.G., furono proposte opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22 tra l’altro ed essenzialmente deducendosi, nei comuni motivi la non qualificabilità di rifiuti dei materiali oggetto del trasporto, atteso che gli stessi erano stati, senza subire alcun trattamento, non richiesto dalla relativa composizione, nè pericolo per l’ambiente, riutilizzati dalla stessa impresa produttrice, sia pur in cantiere diverso da quelli di provenienza, per la compattazione del suolo, in funzione della viabilità e della realizzazione di basamenti provvisori delle strutture mobili collocate.

Si costituiva e resisteva la Provincia suddetta a tutte le opposizioni, i cui giudizi venivano riuniti, e con sentenza del 25.11- 10.12.05 l’adito Tribunale di Pistoia dichiarava inammissibile il ricorso del P. e respingeva quello del G., condannando entrambi alle spese.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione di quest’ultimo, il giudice riteneva infondato il preliminare motivo, deducente l’indeterminatezza della contestazione, osservando che quest’ultima, riferita non L. n. 8689 del 1981, ex art. 6 alla società committente del trasporto, ma personalmente al suo legale rappresentante quale autore dell’illecito, implicava l’addebito di avere in tale qualità commesso lo stesso, disponendo l’effettuazione dei trasporti, quand’anche materialmente eseguiti da non identificato dipendente, o di non aver vigilato sulla corretta e legittima esecuzione di tale incombenza, così comunque concorrendo nella commissione dell’infrazione.

Quanto alla dedotta riutilizzazione dei materiali, che ne avrebbe escluso la qualificabilità come rifiuti il giudicante riteneva insufficienti e contrastanti gli elementi di prova, documentale ed orale, offerti dagli opponenti, tali da non consentire di ritenere, anche per la eterogenea qualità e per la quantità dei materiali rinvenuti dai verbalizzanti, che tutti gli stessi provenissero da altro cantiere, in particolare da attività demolitoria, gestito dalla stessa impresa Costetti.

Riteneva, infine, il giudice che correttamente fossero state irrogate distinte sanzioni per ciascun trasporto, integrando ciascuno una distinta condotta di illecito e, pertanto, non rendendosi applicabile l’istituto della “continuazione” ai fini della unificazione delle stesse, nè risultando valicato il limite massimo di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 10.

Contro tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione deducente quattro motivi.

Ha resistito la Provincia di Pistoia con controricorso.

Sono state depositate memorie da ambo le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione preliminare, con la quale era stata dedotta la nullità della contestazione e notificazione dell’addebito.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 5 e 6 in materia di responsabilità nell’illecito amministrativo, nonchè dell’art. 112 c.p.c., con connesse carenza e contraddittorietà di motivazione.

Con i due mezzi d’impugnazione, strettamente connessici lamenta essenzialmente che a fronte di una generica contestazione, non menzionante il titolo di responsabilità applicataci giudice di merito abbia ritenutoci sua iniziativa, di colmare la lacuna, ravvisando nella specie un concorso nella commissione dell’illecito che non era stato contestatoci riguardo incorrendo in erronea applicazione dei relativi principi e di quelli disciplinanti la solidarietà della responsabilità nell’illecito amministrativo. Le censure sono fondate.

Nella fattispecie al G. era stata contestata la violazione ed irrogata la relativa sanzione, in quanto persona fisica ritenuta autrice dell’illecito trasporto, senza tuttavia precisare sulla base di quali elementi fosse emersa tale personale responsabilità, che il giudice di merito ha poi ritenuto concorsuale con quella dell’autore materiale dei trasporti, rimasto non identificato, così ovviando di ufficio ed in violazione dell’art. 112 c.p.c., all’indeterminatezza della contestazione posta a base della pretesa sanzionatoria. Il rapporto di solidarietà in siffatti casi, nei quali la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, n. 11481/11, 24573/06, 24790/05, 3630/04) ha avuto modo di chiarire come non sia necessaria l’identificazione della persona fisica, che abbia agito per conto di uno sei soggetti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3 purchè ne sia certo il collegamento (rappresentanza o dipendenza), si instaura tra quest’ultimo ed il trasgressore, accordando la possibilità all’amministrazione di agire nei confronti dell’uno e/o dell’altro per il conseguimento della sanzione pecuniaria.

Tale rapporto non può essere confuso con quello derivante dalla natura concorsuale dell’illecito, configurabile nei casi in cui lo stesso sia il risultato di più condotte, commissive o omissive, consapevolmente convergenti alla produzione dell’evento, comportante l’assoggettamento ex art. 5, cit. L. di ciascuno degli stessi, non solidalmente, alla sanzione prevista per la violazione del precetto.

Nel caso di specie non risulta, nè viene dedotto dall’amministrazione, che il G. avesse, in qualche modo, concorso alla consumazione degli illeciti, nè tale concorso avrebbe potuto essere necessariamente presunto, in ragione della qualità di socio e legale rappresentante della s.n.c. esercente il trasporto, a guisa di automatismo sanzionatorio, in assenza di alcuna previsione normativa al riguardo, assicurando la legge alla P.A. la possibilità di realizzare la pretesa sanzionatoria con l’istituto della solidarietà di cui all’art. 6 citato.

In definitiva, soltanto se fosse stata contestata al G. di avere, nell’esercizio delle proprie incombenze, impartito specifiche direttive al dipendente addetto al trasporto oppure, nella consapevolezza di questo, omesso gli adempimenti formali previsti dal precetto legale, avrebbe potuto essere ravvisata ex art. 5 cit., una sua corresponsabilità nell’illecito.

In assenza di siffatta contestazione, non poteva il giudice ovviare alla genericità dell’addebito presumendo iuris et de iure il concorso.

La fondatezza degli esaminati motivi comporta l’assorbimento dei rimanenti, attinenti al merito della vicenda ed alla qualificazione ed alla natura dei materiali oggetto del trasporto. Conseguono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la diretta pronunzia ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p. nel merito, di accoglimento dell’opposizione.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda e della non univocità della giurisprudenza all’epoca della decisione impugnata, per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, accoglie l’opposizione, annullando l’ordinanza – ingiunzione impugnata.

Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA