Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22663 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25146-2006 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ULPIANO 29 INT. 10-12, presso lo studio dell’avvocato

INFELISI LUCIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 9939/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 23/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Marco MACHETTA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato INFELISI Luciano, difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G. e R.M. proponevano opposizione contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Roma aveva loro intimato il pagamento della somma di Euro 858,51 nei confronti del condominio di (OMISSIS), a titolo di spese condominiali.

A fondamento della opposizione deducevano, tra l’altro, che il locale di cui erano comproprietari in (OMISSIS), adibito a locale commerciale, non faceva parte del condominio di (OMISSIS), e che comunque le somme pretese non erano dovuto in quanto approvate da assemblee in relazione alle quali non avevano mai ricevuto alcun avviso di convocazione.

Con sentenza in data 23 febbraio 2006 il Giudice di pace rigettava l’opposizione ritenendo che la questione relativa alla appartenenza al condominio del locale di cui gli opponenti erano comproprietari doveva darsi risposta positiva sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, osservando: Infatti, è stato accertato che esiste un regolamento condominiale, che, all’art. 1 stabilisce che costituiscono proprietà comune degli appartamenti e dei locali interni (attualmente negozi di (OMISSIS)) il portone di ingresso, l’androne, le scale la portineria etc. e che i nonni degli odierni attori hanno acquistato il negozio, di cui è causa, regolando tutto quanto attiene agli oneri condominiali maturati fino a quel momento e pagando, in seguito, tutte le quote condominiali.

In ordine al quantum il Giudice di pace riteneva congruo l’importo preteso nei confronti dei ricorrenti, in considerazione del fatto che il condominio non aveva proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il maggiore importo che secondo il C.T.U. era dovuto.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione R. G., con sei motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura, in primo luogo, la motivazione con la quale il Giudice di pace ha affermato che il locale di cui gli opponenti erano comproprietari fa parte del condominio di (OMISSIS).

Occorre, in proposito,premettere che contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la causa, con riferimento a tale questione preliminare, non poteva essere decisa secondo equità, non potendo contestarsi che costituisce principio informatore della materia quello secondo il quale alle spese condominiali possono essere chiamati a partecipare solo i proprietari di unità immobiliari comprese nell’edificio condominiale.

Ciò premesso non può non concordarsi con il ricorrente in ordine alla assoluta insufficienza della motivazione con la quale il Giudice di pace ha ritenuto che il locale in comproprietà dei ricorrenti facesse parte del condominio di (OMISSIS).

Al fine va ricordato, in primo luogo, che la individuazione delle unità immobiliari che fanno parte di un edificio in condominio non può essere desunta dal regolamento, ma deriva dall’inserimento di tali unità immobiliari nella struttura dell’edificio.

Del tutto incomprensibile, poi, è il riferimento ai negozi di (OMISSIS), quando nella specie si discute di un locale commerciale in (OMISSIS).

Infine, è del tutto irrilevante il fatto che i danti causa degli opponenti avessero pagato quanto loro richiesto dal condominio, derivando la effettiva sussistenza del relativo obbligo, come già detto, dall’inserimento dei locali per cui è causa nella struttura dell’edificio condominiale in (OMISSIS).

Le ulteriori doglianze comprese nel primo motivo del ricorso, nonchè gli altri motivi, vengono ad essere assorbiti.

In relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso;

assorbito il resto; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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