Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22663 del 19/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5424-2019 proposto da:
R.G., C.L., elettivamente domiciliati in
Roma, V.le B.Buozzi 77, presso lo studio dell’avvocato Filippo
Tornabuoni, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Claudio Scopsi;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1970/2018 della Corte d’appello di Genova,
depositata il 21/12/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dai coniugi C. e R. ex art. 2932 c.c. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. al fine di conseguire l’esatto adempimento del contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un box; esponevano che la promittente venditrice non aveva rispettato il termine per la consegna e che aveva apportato modifiche al locale tali da determinare un minor valore dell’immobile compravenduto;
– costituitasi in giudizio, parte convenuta eccepiva che la mancata stipula del definitivo era dipesa dalle resistenze dei promissari acquirenti, che il termine non era essenziale e che le modifiche del box erano migliorative;
– il tribunale di La Spezia accoglieva la domanda attorea e trasferiva il bene immobile identificandolo come mappale (OMISSIS) sub. (OMISSIS);
– con successivo ricorso la società (OMISSIS) ha chiesto e ottenuto la correzione dell’errore materiale nella parte relativa all’identificazione del box come sub (OMISSIS) e non sub (OMISSIS);
– C.L. e R.G. hanno proposto gravame avverso la sentenza nella parte corretta e la Corte d’appello di Genova ha respinto l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado così come corretta;
-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dai sigg.ri C. e R. con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o alternativamente n. 3, nullità della sentenza come corretta o la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c.;
– il collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e, pertanto, rimette alla pubblica udienza.
PQM
La Corte rimette alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020