Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22665 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28965-2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ZANARDI;

B.C., in qualità di erede pro quota 1/3 di

M.E., domiciliata in ROMA ex lege, P.ZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO BRUNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2677/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

M.A. propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2677/13, con la quale è stato respinto l’appello dell’odierna ricorrente e confermata integralmente la sentenza di primo grado che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra l’odierna ricorrente ed i fratelli E. e C. in relazione ai beni mobili relitti del fratello M.U., condannandola al pagamento delle spese di lite.

La Corte, premesso che la documentazione prodotta dalla banca aveva consentito l’esatta ricostruzione dell’asse ereditario ed i movimenti del conto corrente del de cuius confermava la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, condannandola altresì alla refusione di quelle di appello, rilevando che la consistenza del patrimonio del de cuius era risultata coincidente con quella esposta e documentata dall’attore M.E., già nell’atto di citazione in primo grado. Riteneva pertanto che il rifiuto dell’appellante ed odierna ricorrente di accedere in via stragiudiziale alla divisione dell’eredità doveva ritenersi pretestuoso ed inutilmente defatigatorio il comportamento processuale successivo all’acquisizione della documentazione richiesta.

M.C., in proprio e quale erede di M.E., nonchè B.C., in qualità di erede di M.E., resistono con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso M.A., denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censura il capo della sentenza impugnata che, ritenutane la soccombenza, l’ha condannata alla refusione, alle altre parti. delle spese del giudizio di divisione.

Secondo la prospettazione della ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che solo dall’estratto conto prodotto dalla banca il 25.6.04 essa ha ottenuto da Banca Intesa le copie degli assegni richiesti, lamentando di non essere mai stata messa a conoscenza della movimentazione del conto corrente intestato al de cuius, che era invece certamente noto all’altra coerede.

Lamenta dunque che la Corte territoriale abbia omesso di rilevare la condotta reticente e contraria a buona fede della coerede M.C. e quella elusiva della Banca Intesa, che alla leale collaborazione tra le parti aveva subordinato la divisione dei depositi.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), per non avere la Corte territoriale valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie ed il comportamento delle parti.

Si osserva peraltro che la Corte di Venezia ha adeguatamente preso in esame l’iter processuale, affermando, con accertamento di fatto che non risulta adeguatamente contraddetto, che l’odierna ricorrente aveva avuto piena visione dei movimenti del conto corrente del de cuius nel periodo 1.9.2001 -31.12.2003 ed avrebbe dunque ben potuto muovere eventuali contestazioni che non ha poi mosso, nè in primo grado che in appello.

Ha altresì evidenziato che la consistenza del patrimonio del de cuius è risultata del tutto coincidente con quella esposta e documentata già nell’atto di citazione in primo grado, ritenendo dunque, con valutazione di merito adeguatamente motivata, che le spese processuali fossero causalmente imputabili al comportamento dell’odierna ricorrente, caratterizzato da una resistenza non giustificata dalle caratteristiche della controversia.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di M.C., in proprio e quale erede di M.E., nonchè di B.C., in qualità di erede di M.E., che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario, in misura del 15%, ed accessori di legge, in favore di ciascuna parte.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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