Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22664 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A.M., rappresentata e difesa per procura a margine

del ricorso dall’Avvocato Pettini Andrea, elettivamente domiciliata

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

P.M., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura a margine del controricorso dagli Avvocati Pagnini Massimo e

Antonio Iacopi, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avvocato Massimo Filippo Marzi in Roma, via Giuseppe Ferrari n.

35;

– controricorrente –

e

Pa.An.Ma., rappresentata e difesa per procura a margine del

controricorso dagli Avvocati Franco Chiapparelli e Antonio Maccari,

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via

Alberico II n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1369 della Corte di appello di Firenze,

depositata il 3 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avv. Massimo Filippo Marzi

per P.M. e dall’Avv. Antonio Maccari per P.A.

M.;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M., premesso di avere acquistato nel 1990 da Pa.

L. e Pa.An.Ma. un appartamento di un edificio in (OMISSIS), posto al secondo piano con sovrastante soffitta, avente superficie pari a quella dell’unità abitativa, e che parte di quest’ultimo locale era occupata senza titolo da M.M.A., proprietaria dell’appartamento adiacente, che lo aveva acquistato, nel 1987, da A.F. G., all’epoca proprietaria di entrambi gli appartamenti, convenne dinanzi al tribunale di Prato la M. chiedendone la condanna al rilascio della porzione della soffitta indebitamente occupata.

La convenuta si difese assumendo di avere acquistato dalla A. l’appartamento con la sovrastante soffitta e che lo stato attuale di quest’ultima corrispondeva a quello esistente al momento del suo acquisto; eccepì inoltre di essere comunque divenuta proprietaria della porzione immobiliare contestata per intervenuta usucapione.

Il P., ritualmente autorizzato, chiamò in causa Pa.Lu.

e Pa.An.Ma., suoi danti causa ed eredi di A.F. G., chiedendo che, in caso di mancato accoglimento della sua domanda nei confronti della M., fossero condannati a restituirgli parte del prezzo da lui versato al momento dell’acquisto.

Espletata l’istruttoria, il giudice di primo grado respinse l’eccezione di usucapione della M. e la domanda principale del P. e, in accoglimento della sua domanda subordinata, condannò i Pa. alla restituzione di parte del prezzo di vendita.

Interposto gravame principale da parte del P. ed incidentale da parte di Pa.An.Ma., con sentenza n. 1369 del 3 ottobre 2005 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione impugnata, dichiarò che il P. era proprietario di tutta la parte di soffitta sovrastante la sua abitazione e coincidente, in proiezione, con la superficie di quest’ultima e condannò, per l’effetto, la convenuta a rilasciare immediatamente la parte della soffitta indebitamente occupata. La Corte motivò tale conclusione affermando che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in secondo grado, la soffitta in questione, al momento dell’acquisto dell’appartamento da parte della M., seppure era ripartita internamente in vani era priva del muro divisorio, che pertanto doveva presumersi fosse stato eretto in un momento successivo, sicchè doveva ritenersi che la dante causa, nel vendere insieme agli appartamenti la sovrastante soffitta, avesse inteso trasferire la porzione del locale coincidente con la superficie dell’appartamento sottostante.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 10 novembre 2005, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 9 gennaio 2006, ricorre M.A.M., affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi P.M. e P.A. M..

M.A.M. e P.M. hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso avanzato da P.M. che, essendo stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 22 febbraio 2006, risulta proposto oltre il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ., tenuto conto che la suddetta parte ha ricevuto la notifica del ricorso in data 10 gennaio 2006. Dalla rilevata inammissibilità di tale atto discende anche l’impossibilità per la Corte di tenere conto della memoria depositata dal controricorrente, fatta salva la sola facoltà del suo difensore di partecipare alla discussione orale (Cass. n. 9396 del 2006). Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 61, 191 e 194 cod. proc. civ. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere basato le proprie conclusioni sulla base di elementi di fatto acquisiti tramite la consulenza tecnica d’ufficio, in spregio della regola sull’onere della prova, che imponeva all’attore il dovere di provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa. Si aggiunge che la consulenza tecnica d’ufficio è stata disposta anche su questioni che la controparte non aveva richiesto di affrontare e che comunque, nel rispondere ai quesiti, il consulente tecnico è giunto a conclusioni personali sbagliate e frutto di semplici ipotesi e deduzioni. La Corte territoriale, inoltre, ha ignorato sia la richiesta dell’appellata di chiamare il consulente tecnico a chiarimenti, che i rilievi critici da essa svolti avverso l’elaborato peritale.

