Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22662 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M.C. (OMISSIS), in proprio e nella

qualità di rappresentante di A.E., elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI SALVO ROSARIO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE Di VITTORIA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1246/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/12/2004;

udita a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato DI SALVO Rosario, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Vittoria proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal presidente del Tribunale di Ragusa su ricorso proposto da A.M.C., in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di A.E., per il pagamento della somma di L. 91.909.805, richiesta a titolo di compensi professionali.

Resistendo la parte opposta, il Tribunale rigettava l’opposizione.

Adita dal comune di Vittoria, la Corte d’appello di Catania ribaltava tale sentenza, revocando il decreto ingiuntivo e compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Riteneva la Corte etnea che era pacifico tra le parti che il comune di Vittoria con Delib. Giunta n. 904 del 1986 aveva conferito all’architetto A.M.C. e all’ingegnere A. E. l’incarico di progettare e dirigere i lavori di costruzione di una strada comunale di svincolo dall’abitato cittadino in direzione est, attività per la quale i due professionisti erano stati remunerati con la somma, corrisposta, di L. 120.784.244; e che successivamente lo stesso comune aveva deliberato di modificare radicalmente il tracciato della strada. Pertanto, la differenza richiesta era relativa proprio a quest’ultima variazione, che secondo gli appellati aveva comportato una seconda progettazione, implicante un nuovo e distinto incarico professionale. Ciò posto, la Corte rilevava il difetto di un apposito atto deliberativo del secondo incarico, indispensabile ai fini della creazione del vincolo non potendo essere manifestata la volontà dell’ente pubblico in modo implicito o mediante condotte meramente attuative. Allo scopo non era sufficiente neppure una semplice delibera di giunta municipale che richiamasse il disciplinare d’incarico, trattandosi di un atto puramente interno. Di conseguenza, il relativo contratto doveva ritenersi nullo per difetto di forma, con consequenziale reiezione della domanda proposta in via monitoria.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre A.M. C., sempre in proprio e nella ridetta qualità di procuratrice speciale di A.E., formulando quattro motivi di annullamento.

Il comune di Vittoria non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la parte ricorrente che la Corte territoriale ha accolto l’appello sulla base di una circostanza in realtà mai lamentata dal comune di Vittoria, e senza esporre i motivi di gravame su cui si basava l’impugnazione.

Nega, inoltre, di aver mai sostenuto, al contrario di quanto riportato nella sentenza d’appello, che il progetto dell’ottobre 1989 configurasse un nuovo e distinto incarico professionale, di talchè, atteso che neppure il comune di Vittoria ne aveva chiesto un’apposita formalizzazione, non occorreva alcuna nuova delibera di conferimento d’incarico. Ed infatti, prosegue, (1) in favore dei professionisti esisteva già il disciplinare d’incarico di cui alla Delib. n. 905 del 1986; (2) il credito era fondato, per tutta l’opera di progettazione e di direzione dei lavori, sulla parcella ratificata il 18.1.1989 per il progetto del novembre 1987; e sulla parcella a consuntivo ratificata il 7.2.1996, relativa al progetto di variante dell’ottobre 1989, per le successive perizie e la direzione dei lavori, come previsto dall’art. 7 del disciplinare; (3) il comune di Vittoria nella Delib. n. 692 del 1990 aveva approvato in via amministrativa una variante che in sostanza aveva caratteristiche di un nuovo progetto dal punto di vista tecnico-amministrativo e, al tempo stesso, di perizia suppletiva e di variante sotto il profilo amministrativo-contabile.

1.1. – Il motivo è inammissibile, per carente illustrazione del vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge e per l’evidente discrasia logica fra titolazione e svolgimento della censura.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, posto, in generale, il principio che il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, deve ritenersi, in particolare, inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione.

Qualora, peraltro, venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. nn. 15604/07,13066/07 e 2312/03).

1.1.1. – Nello specifico, parte ricorrente non chiarisce in qual modo la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 1421 c.c., visto che proprio la rilevabilità d’ufficio della nullità, prevista da detta norma, predica il potere-dovere del giudice di intercettare la causa d’invalidità del contratto indipendentemente dalla deduzione della parte che vi avrebbe interesse e dalle differenti ragioni su cui la stessa abbia basato la propria difesa. Ed è, nella specie, esattamente quanto la Corte d’appello ha fatto, rilevando d’ufficio la nullità del contratto avente ad oggetto la variante del primigenio percorso stradale.

Il successivo sviluppo della censura, poi, sul presupposto di un’errata ricognizione del senso delle allegazioni difensive di parte A., è incentrato unicamente sull’apprezzamento delle emergenze documentali, attività rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di ricorso per cassazione soltanto nei limiti posti dai parametri di congruità e logicità motivazionale che presiedono il – diverso – motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte etnea omesso di esaminare tutti i motivi cui era affidato l’appello proposto dal comune di Vittoria, il che non permetterebbe, secondo il ricorrente, di cogliere le ragioni di dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado.

3. – Su argomentazioni sostanzialmente analoghe si basa il terzo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver la Corte territoriale esposto i motivi d’appello formulati dal comune di Vittoria, e per non essersi quindi pronunciata su di essi, che riguardavano il difetto di rappresentanza, la prescrizione del credito e la presunta violazione della L.R. n. 21 del 1985, art. 5-bis i primi due aventi carattere preliminare rispetto alla questione di nullità.

4. – Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius: n. 4) c.p.c, perchè la Corte catanese, nonostante l’eccezione formulata dall’odierna ricorrente nel primo atto difensivo del giudizio d’appello, ha omesso di dichiarare inammissibile il terzo motivo di gravame del comune di Vittoria, perchè introduttivo di una questione (la violazione della L.R. n. 21 del 1985, art. 5-bis) introdotta per la prima volta in appello.

5. – Tutti i predetti, restanti motivi, da esaminare congiuntamente per quanto sopra detto, sono manifestamente inammissibili per difetto d’interesse.

E’ costante affermazione di questa Corte che l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. nn. 26921/08,13373/08, 11844/06, 15623/05, 11969/03).

5.1. – Nel caso di specie, ci si duole del mancato esame da parte della Corte d’appello di motivi di gravame proposti dal comune di Vittoria e asseritamente aventi carattere preliminare, o di un’eccezione di inammissibilità di uno di essi, ma non si precisa quale effetto favorevole o meno svantaggioso il loro accoglimento avrebbe mai potuto produrre per la parte odierna ricorrente. L’unica ragione di tali doglianze risiede, dunque, nella duplice, falsa convinzione che il giudizio di legittimità possa avere ad oggetto (anche o solo) l’astratta osservanza delle regole processuali, e che, ancora, queste ultime presidino sotto comminatoria di nullità il rispetto nella sentenza di un rigoroso ordine logico-giuridico nell’affrontare le varie questioni. Il che non è, sia perchè l’art. 360 c.p.c., n. 4 non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (giurisprudenza costante: cfr. da ultimo e per tutte, Cass. n. 3024/11); sia in quanto in base al criterio della ragione più liquida il giudice può rigettare la domanda sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre che, seguendo un rigoroso ordine logico-giuridico, sarebbero ipoteticamente preliminari rispetto ad essa (cfr. sul criterio della ragione più liquida, Cass. n. 11356/06).

6. – In conclusione il ricorso va respinto.

7. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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