Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22662 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 809/2013 proposto da:

G.M.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato GIAMBRONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONNO PAOLA ANNA;

– ricorrente –

contro

P.M. e T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO

CIABATTINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO MUFFATTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2906/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

uditi l’Avvocato Barbara Cassol, in delega, per la ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’Avvocato Enrico

Muffatti per i controricorrenti, che ne ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 1 dicembre 2006 G.M.N., proprietaria in Comune di (OMISSIS) del fabbricato distinto in Catasto urbano al foglio n. (OMISSIS), mappale n. (OMISSIS), conveniva in giudizio T.F. e P.M. avanti al Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno.

Essa assumeva che i convenuti avevano realizzato una copertura occupante l’intero muro divisorio comune sporgendo con una gronda sulla sua proprietà, con conseguente pregiudizio rappresentato dalla sottrazione di luce, dalla creazione di stillicidio, dalla difficoltà di accesso all’ultimo piano dello stabile e dall’impossibilità di innalzamento di parte del muro comune.

L’attrice domandava, quindi, che l’ufficio adito accertasse la comunione del muro e l’abusiva realizzazione della copertura della gronda, con condanna dei convenuti a rimettere in pristino il detto muro, ad eliminare la gronda ed a risarcire i danni.

Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto delle domande dell’attrice, in subordine l’accertamento dell’avvenuta usucapione del fondo attoreo per la parte sporgente di tetto e gronda o l’attribuzione in loro favore, ex art. 938 c.c., della proprietà di edificio e suolo occupato, con determinazione del dovuto indennizzo.

Essi domandavano, altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al ripristino della scala e dei ballatoi da essa realizzati abusivamente o, in via subordinata, la condanna dell’attrice stessa a pagare l’indennità di cui all’art. 876 c.c. e ad eliminare gli inconvenienti conseguiti alle lamentate abusive realizzazioni.

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 318/2009, accoglieva le domande dell’attrice, con eccezione di quella di risarcimento del danno.

T.F. e P.M. proponevano appello con citazione del 3 dicembre 2009.

La Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2906/2012, accoglieva l’appello e, pertanto:

dichiarava che il muro indicato in atti come C-D era di proprietà esclusiva degli appellanti, che la sporgenza del tetto sovrastante tale muro era illegittima, poichè copriva interamente il muro C-D, e che la gronda sporgente nella proprietà appellata poteva rimanere nello stato attuale;

condannava l’appellata a pagare l’indennizzo ex art. 876 c.c., per l’utilizzo del muro C-D ai fini della costruzione della scala e del ballatoio, quantificato in complessivi Euro 3.000,00, ed a porre in essere gli accorgimenti tecnici per evitare il ristagno di umidità e acqua sul muro C-D.

G.M.N. proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resistevano con controricorso T.F. e P.M..

La sola ricorrente ha depositato tardivamente memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo G.M.N. deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’erronea applicazione e violazione dell’art. 2697 c.c., il difetto, l’illogicità, l’incongruità, l’irragionevolezza e la contraddittorietà della motivazione, la violazione e l’omessa o erronea applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. e l’erronea applicazione e violazione dell’art. 880 c.c..

Essa afferma che la corte territoriale avrebbe errato nel considerare il muro oggetto di causa di proprietà esclusiva dei controricorrenti, in quanto avrebbe fondato la sua decisione su una interpretazione della Ctu di primo grado contrastante con le conclusioni del medesimo perito, il quale avrebbe riferito che non vi erano “elementi inconfutabili che possano indicare se detto muro insista interamente sulla proprietà attrice o sulla proprietà convenuta oppure sia posto a confine tra le due proprietà”.

Inoltre, la Corte di Appello di Milano avrebbe posto a carico di essa ricorrente l’onere della prova della proprietà del muro quando, al contrario, sarebbe stato dimostrato che tale muro era posto al confine e svolgeva una funzione divisoria.

La doglianza è infondata.

Nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente, a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale, essendo necessario, invece, che detta spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile, atteso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla Suprema Corte di Cassazione, quale giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche, ma nello stesso tempo alternative (Cass., Sez. L, n. 261 del 9 gennaio 2009, Rv. 606300-01).

Nella specie, la Corte di Appello di Milano ha dato rilievo alla circostanza che il muro C-D, oggetto di causa, non svolgesse alcuna funzione portante della proprietà attrice, ma fosse il muro portante lato ovest del fabbricato dei convenuti.

L’edificio dell’attrice, al contrario, utilizzava, ad avviso della corte territoriale, come muro perimetrale portante quello A-B.