Il mezzo appare in parte inammissibile ed in parte infondato.

Infondate, in particolare, sono le censure sviluppate nella prima parte del motivo, che attengono alla violazione delle norme sull’onere della prova e sulla consulenza tecnica d’ufficio.

Con riferimento alla scelta del giudice di merito di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, questa Corte deve ribadire che la relativa determinazione ha carattere discrezionale e non è pertanto, di regola, denunziabile in sede di legittimità, essendo sufficiente a giustificarla la ritenuta necessità del giudice di procedere ad accertamenti che richiedono particolari cognizioni tecniche, che egli non è tenuto a possedere (Cass. n. 16980 del 2006; Cass. n. 11143 del 2003). Su questo tema si è anche precisato che il giudice di merito può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e che anche in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 3990 del 2006). Nel caso di specie, tenuto conto che l’incarico assegnato al consulente tecnico d’ufficio è consistito nell’accertare lo stato della soffitta antecedente al 1987, anno in cui la convenuta acquistò l’appartamento, e nel confrontarlo con quello attuale, può agevolmente affermarsi che il giudice di merito, nel disporre la predetta consulenza, abbia operato nei limiti della propria discrezionalità, al fine dell’accertamento dei fatti richiedenti specifiche cognizioni tecniche, senza intervenire, alterandolo, sul principio dell’onere della prova.

Le altre censure sollevate dal motivo appaiono invece inammissibili per la loro estrema genericità, dal momento che la parte non illustra in alcun modo, nè deduce a sostegno concreti elementi di fatto, le proprie critiche alla consulenza tecnica d’ufficio nè su quali circostanze specifiche il consulente tecnico avrebbe dovuto essere sentito a chiarimenti nè ancora su quali censure alla consulenza tecnica d’ufficio il giudice non avrebbe dato risposta. E’ noto, per contro, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale da luogo ad un giudizio di legittimità, in cui non è ammessa alcuna valutazione dei fatti, il ricorrente che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di eccezioni o risultanze istruttorie ha l’onere di riprodurre esattamente il contenuto degli atti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice di appello abbia fondato la propria decisione sulla premessa di fatto che al momento dell’acquisto dell’appartamento da parte della convenuta nel 1987 la soffitta non si trovava nelle condizioni attuali e non aveva un muro divisorio, che pertanto venne fatto erigere dalla M., che così ampliò la superficie della propria porzione del locale.

Sostiene al riguardo la ricorrente che tale accertamento si basa su presupposti di fatto errati ed è effetto di una non corretta interpretazione degli atti. Ciò con riferimento alle seguenti circostanze, a) diversamente da quanto affermato dalla sentenza, la M. non disse mai al consulente tecnico d’ufficio di avere lei stessa fatto eseguire un tratto di muro; tale dichiarazione in realtà non è riportata dal consulente e la sua affermazione da parte del giudice è frutto di un evidente errore; b) non è vero che le risultanze della consulenza non sarebbero state contestate dalla appellata, che invece le ha sottoposte a dure critiche sia nella consulenza di parte, che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica; c) non si è tenuto conto di una serie di elementi di fatto che, se valutati, avrebbe condotto ad una ricostruzione diversa dei fatti, quali la planimetria catastale depositata dalla M. nel 1994 che rappresenta i luoghi nel loro stato attuale, d) i saggi sui muri effettuati dal consulente tecnico al fine di rilevarne l’epoca avrebbero dovuto rilevare che il muro indicato con le sigle N-M era antecedente al 1987 e che esso non era posto al confine tra i due appartamenti, il che dimostrava che le soffitte avevano superficie diseguale; e) il consulente tecnico ha conseguentemente errato anche nell’indicare le superfici delle due soffitte, atteso che si è limitato a determinare le superfici sovrastanti i rispettivi appartamenti delle parti; f) non si è tenuto conto dell’epoca in cui i muri divisori sarebbero stati costruiti al fine di determinare lo stato della soffitta al momento dell’acquisto, affermandosi, senza alcuna motivazione, che essi, nel 1987, avevano una diversa posizione; g) non si è debitamente valutata la circostanza che parte della soffitta della M. insiste anche sul vano scale.

Il mezzo è inammissibile.

La Corte territoriale ha motivato la propria statuizione di accoglimento della domanda dell’attore affermando che, atteso che lo stato originario della soffitta, cioè quello antecedente la vendita degli appartamenti, non presentava, giusto l’esito degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, alcun muro divisorio, la locuzione “sovrastante soffitta” utilizzata negli atti di vendita delle unità abitative per indicare la parte di tale locale che veniva ceduta stava a significare, in assenza di indicazioni contrarie, che essa era quella coincidente, in proiezione, con la superficie dell’appartamento volta a volta ceduto, così interpretando la dichiarazione di volontà espressa nei rispettivi titoli di proprietà dei contendenti. Questa motivazione, che appare in sè sufficientemente argomentata sul piano fattuale mediante l’analitica indicazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e logicamente adeguata, risulta contrastata dalla ricorrente, che assume che la Corte ha male interpretato alcune risultanze probatorie ed omesso ogni valutazione di altre.

Le censure così sollevate non appaiono, tuttavia, superare il preliminare vaglio di ammissibilità, sia perchè investono la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito, che, com’è noto, costituiscono risultati di giudizi non censurabili in sede di legittimità, non potendo questa Corte procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento del fatto (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002), sia in quanto non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, come già delineato in occasione dell’esame del primo motivo. Al di là invero della intrinseca rilevanza degli elementi di prova che il giudice di merito avrebbe colpevolmente ignorato, che certamente va esclusa con riferimento, ad esempio, alle planimetrie dell’appartamento della ricorrente, dal momento che la stessa parte riconosce che sono state redatte e depositate in epoca successiva al suo acquisto, va infatti osservato che il ricorso omette completamente di riprodurre il testo dei documenti e degli atti che assume essere stati mal valutati o non considerati dal giudice di merito, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione in ordine sia alla sussistenza di tali elementi, che alla loro decisività al fine di poter sostenere una diversa ricostruzione dei fatti. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente che denunzia il vizio di motivazione della sentenza consistente nell’omessa o erronea valutazione di elementi probatori è tenuto non solo a segnalare esattamente tali elementi e ad illustrare il motivo per cui essi sarebbero rilevanti, ma, a tal fine, anche a trascriverne il contenuto, in osservanza del principio di autosufficienza, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività del vizio lamentato (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006).

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 91 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per avere condannato la M. al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla Pa., che era stata chiamata in causa dal P. e nei cui confronti la appellata non poteva considerarsi soccombente.

Il motivo è infondato.

La statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata trova infatti adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in giudizio della Pa., dante causa del P., era stata originata dalla difesa dell’attrice, che si era opposta alla domanda del P. sostenendo di avere acquistato l’intera soffitta da lei occupata, difesa giudicata infondata dalla Corte di merito e che obbiettivamente si rifletteva sull’estensione del bene a sua volta acquistato dall’attore e quindi anche sul rapporto con il suo dante causa. La statuizione impugnata appare perciò conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio in forza della domanda o delle eccezioni sollevate dalla controparte, vanno poste a carico di quest’ultima rimasta soccombente, con la sola eccezione che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 6757 del 2001), circostanza quest’ultima che il ricorso nemmeno deduce, limitandosi sul punto ad una contestazione generica. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, espunte le spese per il controricorso e la memoria del P., dichiarati inammissibili, sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di P.M. ed in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di Pa.An.Ma., oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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