Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22661 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 19/10/2020), n.22661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18178-2018 proposto da:

L.C., T.C., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi

dall’avvocato SERGIO CASAREALE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LO.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SALVATORI, che lo

rappresenta e difende, unitamente agli avvocati LUCIANA ROMEO, MARIA

FILIPPA LEONE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1397/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura, Lo.Lu. assumendo che il convenuto, titolare di un locale adibito ad esercizio commerciale, aveva chiuso uno spazio di proprietà del condominio cui appartenevano gli attori, apponendo una grata metallica e provvedendo alla pavimentazione, di tal che aveva altresì occluso delle grate di areazione che permettevano il passaggio di aria e luce al locale sottostante degli attori.

Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva di essere solo l’esercente dell’esercizio commerciale ubicato nei locali oggetto di causa e che non aveva posto in essere le opere di cui si dolevano gli istanti.

Il Tribunale con la sentenza n. 141 del 12/1/2012 accoglieva la domanda, condannando il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al rimborso delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Bari sul gravame proposto dal Lo., in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda attorea, condannando gli attori al rimborso delle spese del doppio grado.

Rilevava che gli stessi attori, in occasione della precisazione delle conclusioni in primo grado, avevano inteso rinunciare alla domanda, con la conseguenza che non poteva essere accolta una domanda ormai rinunciata.

In particolare, gli attori avevano aderito all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, sicchè si palesava erronea la decisione del Tribunale.

Avverso tale sentenza propongono ricorso L.C. e T.C. sulla base di un motivo.

Lo.Lu. resiste con controricorso.

Ritenuto che nelle memorie i ricorrenti hanno ricordato che questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 32032/2019 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., commi 1 e 2, e che si è richiamata la circostanza che la sentenza impugnata è stata emessa da Collegio del quale faceva parte un magistrato onorario;

Ritenuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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