Questi elementi, uniti al fatto che i(lato ovest del muro C-D coincideva con il confine catastale, con la conseguenza che lo stesso si trovava all’interno del mappale (OMISSIS) di proprietà dei convenuti, hanno condotto, perciò, la Corte di Appello di Milano ad escludere, con una motivazione logica e completa, non sindacabile nella presente sede, la natura divisoria e comune del muro oggetto del contendere e, quindi, l’applicabilità del disposto dell’art. 880 c.c., in base a cui “Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”.

Il giudice di secondo grado ha valutato il contenuto della Ctu scegliendo, fra le possibili soluzioni prospettate, quella che, a suo avviso, meglio teneva conto dello stato dei luoghi, tanto che pure il perito dell’ufficio aveva supposto che il muro C-D fosse di proprietà dei convenuti, benchè l’attrice lo avesse utilizzato negli anni per “l’ancoraggio ed il sostegno di scale, “ballatoi” e quant’altro, di proprietà di parte attrice”.

Se ne ricava che non ricorre alcuna violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova, poichè la corte territoriale ha fondato la sua decisione su un accertamento positivo della proprietà esclusiva del muro conteso in capo ai convenuti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa applicazione e violazione degli artt. 880 e 1102 c.c., l’erronea applicazione e violazione dell’art. 840 c.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione.

Afferma G.M.N. che la corte territoriale avrebbe errato nel considerare di proprietà esclusiva dei controricorrenti il muro in esame e che, quindi, sarebbe stato illegittimo l’intervento di copertura dello stesso realizzato dalle controparti.

Inoltre, la gronda in questione, ad avviso della ricorrente, sporgerebbe incontestabilmente sul suo fondo, nè avrebbe potuto negarsi l’esistenza di un suo interesse a contestarne la costruzione, considerato che le sarebbe stato precluso di effettuare i lavori di ristrutturazione del suo immobile.

Infine, sarebbe stato violato, secondo G.M.N., l’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di Appello di Milano si sarebbe pronunciata su una questione, quale l’assenza di un interesse di essa ricorrente ad opporsi, che non avrebbe mai formato oggetto di domanda.

Il motivo è infondato.

Quanto al profilo di doglianza relativo al muro, si rileva che il rigetto del primo motivo comporta il venire meno di ogni interesse alla pronuncia, poichè risulta ormai accertato che detto muro è di proprietà esclusiva dei controricorrenti.

Per ciò che concerne la gronda, si sottolinea, in primo luogo, che non è stata dimostrata, come rilevato dalla corte territoriale nella sua sentenza, la modificazione rispetto alla situazione antecedente dedotta dalla ricorrente.

Inoltre, si osserva che la Corte di Appello di Milano ha accertato, con una valutazione di merito che, essendo motivata in maniera logica e completa, non può essere sindacata nella presente sede, che G.M.N. non aveva interesse, ai sensi dell’art. 840 c.c., comma 2, ad opporsi a detta costruzione, non venendo pregiudicata alcuna sua concreta possibilità di utilizzazione dello spazio aereo in questione.

Infatti, poichè la colonna d’aria sovrastante un’area appartiene anch’essa al proprietario, quest’ultimo è legittimato a chiedere la tutela reale del diritto dominicale e, ove possessore, quella consistente nella reintegrazione e nella manutenzione della situazione di fatto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 840 c.c., comma 2, l’immissione di sporti, come una gronda, nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita se questi non ha interesse ad escluderla perchè avvenuta ad una altezza tale da non pregiudicare un suo legittimo interesse (Cass., Sez. 2, n. 12258 del 20 agosto 2002, Rv. 556966-01).

In particolare, la Corte di Appello di Milano ha precisato che l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione indicati dalla ricorrente non era stata impedita dalla presenza della gronda, ma dal fatto che il muro era risultato di esclusiva proprietà dei controricorrenti.

Priva di pregio è, poi, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (peraltro, erroneamente dedotta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto l’accertamento dell’interesse ad agire di G.M.N., trattandosi di una condizione dell’azione, poteva essere effettuato dalla Corte di Appello di Milano d’ufficio (in motivazione, Cass., SU, n. 4248 del 4 marzo 2016, Rv. 638746-01) e la relativa contestazione è da ritenere ricompresa nella richiesta di rigetto della sua domanda avanzata da T.F. e P.M..

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della erronea applicazione dell’art. 876 c.c. e della violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonchè dell’erronea valutazione delle evidenze probatorie, dell’erronea interpretazione delle allegazioni delle parti e dell’illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

Sostiene, infatti, G.M.N. che la condanna a corrispondere una indennità e ad eseguire un facere sarebbe ingiusta, poichè fondata su allegazioni meramente ipotetiche.

La contestazione è inammissibile, in quanto la ricorrente domanda a questa corte, nella sostanza, di compiere un nuovo giudizio di fatto, con una revisione del ragionamento decisorio del giudice del merito, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass., Sez. 6-5, n. 91 del 7 gennaio 2014, Rv. 629382-01).

4. Il ricorso va, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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