Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22664 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13887-2019 proposto da:

S.N., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA ROSARIA

FAGGIANO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da S.N. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.N., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE del 26.6.2013 dei Parlamento Europeo e del Consiglio, perché il Tribunale avrebbe omesso di disporre la sua audizione in sede giudiziaria e non avrebbe considerato, nella sua interezza, la sua storia personale.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il (OMISSIS), suo Paese di origine, alla ricerca di un futuro migliore. Il Tribunale ha ritenuto “… che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e)” (cfr. pagg. 4 e 5 del decreto impugnato). Nel prosieguo, e specificamente nella parte della motivazione relativa all’esame della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, lo stesso Tribunale ha affermato che “L’intero racconto risulta poco credibile, vago e fumoso; il ricorrente, nonostante l’incalzare delle domande, non ha compiutamente risposto alle medesime, non ha spiegato la natura del debito contratto, i concreti elementi che l’avrebbero indotto a pensare di avere a che fare con figure criminali, e la stessa vicenda relativa alle minacce e alle percosse ricevute dagli zii a fronte di una semplice richiesta di aiuto desta notevoli perplessità”(cfr. pag. 7 del decreto impugnato).

I due passaggi della motivazione esprimono un duplice giudizio, di non idoneità e di non credibilità del racconto, e non sono adeguatamente attinti dalla censura in esame, con la quale il ricorrente contesta genericamente la decisione del giudice di merito, senza tuttavia indicare in modo specifico quali sarebbero i profili o gli elementi fattuali della sua storia personale che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, o avrebbe considerato in modo non adeguato. Ciò riduce la doglianza ad una mera istanza di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Inoltre, non è secondario rilevare che, in presenza di una duplice ratio del rigetto della domanda di protezione – non idoneità e non credibilità del racconto – il ricorrente ha l’onere di attingere entrambi i profili. Va infatti ribadito il principio secondo cui, quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

L’assenza di una completa censura della doppia ratio del rigetto della domanda di protezione, dunque, la statuizione del giudice di merito rimane ferma.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 35 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato la sussistenza dei requisiti per la concessione, tanto della protezione sussidiaria, che di quella umanitaria, senza considerare il grave rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali esistente in (OMISSIS), Paese di origine del richiedente, con specifico riferimento, da un lato, al fenomeno dell’usura, diffusamente praticato, come dimostrato dalle stesse C.O.I. consultate dal giudice di merito, e, dall’altro lato, ai problemi climatici che periodicamente affliggono il (OMISSIS), egualmente confermati dal rapporto E.A.S.O. compulsato dal giudice di merito.

La censura è inammissibile.

Il decreto impugnato svolge il giudizio comparativo tra le condizioni di vita del richiedente, rispettivamente in Italia e nel suo Paese di origine, apprezza l’integrazione socio-lavorativa conseguita dallo stesso in Italia, escludendo, all’esito, la sussistenza di alcuna condizione di vulnerabilità, affermando, in particolare, che il richiedente aveva lavorato in patria e dunque non presentava “… condizioni economiche o di sussistenza disastrate”; inoltre, afferma che in base alla “… consistenza del suo gruppo familiare, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia deve escludersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello statuto di dignità personale” (cfr. pag. 7 del decreto). Tale motivazione non è adeguatamente attinta dalla censura in esame, con la quale il ricorrente si limita a contestare la valutazione del giudice di merito, senza tuttavia indicare alcun elemento di fatto che quest’ultimo non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente sottovalutato o sottostimato.

Con il terzo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017, per contrasto con l’art. 6 della Convenzione E.D.U. e con i principi costituzionali. Ad avviso del ricorrente, la normativa appena richiamata sarebbe censurabile in relazione alla non reclamabilità della decisione di merito, alla scelta del rito camerale, all’eventualità dell’udienza ed alla generale compressione dei diritti di difesa del richiedente la protezione.

La censura è manifestamente inammissibile, poiché essa è formulata in termini assolutamente generici e senza alcuna indicazione circa il parametro costituzionale che sarebbe, in ipotesi, violato. In argomento, giova ribadire il principio per cui “Alla stregua della giurisprudenza costituzionale, in base alla quale sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità di cui non sia sufficientemente motivato il contrasto con i parametri costituzionali (Corte Cost., 24/06/2004, n. 187; 22/11/2001, n. 373; 10/12/1987, n. 485), allo stesso modo, il motivo di ricorso per cassazione, nella parte in cui, reiterando istanza avanzata nel giudizio di merito, chiede dichiararsi la questione non manifestamente infondata e rimettersene l’esame alla Corte Costituzionale, è da ritenere inammissibile ove si limiti a dedurre genericamente l’illegittimità di una norma, senza dar conto delle ragioni di contrasto con le norme costituzionali eventualmente indicate” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10123 del 13/05/2005, Rv. 581298; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019, Rv. 656135).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

 

 

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