Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22663 del 27/09/2017

Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27618/2013 proposto da:

TENNIS LE ROBINIE SRL (OMISSIS), domiciliato in ROMA ex lege, P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO PEREGO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministrazione pro tempore,

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

R.P., S.N. nella qualità di coeredi di

R. A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1207/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

La società Tennis Le Robinie S.r.l. convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS), nonchè i condomini personalmente, chiedendo: che fosse accertato che L.L. e Le Robinie soc. coop. a r.l. avevano simulato la stipulazione del contratto di affitto del 26.05.1983 e conseguentemente fosse dichiarata l’inefficacia di tale contratto tra le parti e nei confronti dei terzi;

che fosse accertato che il L. aveva disposto di un diritto di godimento di cui non era titolare e che la società esponente, succeduta in tutti i rapporti giuridici a Le Robinie soc. coop. a r.l. in forza di cessione d’azienda, aveva esercitato il possesso continuato uti dominus per oltre venti anni dell’area sita in Como, località (OMISSIS) e conseguentemente fosse dichiarato l’intervenuto acquisto della proprietà di detta area in suo favore per usucapione.

I convenuti si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Como rigettò le domande proposte dall’attrice, condannandola alla refusione dei compensi di lite e la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Tennis Le Robinie S.r.l. sulla base di un unico motivo, cui il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso.

I condomini intimati non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’omessa ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di Appello ritenuto che non vi fosse stata la simulazione del contratto di affitto, in relazione alla valutazione delle prove documentali offerte e delle testimonianze rese, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è inammissibile, in quanto verte su profili relativi alla valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulti che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto, sulla base della valutazione complessiva dei documenti in atti, che non fosse stata raggiunta la prova della simulazione, rilevando come la rinuncia al godimento del bene da parte del L. in favore di A.L. non fosse circostanza decisiva ai fini della dimostrazione della simulazione del contratto di locazione concluso sei anni dopo con Le Robinie scarl.

Il tenore dello stesso documento contrattuale, infatti non offriva alcun elemento, neppure indiziario, da cui desumere che le parti non intendevano concludere una locazione, evidenziando piuttosto la volontà di disciplinare compiutamente il loro rapporto, mediante la previsione di un diritto di prelazione della conduttrice in caso di vendita del ripostiglio al quale era collegato il godimento del terreno, nonchè il diritto del locatore di incamerare le eventuali attrezzature esistenti sul terreno alla naturale scadenza della locazione.

Neppure il verbale 31.3.1983 del CdA della cooperativa consentiva di interpretare il contratti come un espediente per consolidare una situazione di possesso,di fatto già esercitata.

Il giudice di appello ha inoltre ritenuto, con valutazione di merito adeguata, che neppure le prove orali, analiticamente esaminate, offrissero alcun elemento a conferma della natura simulatoria del contratto.

Deve dunque escludersi tanto la – mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA