Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22661 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. II, 31/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 427 6-2006 proposto da:

COOP EDIL LAMPEDUSA, p. iva (OMISSIS) in persona del Presidente

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI 17,

presso lo Studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.B.;

– intimato –

sul ricorso 7837-2006 proposto da:

T.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DRI SALESIANI 4, presso lo studio dell’avvocato ISOLA

LUIGI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

COOP EDIL LAMPEDUSA A RL in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1041/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato CONTI Claudio, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2003, la Corte di appello di Roma, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città del 2001, nella controversia tra la predetta e T.B., e, in parziale accoglimento di entrambi i gravami aveva condannato la cooperativa al pagamento della somma di L. 49.906.785 oltre interessi, regolando le spese.

La predetta Cooperativa ha chiesto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione della sentenza suddetta.

In accoglimento del primo motivo di revocazione, la Corte capitolina ha ritenuto che in base ad errore di fatto, la sentenza revocanda aveva omesso di conteggiare gli acconti corrisposti; ha invece respinto gli altri motivi.

Rilevando che non era stato espresso in sentenza alcun elemento, nè i criteri seguiti per il calcolo e la determinazione degli interessi, la sentenza impugnata ha ritenuto la relativa domanda inammissibile, non essendo stato individuato alcun errore di calcolo da parte del giudice.

Relativamente agli altri motivi di revocazione, afferenti alle spese del primo e del secondo grado di giudizio, la Corte distrettuale ha rilevato che si contestava la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice e che tanto non poteva formare oggetto di revocazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi la Cooperativa; resiste il T., proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su di un solo motivo.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, investono la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Venendo all’esame del ricorso principale, si lamenta con il primo motivo violazione di legge e contraddittorietà di motivazione circa la ritenuta inammissibilità della domanda relativa alla determinazione degli interessi dovuti, argomentando nel senso che la sentenza di cui si chiede la revocazione non ha fissato alcun elemento nè criteri seguiti per il calcolo e la determinazione in L. 59.124.842 degli interessi maturati alla data del 14.1.1997, il che renderebbe, sullo specifico punto, la domanda inammissibile, in quanto non sarebbe possibile individuare un qualunque errore da parte del giudice.

Il vizio motivazionale appare palese; se, in ragione dell’errore di fatto che ha condotto all’accoglimento del primo motivo di revocazione, la sorte capitale è stata ridotta nei termini già riportati, risulta conseguente l’errore in cui la sentenza revocanda è incorsa nel calcolare gli interessi dovuti in base a quella determinazione, che costituiva la base di riferimento per il calcolo degli interessi; conseguentemente, gli interessi stessi dovevano essere ricalcolati sulla base della somma capitale riconosciuta dovuta.

In altre parole, il riconosciuto errore sulla determinazione della sorte non poteva non influire sull’ammontare degli interessi e quindi riverbera su tale profilo l’errore di fatto riconosciuto come sussistente.

Il motivo pertanto deve essere accolto.

Con il secondo mezzo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà di motivazione relativamente alla determinazione ed alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la consistente riduzione della sorte e la conseguente riduzione dell’ammontare degli interessi avrebbe potuto indurre sia il giudice a contenersi diversamente al riguardo.

Se può senz’altro convenirsi circa il fatto che la regolamentazione delle spese è elemento affidato alla valutazione del giudice del merito, non può sottacersi che la consistente riduzione dell’ammontare della sorte e la conseguente rideterminazione in minus degli interessi poteva influire al riguardo, di talchè, essendo venuto meno il rilevante elemento della sorte capitale, tanto avrebbe dovuto essere quanto meno valutato anche in sede di regolamentazione delle spese.

Deve rilevarsi che nella specie si è determinato un effetto a cascata; ridotto l’ammontare della sorte capitale in modo consistente, ne conseguiva la rideterminazione degli interessi, con effetti anche sulla regolamentazione delle spese di lite.

Anche tale motivo deve essere pertanto accolto e, con esso, il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, che si basa sulla condanna del T. alle spese del giudizio per revocazione, lo stesso, in ragione delle determinazioni qui raggiunte, risulta assorbito, in quanto tale statuizione dovrà essere valutata alla stregua delle conclusioni cui perverrà il giudice del rinvio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA